Diritto CostituzionaleDottrina

La violazione del giudicato costituzionale – di Marco Martini

In diritto il termine “giudicato” sta ad indicare la definitività ed incontestabilità di una pronuncia giurisdizionale. Si è molto discusso, relativamente alle decisioni della Corte Costituzionale, se i provvedimenti decisori del Giudice delle leggi possano avere efficacia di “cosa giudicata” e si è finanche contestato alla Corte Costituzionale la natura di organo giurisdizionale (F. Casamassima, La giurisdizione costituzionale, in La Corte costituzionale, Rassegna di studi promossa dall’Avvocatura dello Stato, cit., pp. 102-103). Del pari, v’è chi ritiene che sulle pronunce della Corte non si formi alcun giudicato bensì solo una serie di preclusioni.

A prescinere dalla qualificazione giuridica delle pronunce costituzionali, non vi può essere dubbio, quanto agli effetti, sull’equiparazione con il giudicato proprio delle pronunce giurisdizionali.

Recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 350 del 3 dicembre 2010 è intervenuta per chiarire – e ribadire – l’interpretazione dell’art. 136, comma 1°, Cost., proprio in tema di violazione del giudicato costituzionale nell’ipotesi in cui il legislatore persegua e raggiunga, con la riproposizione di norme – sebbene solo formalmente riformulate – esiti sostanzialmente identici a quelli già censurati e per questo ritenuti lesivi della Carta Costituzionale.

Richiamando i propri precedenti giurisprudenziali – segnatamente le sentenze n. 262 del 2009, n. 78 del 1992 e n. 922 del 1988 – i Giudici delle leggi hanno evidenziato che sussiste la violazione del giudicato costituzionale allorchè una norma ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. In particolare, nel chiarire la portata del primo comma dell’art. 136 Cost., la Corte ha precisato che «il rigore del citato precetto costituzionale impone al legislatore di “accettare la immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima”, anziché “prolungarne la vita” sino all’entrata in vigore di una nuova disciplina del settore» e che «le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione» (sentenze n. 223 del 1983, n. 73 del 1963 e n. 88 del 1966).

Ancora, secondo la giurisprudenza della Corte, è violato l’art. 136 Cost., non solo qualora il legislatore disponga che una norma dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche quando una legge persegua e raggiunga «lo stesso risultato» (sentenza n. 88 del 1966 cit.).

Nel caso concreto esaminato dalla Corte Costituzionale la norma impugnata è l’articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010, laddove prevede che «La giunta provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 20».

Tale disposizione si pone in contrasto con l’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplina in maniera inderogabile i termini e le procedure di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, norma questa, espressione della competenza statale in materia ambientale.

In sostanza la Provincia autonoma di Bolzano, nel disciplinare l’Albo nazionale gestori ambientali, non ha fatto altro che riproporre lo stesso articolo contenuto nella legge provinciale 10 giugno 2008 n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 315 del 2009, per le identiche ragioni indicate già nella sentenza n. 62 del 2008, ossia in quanto la norma contrasta con l’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina, in maniera inderogabile, le procedure e i termini di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, in attuazione di direttive comunitarie (art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, relativa ai rifiuti; art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE, relativa ai rifiuti).

Conseguentemente sussiste la violazione dell’art. 136, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma impugnata fa rivivere una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nelle due pronunce richiamate n. 62 del 2008 (relativamente all’art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006) e n. 315 del 2009 (relativamente all’art. 16, comma 6 della legge provinciale n. 4 del 2008).

Marco Martini

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *