Privacy

Raccolta differenziata e tutela della privacy. No a sacchetti trasparenti nel “porta a porta” e a controlli indiscriminati

Viola
la privacy l’obbligo previsto da alcuni comuni di far utilizzare ai cittadini
sacchetti dei rifiuti trasparenti o con etichette adesive nominative per la
raccolta "porta a porta". Lecito, invece, contrassegnare il sacchetto
con un codice a barre, un microchip o con etichette intelligenti (Rfid). No ai
controlli indiscriminati, ma ispezione dei sacchetti solo nei casi in cui il
cittadino, che non ha rispettato la normativa sulla raccolta differenziata, non
sia identificabile in nessun altro modo.

Con
un provvedimento a carattere generale (vedi in fondo), di cui è stato
relatore Giuseppe Fortunato, il Garante per la protezione dei dati personali ha
dato risposta a vari quesiti di enti locali e a numerosi reclami e segnalazioni
di cittadini che lamentavano una possibile violazione della riservatezza,
derivante soprattutto dalle modalità di raccolta dei rifiuti e dai controlli
amministrativi, riguardo ai dati personali rilevabili attraverso i sacchetti
stessi o dall’ispezione del loro contenuto. Nei rifiuti finiscono, infatti,
molti effetti personali (corrispondenza, fatture telefoniche con i numeri
chiamati, estratti conto bancari), a volte relativi anche alla sfera della
salute (farmaci, prescrizioni mediche, ecc.) o a convinzioni politiche,
religiose, sindacali. Queste informazioni, se trattate in modo non
proporzionato o in caso di abusi, possono comportare seri inconvenienti alle persone.

Il
Garante ha rilevato che la raccolta differenziata, prevista da specifiche
norme, risponde ad un importante interesse pubblico. Ma non ha ritenuto
proporzionato l’obbligo imposto da alcuni enti locali ad utilizzare sacchetti
trasparenti per la raccolta "porta a porta", perchè chiunque si
trovi a transitare sul pianerottolo o nell’area antistante l’abitazione puo’
visionare agevolmente il contenuto. Sproporzionata anche la misura che obbliga
ad applicare al sacchetto targhette adesive in cui sia riportato a vista
nominativo ed indirizzo della persona cui si riferiscono i rifiuti, in
particolare se lasciati in strada.

Invasiva
è stata ritenuta anche la pratica di ispezioni generalizzate dei sacchetti.
Gli organi addetti ai controlli possono procedere ad ispezioni selettive solo
nei casi in cui abbiamo ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati
senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino
non sia identificabile in altro modo.

Si’,
invece, a codici a barre, microchip o Rfid che consentono di delimitare
l’identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la
violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo gli
operatori che verificano l’omogeneità del contenuto del sacchetto (carta, vetro,
plastica) non vengono a conoscenza dell’identità della persona, che rimane
riservata fino alla decodifica dei codice a barre o del microchip da parte dei
soggetti che applicano la sanzione.

Per
quanto riguarda infine le cosiddette "ecopiazzole", il Garante
ritiene lecito che i gestori di queste aree in cui i cittadini portano i
materiali per la raccolta differenziata, registrino temporaneamente nominativi
ed indirizzo di chi conferisce i rifiuti, previa esibizione di un documento di
identità, anche per accertare la residenza dei cittadini ed evitare che uno
stesso soggetto conferisca i rifiuti in più comuni aggirando i limiti
quantitativi ammessi senza oneri.

"Le
lettere d’amore, le bollette, gli estratti conto, le confezioni medicinali che
decidiamo di buttare nei nostri rifiuti non devono finire nelle mani di
chiunque o essere esposti a sguardi indiscreti – afferma Giuseppe Fortunato,
relatore del provvedimento – perchè sono tutte informazioni che fanno parte di
noi, della nostra identità. Da esse si puo’ capire molto dei nostri gusti,
delle nostre preferenze, dei nostri stili di vita, del nostro stato di salute.
Quindi, si’ ai controlli per sanzionare chi non rispetta la raccolta
differenziata, no a indebite invasioni nella nostra privacy."

Raccolta differenziata dei rifuti: indicazioni del Garante – 14
luglio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof.
Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice
presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti
e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in
materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE),
anche in relazione agli articoli 2, 10 e 11 della Costituzione;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la disciplina sulla raccolta differenziata dei
rifiuti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal
segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante,
n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

CONSIDERATO:

 

1. Premessa
Sono pervenuti a questa Autorità reclami e segnalazioni con i quali si
lamenta una violazione della riservatezza che deriverebbe dalle modalità
prescelte da alcuni comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani e per accertare le violazioni amministrative in materia. Vari quesiti
sono giunti anche da enti locali.

La gestione dei rifiuti urbani è, secondo la
normativa di riferimento, un’attività di interesse pubblico svolta, in
particolare, dai comuni che, con propri regolamenti, stabiliscono le modalità
della raccolta differenziata, del conferimento e del trasporto delle diverse
frazioni di rifiuti, per favorirne la gestione separata e promuoverne il
recupero, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità
(v., in particolare, art. 2 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, recante
"Attuazione della direttiva 91/156/CE sui rifiuti, della direttiva
91/689/CE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio"
; art. 21, comma 2, lett. b) e c) e art.
7 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267
).

Nel quadro di questa attività vengono impartite
legittime prescrizioni relative alle operazioni di raccolta, agli orari che gli
utenti devono osservare o ad altre modalità; sono a volte disposti controlli
amministrativi che possono comportare anche un trattamento di dati personali
relativi a cittadini o contravventori, rilevabili dai sacchetti stessi di
rifiuti o dall’ispezione del loro contenuto.

I reclami, le segnalazioni e i quesiti pongono
problematiche comuni che vanno opportunamente esaminate congiuntamente.

Nei casi rappresentati, in riferimento ai profili di
competenza di questa Autorità, viene prospettata l’esigenza di bilanciare il
rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata (accertando, ove
necessario, l’identità dei contravventori passibili di sanzioni amministrative) e il diritto degli interessati
a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza.

Le modalità di raccolta differenziata, allo stato
prospettate a questa Autorità, appaiono correlate alle finalità cui sono
preordinate, che mirano ad una soluzione ecologicamente compatibile della
gravosa questione dei rifiuti solidi urbani. Esse potrebbero tuttavia
comportare, in caso di misure sproporzionate e di eventuali abusi, seri
inconvenienti alle persone interessate, le quali conferiscono i rifiuti nella
fondata aspettativa che gli effetti personali da esse inseriti nei sacchetti o
negli altri, analoghi contenitori (es., corrispondenza, fatture telefoniche con
i numeri chiamati), che sono a volte relativi ad informazioni sensibili
concernenti la sfera della salute (farmaci, prescrizioni mediche, ecc.) o
politico-religioso-sindacale, siano oggetto solo di eventuali controlli
proporzionati di cui i cittadini siano adeguatamente informati, e non anche di
indebita visione ed utilizzazione da parte di terzi.

Attesa la molteplicità delle questioni e l’ingente
numero dei soggetti interessati, il Garante ritiene di dover adottare un
provvedimento generale per individuare un quadro di garanzie che assicuri il
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonchè della
loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed
alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice). Non
sono presi in considerazione in questa sede i controlli attraverso sistemi di
videosorveglianza di aree ove si depositano i rifiuti, sui quali l’Autorità ha
già impartito apposite prescrizioni (punto 5.5. del provvedimento adottato
dal Garante il 29 aprile 2004,
consultabile sul sito
www.garanteprivacy.it, doc.
n. 1003482
).

 

2. Modelli operativi dei comuni e questioni sollevate
Le problematiche rappresentate al Garante riguardano differenti sistemi
di raccolta differenziata dei rifiuti che, allo stato degli elementi acquisiti,
consistono, in sintesi:

I) nella raccolta presso appositi contenitori dislocati
sulla strada;
II) nel conferimento presso apposite piattaforme di raccolta (c.d. piattaforme
ecologiche o "ecopiazzole");
III) nel ritiro da parte del gestore del servizio, anche su chiamata, presso
abitazioni, locali e uffici (c.d. sistema "porta a porta").

 

Le questioni prospettate a questa Autorità sono le
seguenti:

a) se sia lecito imporre l’utilizzo di sacchetti
trasparenti
per la raccolta differenziata a domicilio, stimolando l’utenza
ad una selezione responsabile dei materiali conferiti e favorendo il loro più
efficace recupero. Sono forniti e prescritti, talvolta, sacchetti di diverso
colore (a seconda della tipologia dei materiali da inserire) che consentono, in
quanto trasparenti, l’ispezione dall’esterno e la possibilità, per l’operatore,
di non ritirare il materiale nel caso in cui ritenga il rifiuto non conforme
alle prescrizioni (in alcuni comuni, è applicato un adesivo che spiega le
ragioni del mancato ritiro);
b) se sia consentito applicare sui contenitori dei rifiuti distribuiti dal
comune etichette adesive recanti il nominativo e l’indirizzo del
soggetto che risulta conferente;
c) se sia lecito contrassegnare il sacchetto dei rifiuti –ritirato a volte
presso il domicilio dei conferenti- mediante un codice a barre relativo
ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce, collegato
ad un database anagrafico, oppure obbligare gli utenti ad utilizzare
appositi sacchetti, destinati ad una determinata tipologia di materiale, sui
quali è stato installato un microchip o, eventualmente, una Radio
Frequency Identification
("RFID"), in grado di identificare il
"soggetto conferente";
d) se il personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di
aziende municipalizzate) possa ispezionare il contenuto dei sacchetti
per identificare, attraverso il materiale ispezionato, chi trasgredisce le
prescrizioni relative alla tipologia di materiale alla quale il sacchetto è
destinato, ovvero agli orari prefissati;
e) se i soggetti preposti alla gestione di apposite aree per il conferimento
organizzato dei materiali della raccolta differenziata (c.d. piattaforme
ecologiche o "ecopiazzole"), possano esigere l’esibizione di un
documento di identità annotando il conferimento del rifiuto in un registro
recante il nome e l’indirizzo dei conferenti, la quantità approssimativa,
nonchè il tipo di materiale ricevuto.

 </o:

https://www.litis.it

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