Norme & Prassi

La nuova proroga degli sfratti. (Ddl Cdm 3.9.2004)


Bonus agli inquilini sfrattati, ma anche
differimento degli sfratti al 31 ottobre e nuove tipologie contrattuali. E’
quanto deciso dal Governo, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, nel
Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004, con l’approvazione di un
apposito decreto legge.
Il provvedimento si è reso necessario dopo che, il 30 giugno scorso, è
scaduta l’ultima proroga relativa all’esecuzione delle procedure di sfratto
per finita locazione, da considerarsi l’ultima legittimamente possibile,
alla luce anche del recente orientamento espresso dalla Corte Costituzionale
la quale considerava improponibile un’altra proroga dopo quella scaduta
appunto il 30 giugno.
Il provvedimento individua i soggetti beneficiari delle misure di favore
negli inquilini che sono assoggettati a procedure esecutive di rilascio, che
si trovino in condizioni di disagiati, intendendo con cio’ coloro che sono
ultrasessantacinquenni o che abbiano all’interno del proprio nucleo
familiare portatori di handicap gravi ed il cui reddito impedisce di trovare
un’altra abitazione idonea e che abbiano beneficiato della sospensione fino
al 30 giugno scorso. Vengono resi stipulabili cinque tipologie di contratto
favorevoli sia per lo sfrattato disagiato sia per il proprietario
dell’abitazione. Il beneficio contrattuale va da un minimo di 3 mila ad un
massimo di 5 mila euro in base alla dimensione demografica del Comune più
diverse agevolazioni fiscali. In pratica nel primo tipo di contratto, da un
anno a 18 mesi, consente allo sfrattato di rinegoziare il canone con il
proprietario; poi vi sono almeno due tipologie in cui i Comuni stipulano i
contratti di locazione come conduttori: in pratica i Comuni dovrebbero poi
dare in concessione agli inquilini sotto sfratto gli stessi alloggi. In
questo modo si dovrebbe avere notevoli semplificazioni per la liberazione
dell’alloggio a fine contratto, essendo i proprietari garantiti,
formalmente, dal Comune sulla data di restituzione dell’abitazione. Gli
altri due tipi di contratto possono essere stipulati con qualsiasi
proprietario, di durata dai tre ai quattro anni , prorogabili con accordo
tra le parti, con forti agevolazioni per il proprietario.
Di fatto viene poi differito il termine per le esecuzioni degli sfratti,
dato che viene fissato al 31 dicembre 2004 il timing per far funzionare le
nuove tipologie di contratto.
Il testo del decreto è soggetto a modifiche fino alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale. Dopo il provvedimento dovrà essere esaminato dal
Parlamento.


SCHEMA DI DECRETO – LEGGE Misure per favorire l’accesso alla locazione da
parte di categorie di conduttori in condizioni di disagio abitativo
conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio e integrazioni alla legge
9 dicembre 1998, n. 431.

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA


VlSTI gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;


VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431;


VISTA legge 23 dicembre 2000, n. 388;


VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n.147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante
proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;


RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza
di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai
provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate
categorie di locatari e che favoriscano al contempo la sottoscrizione di
nuove tipologie di contratti di locazione;


VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella seduta del ……………. 2004;


SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

Il seguente
decreto-legge:

Art.1


(Finalità)

1.       

Il presente decreto
persegue l’obiettivo di ridurre le più marcate condizioni di disagio
abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che
siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o
handicappati gravi ed inoltre:

a.       

che non dispongano
di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di
una nuova unità immobiliare;

b.       

che siano
beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi
dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
successivi differimenti e proroghe;

c.       

che siano tuttora in
possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici
ai sensi della citata legge, n. 388 del 2000 e successivi differimenti e
proroghe.

Art. 2


(Misure)

1.       

Ai fini di quanto
previsto all’articolo 1 possono essere stipulati, oltre alle tipologie
contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i
quali è prevista la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e
4.

2.       

I soggetti di cui
all’articolo 1 possono stipulare con i rispettivi locatori che abbiano
richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell’articolo
80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi
differimenti e proroghe, nuovi contratti per la durata minima di un anno e
massima di diciotto mesi, cui si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

3.       

Gli enti locali
possono stipulare in qualità di conduttori, contratti di locazione della
durata fino a due anni non rinnovabili nè prorogabili per soddisfare le
esigenze abitative dei soggetti di cui all’articolo 1, assicurando il
puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell’immobile alla
scadenza contrattuale prevista nonchè il risarcimento al proprietario di
eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del
concessionario. Gli alloggi locati nelle predette forme contrattuali sono
destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla
durata dei contratti, ai soggetti indicati all’articolo 1. Tali contratti
possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti
stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della
concessione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge
n. 431 del 1998 e successive modificazioni, per i quali è tuttavia comunque
esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto
salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti.

4.       

Gli enti locali
possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione di
durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito
accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei
soggetti di cui all’articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone
di locazione, il rilascio dell’immobile alla scadenza contrattuale prevista
nonchè il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel
corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi locati
nelle suddette forme contrattuali sono destinati, mediante
concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti,
ai soggetti indicati all’articolo 1. Per tali contratti il canone è
stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in
sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 e
successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio
concesso in locazione.

5.       

I soggetti di cui
all’articolo 1 possono stipulare contratti di locazione di durata triennale
prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti
contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità
previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3
dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni,
vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione.

6.       

I soggetti di cui
all’articolo 1 possono stipulare direttamente contratti di locazione della
durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in
presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. A tali cont

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *