Norme & Prassi

Investimenti pubblici, meno burocrazia. (Del. CIPE n. 25/2004 – GU n. 276 del 24.11.2004)


Gli investimenti pubblici
devono essere costantemente monitorati. Gli strumenti che si sono scelti per
compiere questa complessa operazione sono due: l’assegnazione del CUP a
ciascun progetto e l’attuazione di una banca dati on line comune a tutte le
amministrazioni. Il primo sistema, il CUP (Codice Unico di Progetto di
investimento pubblico) appunto, è un semplice codice alfanumerico di 15
caratteri che, come una sorta di etichetta o di codice fiscale, identifica
in maniera specifica qualsiasi progetto, a cominciare dalle sue
caratteristiche. Questo codice viene generato automaticamente dal sistema
presente sul sito Internet del CIPE, previo accreditamento di chi effettua
il progetto di investimento pubblico e comunicazione di alcune informazioni
sintetiche relative al progetto stesso. Il secondo, denominato MIP
(Monitoraggio degli Investimenti Pubblici), è la vera architettura, il
sistema attraverso il quale si immagazzinano tutti i dati e si riesce ad
avere costantemente il polso della situazione. Il CIPE, con la sua
Deliberazione n. 25/2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 24
novembre 2004, detta le regole per lo sviluppo del CUP ed il funzionamento
del MIP. I soggetti coinvolti in queste operazioni di sviluppo e
monitoraggio, come il CIPE appunto precisa nella Delibera, sono: le
amministrazioni, gli enti e le società responsabili della programmazione e
attuazione dei progetti d’investimento pubblico, un’unità centrale, con
funzioni di supporto tecnico (responsabilità di gestione del CUP e di
attivazione delle procedure di accreditamento al MIP, nonchè di garantire
l’efficienza dell’infrastruttura di supporto), il gruppo tecnico di
coordinamento (rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali,
degli uffici di statistica regionali, degli enti locali, dell’osservatorio
dei lavori pubblici, degli osservatori regionali e dell’ISTAT, nonchè degli
altri soggetti interessati) ed i nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici. Uno sforzo importante verso lo snellimento delle
procedure delle varie amministrazioni è previsto, inoltre, attraverso il
meccanismo secondo cui il MIP debba presupporre che i soggetti responsabili
inseriscano nel sistema una sola volta le informazioni e che esse diventino
immediatamente patrimonio comune per tutti i partecipanti e per i relativi
sistemi informatici. Il CIPE stabilisce, infine, l’istituzione di apposite
gare per realizzare i supporti hardware e software del sistema MIP,
indicando nella delibera tutte le specifiche tecniche necessarie alla
creazione del sistema stesso.

 



COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 29 settembre
2004 Sviluppo del sistema CUP ed introduzione del sistema per il
monitoraggio degli investimenti pubblici. (Deliberazione n. 25/2004)

 

IL
COMITATO INTERMINISTERIALE

PER
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il primo comma
dell’art. 117 del Titolo V della Costituzione, demanda allo Stato la
legislazione esclusiva in materia di coordinamento informativo, statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale
(lettera r);

Visto l’art. 1, commi 1 e 5,
della legge n. 144/1999, che prevede, fra l’altro, l’istituzione, presso
questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP),
con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle
politiche di sviluppo, basato su una banca dati comune a tutte le
amministrazioni;

Vista la propria delibera 27
dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003), con la quale, in
attuazione della

legge n. 289/2002, art. 28 [1]
, in merito alla rispondenza dei conti
pubblici alle condizioni dell’art. 104 del trattato istitutivo della
Comunità europea, e della

legge n. 3/2003, art. 11 [2]
, si è regolamentato il sistema di
assegnazione del codice unico di progetto, CUP, operativo, presso il CIPE,
dal 1° gennaio 2003, e si è previsto che questo comitato approvasse,
d’intesa con la conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed
autonomie locali, la proposta concernente l’ulteriore sviluppo del sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e l’alimentazione della
connessa banca dati operante nell’ambito del comitato, tenuto conto delle
proposte formulate al riguardo dal gruppo tecnico di coordinamento di cui
alla delibera su ricordata;

Considerato che, nella
seduta del 19 dicembre 2003, questo Comitato ha preso atto degli elementi
del progetto per lo sviluppo del sistema MIP, documento predisposto dagli
uffici dal servizio centrale segreteria CIPE, tenendo anche conto del lavoro
svolto e delle linee d’indirizzo definite dall’apposito gruppo di
coordinamento, di cui alla propria delibera n. 143/2002;

Acquisita sul predetto
documento, nella riunione del 29 aprile 2004, l’intesa della conferenza
unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali, con le
integrazioni e le considerazioni relative, ivi compreso quanto concordato
nella riunione tecnica del 28 gennaio 2004;

Tenuto conto che, nel corso
della riunione preliminare del 5 maggio 2004, sono stati esaminati
favorevolmente il predetto documento, con le suddette integrazioni richieste
dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie
locali, nonchè le modalità attuative per la progettazione e l’avvio del
sistema MIP;

Su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze;


Delibera:

1. Disciplina del sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici, MIP.

Il sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici (MIP), istituito ai sensi dell’art.
1, commi 1 e 5, della legge n. 144/1999 [3]
(CUP: G17H03000130011)
presso questo Comitato, con il compito di fornire tempestivamente
informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, è disciplinato
come segue.

Il sistema MIP deve
consentire il monitoraggio di tutti i progetti d’investimento, in corso alla
data di entrata in funzione del sistema stesso, e per la cui copertura sia
richiesta, direttamente o indirettamente, una componente finanziaria
pubblica, secondo la definizione di progetto d’investimento pubblico
utilizzata nel sistema CUP.

Negli allegati, che fanno
parte integrante della presente delibera, sono sintetizzate – allegato 1,
punto A le informazioni che devono essere fornite al sistema MIP.

Le modalità attuative per
la progettazione e la messa in esercizio di detto sistema, ivi comprese le
gare che risulteranno necessarie per raggiungere gli obiettivi suddetti,
sono disciplinate anche in coerenza con quanto richiesto dalla conferenza
unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali nella citata
riunione del 29 aprile 2004 (vedi allegato 2, comprensivo anche del citato
documento progettuale).

2. Struttura del sistema
MIP.

L’architettura del sistema
MIP dovrà risultare compatibile a realizzare l’integrazione dei flussi
informativi che si determinano nel ciclo di vita dei progetti d’investimento
pubblico, ai fini del monitoraggio fisico procedurale e finanziario, anche,
se necessario, determinando tali flussi informativi.

La soluzione progettuale
deve essere orientata a realizzare, a regime, anche uno snellimento nelle
procedure delle varie amministrazioni, in quanto deve presupporre che le
informazioni d’interesse del sistema siano inserite dai soggetti
responsabili una volta sola (con evidente riduzione dei carichi di lavoro) e
diventino patrimonio comune per tutti i partecipanti, e per i relativi
sistemi informatici.

Le informazioni fornite dai
soggetti responsabili, di cui al successivo punto 3.1, devono essere rese
disponibili e collegabili tra loro tramite il codice unico di progetto
d’investimento pubblico (CUP): il sistema CUP è quindi l’asse portante
della banca dati del sistema MIP.

E’ obbligatoria la
partecipazione alla suddetta banca dati delle amministrazioni comunque
interessate alla realizzazione ed al finanziamento di progetti
d’investimento pubblico, e dei soggetti, anche privati, responsabili di tali
progetti.

Il progetto del sistema MIP
deve appoggiarsi ad una tecnologia innovativa, che ne garantisca
l’espansione funzionale e che permetta di raggiungere, col massimo di
affidabilità, i seguenti due obiettivi:

realizzare le funzionalità
atte a supportare le esigenze di monitoraggio;

costituire contestualmente
un’occasione di sviluppo tecnologico reale e di progresso per la cultura
d’ingegneria del software della pubblica amministrazione.

Nell’allegato 1, punto B,
sono riportate alcune indicazioni in merito alla soluzione progettuale da
utilizzare ed alla struttura della banca dati del sistema MIP.

Il sistema MIP deve:

essere basato sulla
collaborazione fra soggetti della pubblica amministrazione, enti e società
comunque interessati, quali soggetti responsabili, alla realizzazione dei
suddetti progetti d’investimento, con la prospettiva di realizzare una sorta
di sistema federato;

costituire il supporto per
la realizzazione degli obiettivi della legge n. 144/1999, con
particolare riferimento a quelli di cui all’art.
1, comma 2 [4]
;

assicurare i necessari
livelli di autorizzazione e di sicurezza;

operare su Internet.

3. Soggetti partecipanti
al sistema MIP.

Al sistema MIP partecipano i
seguenti soggetti:

3.1) le amministrazioni, gli
enti e le società responsabili della programmazione e attuazione dei
progetti d’investimento pubblico, che dovranno rendere fruibili le
informazioni sugli interventi di propria competenza, e per i quali deve
essere prevista una procedura condivisa di accredito – certificazione;

3.2) un’unità centrale, con
funzioni di supporto tecnico, che, oltre a gestire il sistema CUP e quindi
l’anagrafe dei progetti d’investimento, operante presso il CIPE, attiva fra
l’altro la procedura di accreditamento al MIP dei sistemi informatici
periferici e centrali, e garantisce l’efficienza dell’infrastruttura di
supporto per il colloquio tra i soggetti coinvolti;

3.3) il gruppo tecnico di
coordinamento ex delibera CIPE 143/02, con funzioni d’indirizzo e verifica
per la definizione dell’architettura del sistema, il suo sviluppo ed il suo
funzionamento, e nel quale sono rappresentati i nuclei di valutazione e
verifica delle amministrazioni centrali e regionali, gli uffici di
statistica regionale ex legge n. 144/1999, gli enti locali, l’osservatorio
per i lavori pubblici, gli osservatori regionali, gli altri soggetti
interessati e l’ISTAT, quest’ultimo, in particolare, per gli aspetti
connessi al sistema di classificazione adottato;

3.4) i nuclei di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici, per le attività previste dalla
legge n. 144/1999.

4. Modalità e tempi di
fornitura delle informazioni.

Nel sistema MIP le
informazioni di aggiornamento sono fornite direttamente dai soggetti
responsabili dei progetti d’investimento pubblico, come definiti al punto
1.4 della citata delibera n. 143/2002, e le eventuali basi dati, con le
informazioni sui singoli progetti, sono disponibili, anche separate dagli
ambienti ges

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