Norme & Prassi

DPR 06/10/2004, n.258 Regolamento concernente le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004,
n.258
 

Regolamento  concernente  le  funzioni  dell'Alto  Commissario per la
prevenzione  e  il  contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito nella pubblica amministrazione.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto   l'articolo  1  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  che
istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  ed  in
particolare l'articolo 9, comma 2;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29
aprile 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Competenze e nomina

  1.  L'Alto  Commissario  per  la  prevenzione  e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione,   di  seguito  denominato:  «Alto  Commissario»,  ha
competenza  in  materia di prevenzione e contrasto della corruzione e
di  altre  forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n.
3,  di seguito denominata: «legge», ed opera presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo
le disposizioni della legge e del presente regolamento.
  2.   L'Alto  Commissario  è  scelto  tra  i  magistrati  ordinari,
amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere,
tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di
stipendio,  tra  i  gradi  generali  della dirigenza militare o tra i
dirigenti  di  prima  fascia  delle  amministrazioni  dello  Stato ed
equiparati.
  3.  L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  4.  L'incarico  ha  durata  quinquennale ed è rinnovabile una sola
volta.

      
                               Art. 2.
                              Funzioni

  1.  L'Alto  Commissario  esercita le sue funzioni nell'ambito della
pubblica  amministrazione. Le modalità per l'attuazione del presente
regolamento  nei  confronti  delle regioni, delle province autonome e
degli  enti locali sono definite previa intesa, in sede di Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
  2. L'Alto Commissario puo' disporre:
    a) indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o
per   fatti   denunciati,   con   esclusione  di  quelli  oggetto  di
segnalazioni  anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni,
tese  ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di
corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di
organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;
    b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità
del  quadro normativo, nonchè delle eventuali misure poste in essere
dalle  amministrazioni  per  prevenire e per fronteggiare l'evolversi
dei fenomeni oggetto di esame;
    c) monitoraggio  su  procedure  contrattuali  e  di  spesa  e  su
comportamenti,  e  conseguenti  atti,  da  cui  possa  derivare danno
erariale.
  3.  Nell'espletamento  delle  funzioni l'Alto Commissario, oltre ad
avvalersi  degli  uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle
amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti
dal  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286, puo' effettuare
accertamenti  diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito
verbale  debitamente  sottoscritto,  di  soggetti  appartenenti  alle
pubbliche  amministrazioni  o  di  privati interessati alle procedure
amministrative  o contabili in corso di esame; puo' altresi' delegare
specifici   accertamenti   a   singoli   funzionari  delle  pubbliche
amministrazioni interessate.
  4.  Qualora  sia individuato un responsabile dell'attività oggetto
di  accertamento, l'Alto Commissario comunica all'interessato l'avvio
del  procedimento.  L'interessato  puo'  chiedere di essere ascoltato
dall'Alto  Commissario  o  da un dirigente o da un funzionario da lui
delegato;  in  tale  caso  dell'audizione è redatto apposito verbale
debitamente sottoscritto.
  5.  L'Alto  Commissario comunica all'amministrazione interessata le
proprie   valutazioni   circa   l'attività   esaminata,  mettendo  a
disposizione gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.
  6.  Per  le  attività di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le
amministrazioni riferiscono all'Alto Commissario in merito al seguito
dato alle segnalazioni.
  7.   La  mancata  risposta  da  parte  delle  amministrazioni  alle
richieste  dell'Alto  Commissario  è  da  quest'ultimo  segnalata al
Procuratore  della  Repubblica  competente  per  territorio,  ai fini
dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza.

      
                               Art. 3.
Accesso  ai  documenti  amministrativi  ed  alle  banche  dati  delle
                      pubbliche amministrazioni

  1.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'articolo 2, fermo
quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196,
l'Alto Commissario accede:
    a) ai  documenti  delle  pubbliche amministrazioni, con il limite
per il materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato;
    b) alle   banche  dati  delle  pubbliche  amministrazioni,  anche
concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.

      
                               Art. 4.
                        Informativa periodica

  1.  L'Alto  Commissario  redige  una  relazione  semestrale  per il
Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente l'attività svolta
nel  periodo di riferimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
riferisce  annualmente ai Presidenti delle Camere sul contenuto delle
relazioni acquisite.

      
                               Art. 5.
                         Obbligo di denuncia

  1.  L'Alto Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, denuncia
all'autorità  giudiziaria  i fatti di reato ed alla Corte dei conti,
nei  casi  previsti  dalla  legge,  i fatti nei quali sia ravvisabile
danno erariale.
  2.  La  denuncia  non  determina  la  sospensione dell'attività di
competenza dell'Alto Commissario.
  3.  Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai
fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici
dipendenti,   l'Alto   Commissario   trasmette   apposita   relazione
informativa   alle   rispettive   amministrazioni,  specificando  gli
eventuali profili di rilievo disciplinare.

      
                               Art. 6.
                        Strutture di supporto

  1.  Nello  svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Alto
Commissario si avvale del supporto:
    a) di  un  Vice  Commissario, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto
tra  le  categorie  professionali  di cui all'articolo 1, comma 2, il
quale   svolge  le  funzioni  delegate  dall'Alto  Commissario  e  lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata
quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;
    b) di  un  dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello
Stato   ed  equiparate,  con  l'incarico  di  direttore  dell'Ufficio
dell'Alto  Commissario,  nominato  dal  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  dell'Alto  Commissario,  ed  al  quale  sono
conferite  funzioni  di  coordinamento della struttura; l'incarico ha
durata quinquennale e non è rinnovabile;
    c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in  posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con
particolare  riferimento  a portatori di una specifica qualificazione
professionale informatica ed amministrativa;
    d) dei  consulenti ed esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed assegnati
al suo ufficio.
  2.   Il   contingente   di  personale  che  puo'  essere  assegnato
all'Ufficio  dell'Alto  Commissario  è  determinato  con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.

      
                               Art. 7.
                       Spese di funzionamento

  1.  I  costi  per  il  personale e per le spese di organizzazione e
funzionamento  dell'Ufficio  dell'Alto Commissario sono contenuti nei
limiti  previsti  dalla  legge  e,  per  quanto  di  competenza, sono
sostenuti  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri nell'ambito
delle proprie disponibilità di bilancio.
  2.   All'Alto   Commissario   compete  un'indennità  di  funzione,
l'importo  della  quale  non  puo' eccedere il totale del trattamento
economico  base  del Presidente di sezione delle Corte di cassazione,
aumentato  fino  alla  metà.  Al  Vice Commissario è attribuita una
indennità  di  funzione  nella misura massima del settanta per cento
dell'indennità   attribuita   all'Alto   Commissario;  al  direttore
dell'Ufficio  compete  la  retribuzione  prevista per la posizione di
capo  dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
  3. Il rendiconto consuntivo della gestione è soggetto al controllo
annuale della Corte dei conti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2004

  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 256

https://www.litis.it

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