Norme & Prassi

I vigili del fuoco entrano nel pubblico impiego. Delega al Governo per i decreti chiarificatori (Legge 252/04 Gu 12.10.2004)


I vigili del fuoco, esclusi quelli
che fanno parte dei volontari, saranno equiparati al personale del pubblico
impiego, secondo quanto stabilisce la legge 30 settembre 2004 n.252,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2004. Finisce, quindi,
l’era dell’inquadramento in regime di diritto privato del Corpo del vigili
del fuoco dal 27 ottobre 2004 (data di entrata in vigore della legge), ma i
contenuti del nuovo rapporto di impiego di questa categoria professionale
dovranno essere definiti dal Governo tramite degli appositi decreti
chiarificatori, da emanarsi entro 12 mesi. Le linee guida di questi ultimi
sono comunque tracciate in questa legge, i cui punti salienti sono: 1)
l’istituzione dei "vigili del fuoco e soccorso pubblico" (un comparto
autonomo di negoziazione), che contempli nel proprio ambito un procedimento
per il personale ora inquadrato come dirigente ed un altro per tutti gli
altri, con distinte organizzazioni sindacali; 2) la riformulazione delle
norme riguardanti tutto il personale, tenendo conto delle esigenze
operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili; 3) la
revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili
professionali esistenti e l’istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche
di particolari aree di vice dirigenza, a cui potranno accedere solo quelli
in possesso di lauree specialistiche; 4) l’accesso alla dirigenza riservato
esclusivamente ai laureati in discipline specialistiche che abbiano a che
fare con l’espletamento di compiti squisitamente operativi.; 5)
l’attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini personali ed
alle capacità professionali. Nella legge sono inoltre contenute tutte le
specifiche in merito alla copertura finanziaria prevista per il riassetto di
questo importante comparto.

 


 


LEGGE 30 settembre 2004, n.252. Delega al Governo per la disciplina in
materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.


 

La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Regime di diritto
pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco)


1. All’
articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [1]
,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:


"1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del
personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico
secondo autonome disposizioni ordinamentali".

Art. 2.

(Delega al Governo
per la disciplina dei contenuti

del rapporto di
impiego del personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco)


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui
all’articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:


a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione,
denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con la previsione nel suo
ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato
nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore
operativo richiedenti, ai fini dell’accesso, la laurea specialistica ed
eventuali titoli abilitativi, e l’altro per il restante personale, distinti
anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di
impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte:
quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità
di presidente, dal Ministro dell’interno e dal Ministro dell’economia e
delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di
parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure
di cui agli
articoli 42 e 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [2]
.
I contenuti dell’accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono
recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della
Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui
all’articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro quindici giorni dal raggiungimento dell’accordo stesso. Sono demandati
alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente
inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del
settore operativo richiedenti, ai fini dell’accesso, la laurea specialistica
ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e
accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i
buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche
complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la
reperibilità; l’aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi
brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
le linee di indirizzo per la formazione e l’aggiornamento professionale, per
la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione
delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie
di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti;
le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi
negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi
livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione
sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto
del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette
materie, nonchè le seguenti altre: la durata massima dell’orario di lavoro
settimanale, i criteri di articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e
settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il
trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a
domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività
atipiche;


b) rideterminazione dell’ordinamento del personale in relazione alle
esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e
contabili, attraverso:


1) l’introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la
specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già
previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla

legge 10 agosto 2000, n. 246 [3],
e dalla restante normativa di settore;


2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e
profili professionali esistenti e l’istituzione di nuovi ruoli e qualifiche,
anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di
vicedirigenza per l’accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree
specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto puo’
riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la
consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità
di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi,
adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente
su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi
di formazione e qualificazione professionali;


c) nell’ambito dell’operazione di riordino di cui alla lettera b), numero
2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente
inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del
settore operativo richiedenti, ai fini dell’accesso, la laurea specialistica
ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:


1) l’accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge
attualmente previsti per l’accesso alla dirigenza e proveniente da
qualifiche per l’accesso alle quali è richiesto un concorso esterno
riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali
titoli abilitativi, necessari per l’esercizio di funzioni connesse ai
compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di
immissione dall’esterno e abrogazione dell’
articolo
41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 [4]
;


2) l’individuazione, nell’organizzazione degli uffici centrali e periferici
del Ministero dell’interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al
personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l’individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell’articolo 17,
comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;


3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione
alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle
peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche
delle funzioni da esercitare;


4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere
temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per
cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari
esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi
particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per
l’amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali
per i posti di funzione non coperti;


d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di
cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai
sensi dell’
articolo 17, commi 1 e 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 [5]
,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
stessi;


e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.


2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corp

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