Norme & Prassi

Dopo il taglio, un reintegro alle Comunità montane (Legge 309/04 Gu 304 29.12.2004)


A fronte del consistente taglio di 30,74
milioni di Euro subito in corso di esercizio nel 2004 dal Fondo Nazionale
per la Montagna (contenuto nel DL n. 168 “taglia spese”), che prevedeva una
dotazione di 61,481 milioni di Euro per il 2004, il governo ha deciso di
reintegrare parzialmente le casse delle nostre Comunità montane,
soprattutto per permettere loro di terminare le opere già avviate e di far
fronte alle carenze infrastrutturali di cui soffrono per la natura del
territorio. La legge n.309/04 (detta "leggina La Loggia"), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.304 del 29 dicembre 2004, compensa quindi la
decurtazione con 6,750milioni di Euro.

(12 gennaio 2005)

 



LEGGE 27
dicembre 2004, n.309 Incremento del Fondo nazionale per la montagna per
l’anno 2004

 

La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno


approvato;

IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la
seguente legge:


Articolo 1.

1. Il Fondo nazionale per la montagna, di
cui all’articolo
2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 [1]
, è incrementato per l’anno
2004 della somma di euro 6.750.000.

2. All’onere derivante dal presente
articolo, pari a euro 6.750.000, per l’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.


Articolo. 2.

1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge 31
gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"5. I criteri di ripartizione del Fondo tra
le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli
affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e il Ministro delle politiche agricole e forestali".


Articolo 3.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3182):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per gli affari regionali (La Loggia) il
28 ottobre 2004.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in
sede deliberante, l’8 novembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 9ª, 14ª
e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede
deliberante, il 16 novembre 2004 e approvato il 17 novembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5427):

Assegnato alla V commissione (bilancio,
tesoro e programmazione), in sede referente, il 2 dicembre 2004, con pareri
delle commissioni I, XII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede
referente, il 15 e 16 dicembre 2004.

Nuovamente assegnato alla V commissione, in
sede legislativa, il 17 dicembre 2004, con parere delle commissioni I, XII e
parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede
legislativa ed approvato il 17 dicembre 2004.

 

 

NOTE


[1] Il testo dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, (Nuove
disposizioni per le zone montane), come modificato dalla presente legge,
stabilisce quanto segue: "Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). – 1. E’
istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il
Fondo nazionale per la montagna. 2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti
comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo. 3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad
ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti
locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna alimentati anche
con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli
interventi speciali di cui all’art. 1. 4. Le regioni e le province autonome
disciplinano con propria legge i criteri relativi all’impiego delle risorse di
cui al comma 3. 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le
province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeiale
per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e
forestali. 6. I criteri di ripartizione tengono conto dell’esigenza della
salvaguardia dell’ambiente con il conseguente sviluppo delle attività
agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell’estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla
occupazione ed all’indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del
livello dei servizi e dell’entità dei trasferimenti ordinari e speciali.".

 

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