Norme & Prassi

Nuove regole per le bevande analcoliche (Dpr Cdm 23.7.2004)


Nuova disciplina per la preparazione
delle bevande analcoliche. Nel Consiglio dei ministri del 23 luglio 2004 è
stato approvato un DPR sulla disciplina igienica della produzione e del
commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate.
Il provvedimento modifica in parte il DPR 719 del 1958, per il quale la
Commissione europea ha più volte invitato il Governo italiano ad aggiornarne le
norme, soprattutto perchè applicabili anche alle bevande originarie di altri
Stati membri. In particolare, il provvedimento approvato dal governo, da una
parte lascia inalterato il quadro giuridico esistente per quanto riguarda le
sostanze consentite, dall’altra amplia il campo di applicazione ad altre
sostanze alimentari che sono adatte ad essere utilizzate nella produzione di
bevande. L’idoneità di queste sostanze deve essere confermata da dati
scientifici universalmente accettati. Le aziende interessate sono tenute a
comunicare, prima dell’inizio dell’attività, il nome delle sostanze che
intendono utilizzare al Ministero della Salute ed alla Regione o Provincia
autonoma competente per territorio, segnalando la relativa documentazione
scientifica. E’ infine prevista la cosiddetta “clausola di cedevolezza”: in
pratica le disposizioni del DPR approvato, si applicano su tutto il territorio
nazionale, finchè le regioni non intervengono a disciplinare la medesima
materia. Il provvedimento ha già ricevuto il parere favorevole della Conferenza
unificata e del Consiglio di Stato.
)

                                                                          



Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, riguardante la disciplina
igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite
analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.
                              
 

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA


Visto l’articolo 87, quinto comma , della Costituzione;


Visto l’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400;


Visto l’articolo 11 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 ed in
particolare l’articolo 15;


Ritenuta la necessità di aggiornare il citato articolo 15 allo scopo di
eliminare gli ostacoli alla produzione e alla commercializzazione di bibite
analcoliche;


Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 30 giugno 2004;


Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del …;


Sulla proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente regolamento:


Articolo 1

(Modalità di impiego
di sostanze alimentari)

    1. Il
      comma terzo dell’articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 19
      maggio 1958, n. 719, è sostituito dal seguente:


"Nella preparazione delle bevande analcoliche è
consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all’articolo 2, comma primo,
ivi compresi gli additivi di cui al decreto del Ministro della sanità 27
febbraio 1996, n. 209, e a quelle già autorizzate, altre sostanze comunque
idonee all’alimentazione umana. Tale idoneità deve essere confermata da dati
scientifici universalmente accettati. A tale fine le imprese interessate
comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze
che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla
provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso
l’ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione
scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva
idoneità delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana,
ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; cura, altresi’, con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva
delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai
sensi del presente comma puo’ essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori
comunicazioni.".


Articolo 2

(Abrogazioni)


    1. All’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19
      maggio 1958, n. 719, le parole: "un residuo secco non inferiore a gr.10"
      sono soppresse.
    2. Al
      decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sono
      altresi’ abrogati:


      1. all’articolo 4, il sesto comma;

      2. all’articolo 5, il terzo comma;

      3. all’articolo 6, il terzo comma;

      4. all’articolo 7, il secondo comma.


Articolo 3

(Clausola di
cedevolezza)

    1. Le
      disposizioni previste dal presente regolamento si applicano in ciascuna
      regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali
      relative alle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
      maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, che provvedano a
      disciplinare in modo conforme al diritto comunitario la materia oggetto del
      presente regolamento.

Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.                                                  

 

Fonte:
http://www.aziendalex.kataweb.it/


 

https://www.litis.it

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