Norme & Prassi

Onlus, stop alle agevolazioni fiscali – Dll Senato 2595 – Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale

Cambiano le norme sulle Onlus, che non potranno più
contare su agevolazioni fiscali da parte del governo. Inoltre dovranno
regolamentare la struttura societaria e dovranno essere previsti organismi di
controllo. E’ quanto prevede il disegno di legge delega per disciplina
dell’impresa sociale approvato dal Senato l’11maggio. La modifica più
importante rispetto al testo già varato da Montecitorio è proprio la
cancellazione delle le disposizioni che prevedevano che il governo potesse
attribuire alle imprese sociali agevolazioni fiscali. Ora il testo torna
nuovamente alla Camera.

 

Dll
Senato 2595 – Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale

Articolo. 1.

1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della
giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell’interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica,
ad integrazione delle norme dell’ordinamento civile, relativa alle imprese
sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza
scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività
economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale,
diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve
essere informata ai seguenti princi’pi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto
del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione
sociale, nonchè della disciplina generale delle associazioni, delle
fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la
cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale
dell’impresa sulla base:

1)
delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione
di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza
limitazione ai soli soci, associati o partecipi;

2)
del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonchè fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone
fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di
garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione
all’attività dell’impresa;

3)
dell’obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello
svolgimento dell’attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;

4)
delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di
controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private
con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la
facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;

b) prevedere, in
coerenza con il carattere sociale dell’impresa e compatibilmente con la
struttura dell’ente, omogenee disposizioni in ordine a:

1)
elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;

2)
responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;

3)
ammissione ed esclusione dei soci;

4)
obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonchè
di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità sociali da parte dell’impresa;

5)
obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione
dell’impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici,
fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni;

6)
obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;

7)
definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;

8)
rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità
limitata al patrimonio dell’impresa per le obbligazioni da questa assunte;

9)
previsione di organi di controllo;

10)
forme di partecipazione nell’impresa anche per i diversi prestatori d’opera e
per i destinatari delle attività;

11)
una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d’azienda in
riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli
scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di
interesse generale;

12)
conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell’impresa sociale,
derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti
dell’impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare
in materia di lavoro e di sicurezza, nonchè della contrattazione collettiva,
in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell’impresa
sociale;

c) attivare, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti
di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle
prestazioni rese dalle imprese sociali;

d) definire la
disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i princi’pi di trasparenza e
tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso
da parte dell’impresa dominante.

2.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare
le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse
materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonchè le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le
disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese.

3.
Dall’attuazione dei princi’pi e dei criteri direttivi di cui alla presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi
alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

5.
Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri ai sensi del comma
4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente
formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.

6.
Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.

 

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