Penale

Depositare rifiuti all’interno della fabbrica è discarica abusiva, Tribunale di Bari, Sezione II Penale, Sentenza 16/06/2004

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Integra il
reato anche la destinazione di alcuni capannoni alla raccolta. Il termine
"gestione" va inteso in senso ampio

Integra il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, di cui
all’art. 51, comma 3, del d. lgs.vo 22/1997, la destinazione ed insieme la
gestione a discarica non autorizzata dell’area sita all’interno di uno
stabilimento industriale, effettuata attraverso l’accumulo negli avvallamenti di
terreno di scarti di lavorazione in cemento-amianto, polveri di amianto, fanghi
e materiali di risulta, e la successiva ricopertura con terra e cemento degli
stessi in modo da sotterrarli e colmare contemporaneamente i dislivelli, nonchè
la destinazione ed apprestamento di alcuni capannoni e di un’area all’interno di
uno stabilimento industriale alla raccolta di rifiuti pericolosi fra cui sacchi
contenenti scarti di lavorazione di amianto e frammenti di lastre ondulate di
amianto.
E’ quanto stabilito dal giudice del tribunale di Bari con la sentenza, leggibile
nei correlati, che ha condannato la Fibronit.
Ai fini dell’individuazione delle condotte normativamente previste dal reato di
realizzazione e gestione di discarica abusiva, costituisce discarica di rifiuti
solidi l’attività duratura nel tempo o tale da determinare un’alterazione
permanente e spesso irreversibile dell’area interessata: dell’esistenza di una
discarica sono elementi sintomatici la ripetitività degli scarichi, l’ingente
quantitativo di rifiuti versati per lungo tempo ed altri segni esteriori che
dimostrino il deturpamento o la decomposizione del terreno.
Integra la condotta di realizzazione di discarica qualunque destinazione o
allestimento a discarica di una data area con la effettuazione di opere a tal
fine occorrenti (che esemplificativamente si indicano nello spianamento del
terreno impiegato, nell’apertura dei relativi accessi, nella sistemazione di
perimetrazione e recinzione, ecc…..) Integra invece la condotta di gestione di
discarica qualunque contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed
anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato.
In entrambe le ipotesi di realizzazione e/o gestione di discarica abusiva il
reato è permanente. Nella prima fattispecie la permanenza cessa con il rilascio
dell’autorizzazione, con l’ultimazione delle opere occorrenti, con l’ultimo
scarico di rifiuti, nella seconda ipotesi la permanenza cessa con l’ottenimento
dell’autorizzazione o con la rimozione dei rifiuti. Con l’entrata in vigore
della recente disciplina in tema di discariche (d.lvo n36/2003 che ha recepito
la direttiva 31/99/CE in materia) che ha introdotto fra l’altro cadenze
temporali nella procedura di chiusura della discarica deve aggiungersi ai sopra
elencati motivi di cessazione della permanenza in costanza di gestione di
discarica quello "del decorso di dieci anni dalla cessazione dei conferimenti".
In entrambi i casi infine, ove le condizioni elencate non dovessero realizzarsi,
si ha comunque cessazione della permanenza con la sentenza di condanna di primo
grado.
Ai fini dell’integrazione del reato di gestione di discarica abusiva, il termine
"gestione" va inteso in senso ampio attribuendo allo stesso il significato
estensivo di "condurre, portare avanti un’iniziativa, un’attività e simili
influendo in modo determinante sul suo svolgimento con funzioni di guida, di
cura o di organizzazione". Secondo l’interpretazione sistematica della
normativa, il decreto Ronchi include nella definizione di gestione dei rifiuti,
ampliando la previgente normativa (D.P.R. 915/82), oltre al recupero ed allo
smaltimento, anche "il controllo delle discariche e degli impianti di
smaltimento dopo la chiusura" (art.6 lett.d dl.vo n.22/97) cosi’ dando giuridica
rilevanza all’attività di mantenimento di discarica non solo durante
l’esistenza della stessa ma finanche dopo la sua chiusura. Anche il detentore
della discarica potrà, pertanto, essere considerato "gestore" della discarica
stessa, con tutti gli obblighi connessi , fra cui quelli di bonifica introdotti
dallo stesso decreto, anche dopo la cessazione della "gestione" attiva e senza
alcun nuovo conferimento

 

Fonte:

www.dirittoegiustizia.it

 

 

 

https://www.litis.it

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