Amministrativa

Soggiorno, se la “lucciola” cambia vita è un valido motivo per accoglierla -TAR PIEMONTE, Sezione II, Sentenza n. 1036 del 15/04/2005

Annullato un diniego nelle cui
motivazioni si evidenziava anche la condotta "morale" della donna.
Che pero’ aveva denunciato gli sfruttatori e rischiava ritorsioni (anche contro
il figlio) in caso di rimpatrio obbligato

E’ soprattutto la carenza di motivazione a provocare l’annullamento di numerosi
provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno. Carenza cui spesso corrispondono circostanze che, ove esaminate con
una particolare attenzione, non avrebbero reso ragionevole il diniego. E’ il
caso del rigetto adottato dal Questore di Torino nei confronti di una straniera
che aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi umanitari e di protezione
sociale. Tra le motivazioni addotte nel diniego veniva segnalato che personale
di polizia aveva notato la ricorrente (nel 2002) "mentre era in attesa di
clienti con cui prostituirsi", ma anche che la donna risultava
"inosservante al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pescara"
(nel 1995) "e tuttora valido". Circostanze che, affermava la
motivazione, "sono certamente incompatibili con le finalità della
legge" e dunque tali da giustificare il diniego, atteso anche che non
ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario" tali
da precludere il diniego stesso. Di tutt’altro avviso i giudici amministrativi,
non fosse altro che per l’aver la donna denunciato la propria situazione di
grave sfruttamento, rendendo dichiarazioni, e rientrando quindi nelle
previsioni di "tutela" relative a tali casi. Il provvedimento
questorile impugnato, sottolineano i giudici della seconda sezione del Tar
Piemonte (che con la sentenza qui leggibile come documento correlato hanno
annullato il decreto), risulta non sufficientemente motivato in quanto "non
si darebbe conto in alcun modo degli esiti della denuncia presentata dalla
ricorrente, dei risultati del procedimento penale che ne è scaturito, dei
rischi che da tale denuncia possono derivare alla ricorrente in caso di
rimpatrio, dell’eventuale parere espresso dal Procuratore della Repubblica, nè
si farebbe cenno al programma di protezione sociale attivato dal servizi
sociali del comune di Torino, del suo contenuto e dei suoi costi, nonchè
dell’adesione dimostrata dalla ricorrente". Quest’ultima, infine, proprio
per la sua forma di adesione alla legalità e con la denuncia degli sfruttatori
poteva andare incontro a gravi ritorsioni, anche nei confronti del figlio,
qualora costretta al rimpatrio. Ed è ragionevole ritenere tali circostanze
come "seri motivi", in particolare di carattere umanitario, per la
concessione del permesso. (Diritto & Giustizia)

 

 TAR PIEMONTE, Sezione
II, Sentenza n. 1036 del 15/04/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte ” 2^ Sezione ” ha pronunciato la seguente  

 

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 376/2003, proposto da Xhila Nurie,
rappresentata e difesa dall’
avvocato Massimo Pastore ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Juvarra, 10;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino, presso la quale è domiciliato in c.so Stati Uniti, 45;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

– del provvedimento Prot. 830/2002, adottato il
10.10.2002, notificato il 19.12.2202, con il quale il Questore della Provincia
di Torino ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale proposta dalla ricorrente;

nonchè per l’annullamento

– della comunicazione che la straniera non è più
autorizzata a trattenersi sul territorio nazionale dal momento della notifica
del suddetto provvedimento

ed, ancora, per l’annullamento

– di tutti gli atti antecedenti, preordinati,
consequenziali e successivi e comunque connessi al relativo procedimento, e per
ogni ulteriore statuizione.

Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’amministrazione intimata;

Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione in
data 20/03/2003 n. 345/i/2003, non ottemperata dall’amministrazione;

Vista la successiva ordinanza in data 26/06/2003 n.
706/i/2003 eseguita dall’amministrazione in data 04/07/2003;

Vista la domanda cautelare presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 812 del
10/07/2003, con cui è stata accolta la richiesta della sospensione
dell’esecuzione dell’impugnato decreto questorile;

Relatrice la dott.ssa Emanuela Loria e comparsi
all’udienza pubblica del 9 febbraio 2004 per la ricorrente, l’avv. Pastore e
per l’amministrazione resistente l’avv. dello Stato Carotenuto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

Il Questore della provincia di Torino, con il
provvedimento Prot. 830/2002 in data 10 ottobre 2002, “ESAMINATI gli atti
d’Ufficio dai quali si rileva che la (ricorrente) ha presentato istanza tesa ad
ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ” protezione sociale;
TENUTO CONTO del fatto che la straniera in data 16.1.2002 è stata notata in
orario serale mentre era in attesa di occasionali clienti con cui prostituirsi,
come da comunicazione di personale del Comm.to B. Nizza datata 23.1.2002 e che
in data 2.10.2001 è stata altresi’ denunciata per false attestazioni sull’identità;
PRESO ATTO che la sopra indicata è inosservante al decreto d’espulsione emesso
dal Prefetto di Pescara del 16.3.1995 tuttora valido; RITENUTO che tali fatti
sono certamente incompatibili con le finalità della legge; CONSIDERATO che non
ricorrono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”, che precludano
l’adozione del presente provvedimento; VISTI , rigettava”  l’istanza di
rilascio del permesso di soggiorno e “Comunica(va) che la straniera non è più
autorizzata a trattenersi sul Territorio Nazionale dal momento della notifica
del presente atto”.

Con il gravame in esame, la ricorrente chiede
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del citato provvedimento
del Questore della provincia di Torino e della comunicazione in esso contenuta,
per i seguenti motivi:

Violazione di legge in relazione all’articolo 18,
commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 27,
commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
ed, ancora, dell’articolo 3, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso
di potere per carenza di motivazione. Erronea valutazione dei fatti e dei
presupposti. Difetto di istruttoria.

L’art. 18 citato prevede, al 1° comma, che “quando
nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno
dei delitti di cui all’art. 3 della legge 20/02/1958, n. 75, , ovvero nel corso
di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero e emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei
tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei
predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale di partecipare
ad un programma di assistenza e integrazione sociale”, al 2° comma, che “con la
proposta o il parere di cui al co. 1 sono comunicati al questore gli elementi
da cui risulti la sussistenza delle condizioni per il rilascio, con particolare
riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione
criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili”, al 4°
comma,  che “il permesso ha la durata di sei mesi e puo’ essere
rinnovato Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità
dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio” ed, al 5° comma, che “qualora alla scadenza del
permesso l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il
permesso puo’ essere ulteriormente prorogato o rinnovato Il permesso puo’
essere altresi’ convertito in permesso di soggiorno di studio”.

L’art. 27 del d.P.R. n. 394/1999 prevede che
l’iniziativa della proposta di rilascio di tale tipo di permesso sia dei
servizi sociali o delle associazioni che hanno rilevato la situazione di grave
sfruttamento ovvero del Procuratore della Repubblica, nel caso in cui sia
iniziato un procedimento penale per fatti di violenza o di grave sfruttamento,
nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

Tenuto conto di quanto previsto dalla detta norma il
provvedimento del Questore deve contenere la valutazione circa la sussistenza
delle condizioni previste dalla stessa norma e deve essere emesso a seguito
dell’acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica ove sia iniziato
il procedimento penale e del programma di assistenza e protezione sociale a cui
deve avere aderito lo straniero congiuntamente con il responsabile del
programma; quest’ultimo, a sua volta deve avere accettato gli impegni relativi
al programma.

Senonchè, nella  specie, l’impugnato
provvedimento questorile risulta non sufficientemente e articolatamente
motivato in quanto non si darebbe conto in alcun modo degli esiti della
denuncia presentata dalla ricorrente, dei risultati del procedimento penale che
ne è scaturito, dei rischi che da tale denuncia possono derivare alla
ricorrente in caso di rimpatrio, dell’eventuale parere espresso dal Procuratore
della Repubblica, nè si farebbe cenno al programma di protezione sociale
attivato dal servizi sociali del comune di Torino, del suo contenuto e dei suoi
costi, nonchè dell’adesione dimostrata dalla ricorrente.

Per quanto riguarda, invece, i fatti, ai quali si è
riferito l’impugnato decreto questorile: a) in ordine alla denuncia della
ricorrente “in data 2.10.2004” “per false attestazioni sull’identità”, essa
sarebbe relativa ad un episodio risalente al 1995, accertato in occasione della
rilevazione delle impronte digitali cui la ricorrente fu sottoposta allorchè
presento la domanda di permesso di soggiorno in questione, per cui la detta
denuncia non potrebbe essere idonea a giustificare l’impugnato decreto
questorile; b) in merito al “decreto di espulsione emesso dal Prefetto

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