Corte Costituzionale

Inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal CSM avverso la c.d. “Legge Carnevale” -; CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 284 del 15/07/2005

 

Inammissibile
il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio Superiore della
Magistratura contro il Parlamento relativo all’articolo 2, comma 3, del decreto
legge 16 marzo 2004, n. 66 (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi
o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente
conclusosi con proscioglimento), convertito con modificazioni dall’articolo 1
della legge 11 maggio 2004, n. 126 (cosiddetta "Legge Carnevale"). Lo ha
stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 284/2005.

Il Csm aveva
avanzato la richiesta di intervento della Consulta sulla legge che stabilisce il
diritto al reintegro di tutti i dipendenti pubblici, magistrati compresi, che
siano stati sospesi o che siano andati in pensione anticipata  in conseguenza ad
un procedimento penale conclusosi con l’assoluzione.

La Corte ha
ribadito che il conflitto avverso atti legislativi puo’ essere sollevato da un
potere dello Stato solo a condizione che la questione di legittimità
costituzionale non possa essere proposta nell’ambito di un giudizio comune,
mentre nel caso in questione il CSM. potrebbe avvalersi di tale possibilità nel
corso di un qualunque giudizio che fosse solevato da uno dei soggetti
interessati.

 


CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 284 del 15/07/2005

 


Presidente


CAPOTOSTI


  Relatore


DE SIERVO

Udienza
Pubblica del



05/07/2005


  Decisione del



07/07/2005


Deposito del



15/07/2005


  Pubblicazione in G. U.

 

 

 

 

Massime:

 

 

 


SENTENZA N.284

ANNO 2005

REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai
signori:

– Piero
Alberto   CAPOTOSTI                  Presidente


Fernanda                    CONTRI              Giudice


Guido             NEPPI MODONA       “


Annibale                     MARINI                   “


Franco                       BILE                                   “

– Giovanni
Maria            FLICK                                 “


Francesco                   AMIRANTE                          “


Ugo                            DE SIERVO                          “


Romano                     VACCARELLA                 “


Paolo              MADDALENA                  “


Alfio               FINOCCHIARO               “


Alfonso                       QUARANTA                         “


Franco                       GALLO                          “


Luigi               MAZZELLA                           “


Gaetano                     SILVESTRI                          ”

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato ” legge finanziaria 2004), e all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 16
marzo 2004, n. 66 (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o
dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente
conclusosi con proscioglimento), convertito con modificazioni dall’articolo 1
della legge 11 maggio 2004, n. 126, promosso con ricorso del Consiglio superiore
della magistratura, notificato il 23 marzo 2005, depositato in cancelleria il 31
successivo ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 2005.


    Visti

gli atti di costituzione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica,
del Presidente del consiglio dei ministri, nonchè l’atto di intervento di
Carnevale Corrado;


    udito

nell’udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;


    uditi

gli avvocati Federico Sorrentino per il Consiglio superiore della magistratura,
Massimo Luciani per la Camera dei deputati, Nicolo’ Zanon per il Senato della
Repubblica e l’avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in
fatto

    1. ” Con
ricorso depositato il 13 dicembre 2004, il Consiglio superiore della
magistratura ” in persona del Vice Presidente pro-tempore ” ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e, “ove occorra” del Governo, in relazione alle disposizioni di

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *