CAPO III
MODIFICHE
AL TITOLO III DELLA
PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
ART. 26.
(Governo
e Primo ministro).
1. L’articolo 92 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
" ART. 92. La candidatura alla
carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati
all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla
legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la
formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo
ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla
base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro."
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