Pervengono a questa Direzione Generale numerosissime istanze
e richieste di tentativo obbligatorio di conciliazione rivolte ad ottenere
l’inclusione nel calcolo della tredicesima mensilità della
retribuzione professionale
docente o, per il personale ATA, del
compenso individuale accessorio in
applicazione della decisione giudiziale indicata in oggetto.
Preme anzitutto far presente che a questa, come ad ogni altra pubblica
Amministrazione, è fatto espresso divieto, dall’art. 23, comma 3, della
legge 28.12.2001, n. 448, di adottare provvedimenti di estensione di
decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato; la sentenza in
questione ha, pertanto, efficacia esclusivamente tra le parti interessate.
Peraltro, sulla controversia in questione il Ministero della Giustizia ha
proposto appello per cui, allo stato attuale, non si è ancora consolidato
un orientamento giurisdizionale sulla materia. Della questione
dell’inclusione dell’indennità di amministrazione nel calcolo della
tredicesima mensilità per il personale del comparto Ministeri ha già dato
notizia la Direzione Generale per le risorse umane, acquisti e affari
generali con nota prot.2776 del 19.3.2004, diretta anche alle SS.LL. ed alla
quale, pertanto, si fa rinvio.
Per quanto concerne, nello specifico, il personale del comparto scuola si fa
presente che la materia è espressamente disciplinata dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro che, all’art. 81, commi 2 e 3, prevede che la
retribuzione professionale docente ed il compenso individuale accessorio sia
corrisposta per 12 mensilità.
Inoltre, l’art.78 del medesimo CCNL dispone, al comma 2, che l’importo della
tredicesima mensilità è pari al "trattamento fondamentale" spettante,
costituito da stipendio tabellare per posizioni stipendiali e da eventuali
assegni "ad personam"; non rientrano, conseguentemente, nell’importo della
tredicesima le diverse voci del trattamento accessorio, tra le quali sono
compresi la retribuzione professionale dei docenti ed il compenso
individuale accessorio del personale ATA.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Direzione Generale informa di non
riscontrare utili elementi per poter prendere in considerazione le istanze
predette ed alle quali, pertanto, non sarà dato alcun seguito nè diretto
riscontro.
Si invitano codesti Uffici a dare notizia di quanto sopra a tutto il
personale in servizio nelle istituzioni scolastiche di rispettiva
competenza, facendo presente che, al fine di assicurarne la massima
diffusione, la presente nota viene diramata anche attraverso la rete
INTRANET di questo Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Casentino