Norme & Prassi

Il codice dei diritti di proprietà industriale (Dlgs. 10.2.2005, n.30 – Suppl. Ord. n. 28 GU 4.3.2005, n.52)

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Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005 il Codice dei proprietà industriale.
Il Codice, che entrerà in vigore il prossimo 19 marzo, attua la delega in
materia di proprietà industriale prevista dall’articolo 15 della legge n. 273
del 2002, riordinando la disciplina relativa ai brevetti, ai marchi e ai disegni
in 246 articoli. Il Codice riunisce, semplifica ed innova una normativa composta
da quasi 40 provvedimenti, stratificatisi nel tempo, nei confronti dei quali si
rendeva oltremodo necessaria un’operazione di riunione e innovazione. Il testo
è composto da 246 articoli, suddivisi in otto capi: le disposizioni generali;
le norme sostanziali, relative a ciascun titolo di proprietà industriale; la
disciplina per la tutela giurisdizionale; le condizioni per l’acquisizione ed il
mantenimento in vita dei titoli e le relative procedure; le procedure speciali;
il nuovo ordinamento professionale; la gestione dei servizi da parte
dell’ufficio italiano brevetti e marchi e le disposizioni transitorie
comprensive delle norme abrogate. Nel complesso il nuovo Codice, pur non
modificando le singole disposizioni che compongono l’attuale legislazione
apporta alcune innovazioni: innanzitutto viene introdotto il cosiddetto equo
premio da corrispondere al dipendente inventore, suddividendo le invenzioni in
due categorie, quella di servizio e quella di azienda; la determinazione
dell’equo premio verrà stabilita da un collegio di arbitri e la durata
dell’utilizzo economico del diritto d’autore viene fissata al venticinquesimo
anno dalla morte dell’inventore. Un’altra novità interessante è stata
introdotta nella materia delle sanzioni civili riguardanti il risarcimento del
danno da contraffazione: l’articolo 125 del Codice prevede che ai fini del
risarcimento del danno patito dal titolare del diritto contraffatto si tenga
conto degli utili realizzati dal contraffattore in violazione del diritto. Si
assiste anche alla creazione di un nuovo ordine professionale per i consulenti
in proprietà industriale i quali potranno essere gli unici a rappresentare il
titolare dei diritti di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi. Le
principali innovazioni introdotte, tuttavia, riguardano il diritto processuale:
nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di
concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono
neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale,
nonchè in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà
industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e degli articoli 81 e
82 del Trattato UE la cui cognizione è del giudice ordinario, si applicano le
norme di procedura speciali previste finora solo in materia di diritto
societario; l’articolo 145, tuttavia, ne ritarda l’applicazione di sei mesi. Un
anno invece il termine previsto dalla conversione del decreto “milleproroghe”
per il rodaggio del nuovo Codice e per le eventuali modifiche, in parte già
annunciate

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