Civile

Legittimi gli avvisi di accertamento Ici fondati su valori indicativi del Regolamento comunale -; Cassazione Civile, Sezione V, Sentenza n. 9135 del 03/05/2005

Nuova pagina 1

Sono
legittimi gli avvisi di accertamento Ici fondati sui valori indicativi delle
aree edificabili contenuti nel regolamento comunale. La Corte di cassazione, con
la sentenza 9135 del 3 maggio 2005, ha chiarito una questione molto dibattuta,
affermando che i valori delle aree cosi’ determinati sono validi anche per il
passato.
Secondo la Cassazione, il regolamento comunale puo’ ” ( a somiglianza dei
redditometri) fornire utili elementi di giudizio anche per i periodi temporali
anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso; senza che cio’ comporti
alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l’applicazione di un legittimo
ragionamento presuntivo. Il valore di un terreno in un certo anno è certo
elemento utilizzabile per determinare il valore negli anni precedenti ” .
L’articolo 5 del decreto legislativo 504/ 92 prevede che il valore delle aree
edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1 ? gennaio
dell’anno di imposizione. Al fine di determinare in concreto il valore occorre
fare riferimento alla zona territoriale di ubicazione, alla destinazione d’uso
dell’immobile, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno che si
rendono necessari per la costruzione e, infine, anche ai prezzi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di aree aventi le stesse caratteristiche.
L’articolo 59 del decreto legislativo 446/ 97, richiamato nella sentenza,
attribuisce ai Comuni, tra l’altro, il potere di determinare periodicamente e
per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine di limitare l’attività di accertamento e, conseguentemente, di ridurre
al massimo l’insorgenza di contenzioso. La ripartizione del territorio comunale
in zone dà facoltà all’ente di attribuire a esse un diverso valore per
assicurarne una maggiore rispondenza ai valori di mercato. Il legislatore ha
quindi fornito all’ente uno strumento che se non elimina puo’ contribuire a
prevenire l’insorgere delle controversie. Infatti, nei casi in cui il
contribuente si adegua al valore dell’area stabilito dal Comune, il potere di
accertamento in materia di imposta comunale sugli immobili viene autolimitato.
In diversi casi, i giudici di merito hanno annullato gli atti di accertamento
Ici emanati dai Comuni che si basavano sui valori previsti nel regolamento e che
si riferivano anche agli anni d’imposta pregressi. Quindi, con la sentenza 9135
viene affermato un principio che avrà ripercussioni anche sul contenzioso in
corso.
Altra questione controversa che la Cassazione dovrà chiarire riguarda la
sussistenza o meno dell’obbligo, da parte dei Comuni, di allegare gli atti
richiamati nella motivazione ( in base all’articolo 7 dello Statuto dei diritti
del contribuente), quali, tra l’altro, le delibere che fissano i valori delle
aree.
Sulla questione esiste un contrasto interpretativo all’interno della stessa
Cassazione che, naturalmente, non contribuisce a fare chiarezza. Mentre con la
sentenza 5755/ 2005 i giudici di legittimità hanno ritenuto che la mancata
allegazione delle delibere non comporta l’illegittimità degli avvisi, poichè
vengono affisse nell’Albo comunale e sono comunque conoscibili da parte del
contribuente, con la sentenza 6201/ 2005 è stato affermato il principio
opposto. E’ stato, infatti, dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento in
materia di aree edificabili, poichè non era stata allegata la delibera del
consiglio comunale, che conteneva i riferimenti al tipo di zona e i relativi
valori al metro quadro, nonostante la delibera fosse stata richiamata nell’atto
impositivo. Sergio Trovato, Il Sole 24 Ore

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *