Norme & Prassi

fondi ai Paesi colpiti dallo tsunami – DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. 2 Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico.


Settanta milioni di euro a disposizione
per gli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di
vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26
dicembre 2004, per la riedificazione dei Paesi interessati e per la
partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali. Il decreto-legge
n. 2 del 19 gennaio 2005, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 14 del 19
gennaio 2005, stabilisce infatti gli interventi di cooperazione allo sviluppo ma
anche la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di Fondi
internazionali. E’ infatti previsto un fondo di 182.190.000 euro per l’anno 2004
e 3 milioni di euro per il 2005 per la partecipazione dell’Italia alla XIII
ricostituzione della International Development Association (IDA); cosi’ come è
autorizzata la spesa di 1.750 mila euro per l’anno 2004, di 875 mila euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, per l’adesione dell’Italia alla V
ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di
sviluppo dei Carabi. E’ previsto il contributo italiano inoltre anche per il
Fondo africano di sviluppo, il Global Environmental Facility (GEF), l’IFAD,
cioè il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, e l’iniziativa nominata
Heavily Indebted Poor Countries. Il totale di 356.711.150 euro per l’anno 2004
promessi per i suddetti fondi, come la somma di 47.448.000 euro per l’anno 2005
e di 44.448.000 euro per l’anno 2006 sono a carico del capitale “Fondo Speciale”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. E’ infine
autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per il Fondo globale di lotta
all’AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e 2005.

 


DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. 2 Interventi umanitari per le popolazioni del
sudest asiatico.

 

IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;


Considerata la situazione di grave emergenza umanitaria in atto nell’area del
sudest asiatico, determinatasi a seguito della catastrofe naturale occorsa il 26
dicembre 2004;


Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno
alle popolazioni, anche mediante la partecipazione all’azione multilaterale alla
ricostruzione dei Paesi ed al ripristino delle infrastrutture sanitarie e
socioeconomiche di base;


Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la rapida
realizzazione dei necessari interventi umanitari, in adesione alle
raccomandazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,


formulate al termine della Conferenza dei Paesi donatori, svoltasi a Ginevra
l’11 gennaio 2005;


Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione
italiana alla ricostruzione di Fondi internazionali di sviluppo, nonchè
l’erogazione del contributo italiano al Fondo Globale di lotta all’AIDS, malaria
e tubercolosi;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 gennaio 2005;


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli
affari esteri e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente
decreto-legge:


Articolo 1.


Interventi di
cooperazione allo sviluppo

1.
Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento
delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla
catastrofe del 26 dicembre 2004, nonchè per la ricostruzione dei Paesi e per la
partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, è autorizzata la
spesa di euro 70.000.000.

2.
Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo
degli stanziamenti relativi all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C della

legge 30 dicembre 2004, n.
311[1]
, alla voce Ministero degli affari esteri.


Articolo 2.


Regime degli interventi

1.
Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere
distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero
degli affari esteri puo’ procedere ai sensi dell’articolo
24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109[2]
, e
successive modificazioni.

2.
Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l’articolo
7[3]
, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica
l’articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358 e successive modificazioni.

3.
Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli
interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti
privati, è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria
bancaria.


Articolo 3.


Partecipazione
finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di Fondi


internazionali

1.
E’ autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l’anno 2004 e 3.000.000 per
l’anno 2005, per la partecipazione dell’Italia alla XIII ricostituzione della
International Development Association (IDA).

2.
E’ autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per l’anno 2004, di euro 875.000 per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla V
ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di
sviluppo dei Carabi.

3.
E’ autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l’anno 2004 e di euro 29.725.000
per ciascuno degli anni 2005 2006, per la partecipazione dell’Italia alla III
ricostituzione della Global Environmental Facility (GEF).

4.
E’ autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l’anno 2004, per la
partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo
africano di sviluppo.

5.
E’ autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, per la partecipazione dell’Italia alla VI ricostituzione delle risorse
dell’IFAD.

6.
E’ autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 – per il controvalore di euro
8.181.329 – per l’anno 2004, per la partecipazione dell’Italia alla I
ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l’iniziativa HIPC (Heavily
Indebted Poor Countries).

7.
Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono versate su un apposito conto
corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato al
Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed
organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere
all’erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.

8.
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto
annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno
schema programmatico triennale


contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione
italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una
valutazione dell’efficacia della loro attività, e, se possibile, un resoconto
delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle
forme consentite da tali istituzioni.


Articolo 4.


Copertura finanziaria

1.
All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3,
per euro 356.711.150 per l’anno 2004 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai


fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno


2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero; per euro 47.448.000 per l’anno 2005 e per euro 44.448.000 per l’anno
2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell’attuazione del comma 1, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima
legge n. 468 del 1978.


Articolo 5.


Contributo al Fondo
globale

1.
Per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta
all’AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la
spesa di euro 180.000.000.

2.
Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento


relativo al medesimo Ministero.

3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 6.


Entrata in vigore

1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

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