DPR 06/10/2004, n.258 Regolamento concernente le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004,
n.258
Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che
istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in
particolare l'articolo 9, comma 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29
aprile 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Competenze e nomina
1. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione, di seguito denominato: «Alto Commissario», ha
competenza in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e
di altre forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n.
3, di seguito denominata: «legge», ed opera presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo
le disposizioni della legge e del presente regolamento.
2. L'Alto Commissario è scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere,
tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di
stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed
equiparati.
3. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola
volta.
Art. 2.
Funzioni
1. L'Alto Commissario esercita le sue funzioni nell'ambito della
pubblica amministrazione. Le modalità per l'attuazione del presente
regolamento nei confronti delle regioni, delle province autonome e
degli enti locali sono definite previa intesa, in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
2. L'Alto Commissario puo' disporre:
a) indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o
per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di
segnalazioni anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni,
tese ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di
corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di
organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;
b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità
del quadro normativo, nonchè delle eventuali misure poste in essere
dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi
dei fenomeni oggetto di esame;
c) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su
comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno
erariale.
3. Nell'espletamento delle funzioni l'Alto Commissario, oltre ad
avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle
amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti
dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, puo' effettuare
accertamenti diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito
verbale debitamente sottoscritto, di soggetti appartenenti alle
pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure
amministrative o contabili in corso di esame; puo' altresi' delegare
specifici accertamenti a singoli funzionari delle pubbliche
amministrazioni interessate.
4. Qualora sia individuato un responsabile dell'attività oggetto
di accertamento, l'Alto Commissario comunica all'interessato l'avvio
del procedimento. L'interessato puo' chiedere di essere ascoltato
dall'Alto Commissario o da un dirigente o da un funzionario da lui
delegato; in tale caso dell'audizione è redatto apposito verbale
debitamente sottoscritto.
5. L'Alto Commissario comunica all'amministrazione interessata le
proprie valutazioni circa l'attività esaminata, mettendo a
disposizione gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.
6. Per le attività di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le
amministrazioni riferiscono all'Alto Commissario in merito al seguito
dato alle segnalazioni.
7. La mancata risposta da parte delle amministrazioni alle
richieste dell'Alto Commissario è da quest'ultimo segnalata al
Procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini
dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza.
Art. 3.
Accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle
pubbliche amministrazioni
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, fermo
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
l'Alto Commissario accede:
a) ai documenti delle pubbliche amministrazioni, con il limite
per il materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato;
b) alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche
concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.
Art. 4.
Informativa periodica
1. L'Alto Commissario redige una relazione semestrale per il
Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente l'attività svolta
nel periodo di riferimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
riferisce annualmente ai Presidenti delle Camere sul contenuto delle
relazioni acquisite.
Art. 5.
Obbligo di denuncia
1. L'Alto Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, denuncia
all'autorità giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti,
nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile
danno erariale.
2. La denuncia non determina la sospensione dell'attività di
competenza dell'Alto Commissario.
3. Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai
fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici
dipendenti, l'Alto Commissario trasmette apposita relazione
informativa alle rispettive amministrazioni, specificando gli
eventuali profili di rilievo disciplinare.
Art. 6.
Strutture di supporto
1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Alto
Commissario si avvale del supporto:
a) di un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto
tra le categorie professionali di cui all'articolo 1, comma 2, il
quale svolge le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata
quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;
b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello
Stato ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'Ufficio
dell'Alto Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, ed al quale sono
conferite funzioni di coordinamento della struttura; l'incarico ha
durata quinquennale e non è rinnovabile;
c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con
particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione
professionale informatica ed amministrativa;
d) dei consulenti ed esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed assegnati
al suo ufficio.
2. Il contingente di personale che puo' essere assegnato
all'Ufficio dell'Alto Commissario è determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 7.
Spese di funzionamento
1. I costi per il personale e per le spese di organizzazione e
funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei
limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono
sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito
delle proprie disponibilità di bilancio.
2. All'Alto Commissario compete un'indennità di funzione,
l'importo della quale non puo' eccedere il totale del trattamento
economico base del Presidente di sezione delle Corte di cassazione,
aumentato fino alla metà. Al Vice Commissario è attribuita una
indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento
dell'indennità attribuita all'Alto Commissario; al direttore
dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di
capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Il rendiconto consuntivo della gestione è soggetto al controllo
annuale della Corte dei conti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 256



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