Norme & Prassi

Disegno di Legge Norme in materia di adozione internazionale ed affidamento internazionale (Approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005)

Il 18 marzo 2005
è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le
Pari opportunità, il Disegno di Legge circa le norme che regolano l’adozione e
l’affidamento internazionali, che modifica ed integra la precedente legge n.184/1983.
Naturalmente, fino all’approvazione da parte del Parlamento, il disegno di legge
ha valore politico e informativo ma non giuridico. Una delle novità di spicco
contenute in questa proposta riguarda il conferimento al giudice del Tribunale
per i minorenni della competenza sull’accertamento dell’idoneità degli
aspiranti genitori e non più ai servizi sociali. In questo modo i tempi per
tutta la procedura adottiva dovrebbero accorciarsi sensibilmente, visto che per
espletare l’iter il Tribunale potrà impiegare al massimo 60 giorni, contro i
circa 24 mesi che servono attualmente. Il Disegno di Legge stabilisce che i
servizi sociali vengano chiamati in causa solo all’arrivo del bambino adottato
in Italia. Un ulteriore tentativo di snellimento previsto dal Provvedimento è
la contrazione a soli quattro mesi, invece di un intero anno, del periodo nel
quale i futuri genitori devono attribuire l’incarico all’ente che avvierà le
procedure di adozione nel paese di origine del bambino. Da rilevare anche la
parte del Disegno di Legge dedicata all’affidamento temporaneo internazionale,
che è "l’inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani
o comunitari, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno". Questo
istituto si potrebbe praticare solamente se i bambini in affidamento provengono
da Stati con cui siano stati stipulati accordi internazionali, poichè questi
ultimi disciplinano l’ingresso, la permanenza ed il rimpatrio dei minori (fermo
restando cio’ che è previsto dalle leggi di ratifica di apposite convenzioni
internazionali). Per rendere possibile l’affidamento, si precisa nel
Provvedimento che i genitori o chi esercita la patria potestà sul minore
debbono aver formalizzato il loro consenso con atto pubblico presso gli uffici
consolari italiani all’estero, ovviamente in modo consapevole, senza essere
stati costretti e senza aver ricevuto alcun tipo di vantaggio non solo per sè,
ma anche per terze persone.

 


Disegno di Legge Norme in materia di adozione internazionale ed affidamento
internazionale (Approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005)

Capo I

Disposizioni
relative al procedimento per l’adozione internazionale

Articolo 1


(Procedimento)

1. All’articolo
29-bis della legge 4 maggio 1983, n.184 [1]
, di seguito denominata
Legge sull’adozione, sono apportate le seguenti modificazioni :

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla dichiarazione di disponibilità sono
allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, di matrimonio e
stato di famiglia;

b) certificato relativo alle condizioni di
salute dei richiedenti, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;

c) autocertificazione concernente l’attività
lavorativa svolta dai richiedenti negli ultimi tre anni e copia dell’ultima
dichiarazione dei redditi riguardante i componenti del nucleo familiare dei
richiedenti;

d) certificato del casellario giudiziale di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

e) certificato dei carichi pendenti di cui
all’articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

f) relazione, sottoscritta da entrambi i
coniugi, relativa alla propria condizione familiare, con particolare riferimento
all’attività lavorativa e alle condizioni di accoglienza che si intendono
offrire al minore.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il tribunale per i minorenni, se non
ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta
carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, sente, entro trenta giorni dalla
presentazione della dichiarazione di disponibilità, anche a mezzo di un giudice
delegato, gli aspiranti genitori adottivi al fine di accertare le motivazioni
per le quali hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, nonchè la
loro attitudine all’adozione internazionale.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per motivate ragioni, nel rispetto del
medesimo termine di cui al comma 4, il tribunale per i minorenni dispone,
tramite gli organi della pubblica amministrazione, l’acquisizione di ulteriori
elementi informativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione allegata
alla dichiarazione di disponibilità.".

d) dopo il comma 5, sono aggiunti, infine, i
seguenti:

"5-bis. Completata l’attività istruttoria, il
tribunale emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale si
pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l’adozione.

5-ter. Il decreto di idoneità di cui al comma
5-bis è motivato in base alla situazione personale e familiare degli aspiranti
genitori adottivi, alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al
minore e agli altri elementi accertati nel corso dell’attività istruttoria per
favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da
adottare.".

Articolo 2

(Disposizioni
relative all’efficacia e alla trasmissione del decreto di idoneità)

1. All’articolo
30 della legge sull’adozione [2]
sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il decreto di idoneità ad adottare ha
efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli
interessati entro quattro mesi dalla comunicazione del provvedimento.
L’efficacia del decreto permane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi,
che hanno tempestivamente promosso la procedura, abbiano revocato l’incarico
all’ente di cui all’articolo 31, purchè lo conferiscano entro due mesi ad altro
ente.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il decreto è trasmesso immediatamente,
unitamente alla documentazione agli atti, alla Commissione di cui all’articolo
38.";

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4 le parole: "ed all’ente
autorizzato di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ed all’ente di
cui all’articolo 31, ove già incaricato.".

Articolo 3

(Incarico
all’ente autorizzato e accreditato o operativo)

1. All’articolo
31, comma 1, della legge sull’adozione [3]
, infine dopo la parola:
"39-ter" sono aggiunte le seguenti: "che risulti accreditato ai sensi
dell’articolo 39-quater nel Paese indicato all’atto del conferimento
dell’incarico, e sono tenuti ad indicare il tribunale per i minorenni dinanzi al
quale sia stato eventualmente avviato il procedimento di adozione nazionale.".

2.
All’articolo 31, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la
parola: "autorizzato" sono inserite le seguenti: "e accreditato ";

b) dopo la
parola: "adozione" sono inserite, infine, le seguenti:

", informa
senza indugio il tribunale per i minorenni e la Commissione dell’avvenuto
conferimento dell’incarico e svolge le seguenti attività:".

3.
All’articolo 31, comma 3, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:
"con cui esso intrattiene rapporti" sono sostituite dalle seguenti: "presso i
quali risulta accreditato,";

b) le parole:
"ed alla relazione" sono sostituite dalle seguenti: "e alla documentazione".

4.
All’articolo 31, comma 3, lettera c), dopo le parole: "esperienze di vita" sono
aggiunte, infine, le seguenti: "e la trasmette senza ritardo alla Commissione;".

5.
All’articolo 31, comma 3, lettera e), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:
"l’atto di consenso all’autorità straniera" sono sostituite dalle seguenti:
"senza ritardo l’atto di consenso alla Commissione";

b) dopo le
parole: "dalla stessa richieste;" sono inserite le seguenti: "l’atto di consenso
è trasmesso anche al tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stata
presentata domanda di adozione nazionale;".

6.
All’articolo 31, comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) riceve
dall’autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 4 della Convenzione, la trasmette immediatamente alla Commissione

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