Norme & Prassi

Istanza di computo della retribuzione professionale o del compenso individuale accessorio nella 13^ mensilità – sentenza n. 726/03 del Tribunale di Pisa (Nota Istruzione n. 1820/Uff.IV 27.7.2004)


Una nota del Ministero dell’istruzione emanata
il 27 luglio 2004 impartisce disposizioni alle Direzioni regionali, circa
l’obbligo di rigettare le domande tese ad ottenere il versamento di
emolumenti accessori nella tredicesima mensilità. Le richieste, presentate
da docenti e non docenti a seguito di una sentenza del Tribunale di Pisa,
sezione Lavoro, che accolto un ricorso presentato da alcuni dipendenti del
Ministero della Giustizia, finalizzato ad ottenere il versamento dell’indennità
di amministrazione nelle tredicesime degli ultimi anni.


Un caso, dunque, non riferibile in via
analogica a lavoratori del comparto scuola. L’amministrazione centrale,
peraltro, ha spiegato ai Direttori regionali che le sentenze hanno effetti
solo tra le parti. E che il contratto di lavoro del comparto scuola prevede
che la retribuzione professionale docente e il compenso individuale
accessorio (emolumenti accessori che vengono corrisposti, rispettivamente,
ai docenti e ai non docenti) debbano essere corrisposti solo per 12
mensilità.  


 



Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per il personale della
Scuola. Prot. n. 1820/Uff.IV. Roma, 27 luglio 2004. Oggetto: istanza di
computo della retribuzione professionale o del compenso individuale
accessorio nella 13^ mensilità – sentenza n. 726/03 del Tribunale di Pisa


 


Pervengono a questa Direzione Generale numerosissime istanze
e richieste di tentativo obbligatorio di conciliazione rivolte ad ottenere
l’inclusione nel calcolo della tredicesima mensilità della

retribuzione professionale
docente
 o, per il personale ATA, del
compenso individuale accessorio  
in
applicazione della decisione giudiziale indicata in oggetto.


Preme anzitutto far presente che a questa, come ad ogni altra pubblica
Amministrazione, è fatto espresso divieto, dall’art. 23, comma 3, della
legge 28.12.2001, n. 448, di adottare provvedimenti di estensione di
decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato; la sentenza in
questione ha, pertanto, efficacia esclusivamente tra le parti interessate.


Peraltro, sulla controversia in questione il Ministero della Giustizia ha
proposto appello per cui, allo stato attuale, non si è ancora consolidato
un orientamento giurisdizionale sulla materia. Della questione
dell’inclusione dell’indennità di amministrazione nel calcolo della
tredicesima mensilità per il personale del comparto Ministeri ha già dato
notizia la Direzione Generale per le risorse umane, acquisti e affari
generali con nota prot.2776 del 19.3.2004, diretta anche alle SS.LL. ed alla
quale, pertanto, si fa rinvio.


Per quanto concerne, nello specifico, il personale del comparto scuola si fa
presente che la materia è espressamente disciplinata dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro che, all’art. 81, commi 2 e 3, prevede che la
retribuzione professionale docente ed il compenso individuale accessorio sia
corrisposta per 12 mensilità.


Inoltre, l’art.78 del medesimo CCNL dispone, al comma 2, che l’importo della
tredicesima mensilità è pari al "trattamento fondamentale" spettante,
costituito da stipendio tabellare per posizioni stipendiali e da eventuali
assegni "ad personam"; non rientrano, conseguentemente, nell’importo della
tredicesima le diverse voci del trattamento accessorio, tra le quali sono
compresi la retribuzione professionale dei docenti ed il compenso
individuale accessorio del personale ATA.


Alla luce di quanto sopra esposto, questa Direzione Generale informa di non
riscontrare utili elementi per poter prendere in considerazione le istanze
predette ed alle quali, pertanto, non sarà dato alcun seguito nè diretto
riscontro.


Si invitano codesti Uffici a dare notizia di quanto sopra a tutto il
personale in servizio nelle istituzioni scolastiche di rispettiva
competenza, facendo presente che, al fine di assicurarne la massima
diffusione, la presente nota viene diramata anche attraverso la rete
INTRANET di questo Ministero.


IL DIRETTORE GENERALE


f.to Giuseppe Casentino

 

 

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *