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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VlSTI gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431;
VISTA legge 23 dicembre 2000, n. 388;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n.147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante
proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza
di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai
provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate
categorie di locatari e che favoriscano al contempo la sottoscrizione di
nuove tipologie di contratti di locazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella seduta del ……………. 2004;
SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
EMANA
Il seguente
decreto-legge:
Art.1
(Finalità)
1.
Il presente decreto
persegue l’obiettivo di ridurre le più marcate condizioni di disagio
abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che
siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o
handicappati gravi ed inoltre:
a.
che non dispongano
di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di
una nuova unità immobiliare;
b.
che siano
beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi
dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
successivi differimenti e proroghe;
c.
che siano tuttora in
possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici
ai sensi della citata legge, n. 388 del 2000 e successivi differimenti e
proroghe.
Art. 2
(Misure)
1.
Ai fini di quanto
previsto all’articolo 1 possono essere stipulati, oltre alle tipologie
contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i
quali è prevista la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e
4.
2.
I soggetti di cui
all’articolo 1 possono stipulare con i rispettivi locatori che abbiano
richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell’articolo
80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi
differimenti e proroghe, nuovi contratti per la durata minima di un anno e
massima di diciotto mesi, cui si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
3.
Gli enti locali
possono stipulare in qualità di conduttori, contratti di locazione della
durata fino a due anni non rinnovabili nè prorogabili per soddisfare le
esigenze abitative dei soggetti di cui all’articolo 1, assicurando il
puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell’immobile alla
scadenza contrattuale prevista nonchè il risarcimento al proprietario di
eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del
concessionario. Gli alloggi locati nelle predette forme contrattuali sono
destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla
durata dei contratti, ai soggetti indicati all’articolo 1. Tali contratti
possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti
stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della
concessione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge
n. 431 del 1998 e successive modificazioni, per i quali è tuttavia comunque
esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto
salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti.
4.
Gli enti locali
possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione di
durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito
accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei
soggetti di cui all’articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone
di locazione, il rilascio dell’immobile alla scadenza contrattuale prevista
nonchè il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel
corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi locati
nelle suddette forme contrattuali sono destinati, mediante
concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti,
ai soggetti indicati all’articolo 1. Per tali contratti il canone è
stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in
sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 e
successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio
concesso in locazione.
5.
I soggetti di cui
all’articolo 1 possono stipulare contratti di locazione di durata triennale
prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti
contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità
previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3
dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni,
vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione.
6.
I soggetti di cui
all’articolo 1 possono stipulare direttamente contratti di locazione della
durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in
presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. A tali cont
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