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Giustizia sportiva: utilizzazione del materiale istruttorio di un procedimento penale

Si è concluso con
una decisione di non luogo a provvedere l’esame della segnalazione presentata da
Massimo Borgobello, connessa alla cosiddetta vicenda del Genoa calcio.

Il Garante, composto da
Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiraravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato,
ha ritenuto che in base alle risultanze e attestazioni acquisite nel corso
dell’istruttoria non emergono, allo stato degli atti, elementi per adottare un
provvedimento inibitorio dell’ulteriore trattamento dei dati personali relativi
al Borgobello.

La segnalazione di
Borgobello riguardava la contestata comunicazione di alcuni atti che la Procura
della Repubblica presso il tribunale di Genova ha inviato alla Federazione
italiana giuoco calcio per  presunti episodi di illecito sportivo, permettendo
l’acquisizione di alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche e
ambientali che, a dire dell’interessato, avrebbero riportato brani di
conversazioni che lo stesso riteneva attinenti esclusivamente alla propria sfera
privata, e quindi non pertinenti rispetto ai fatti esaminati dagli organi della
giustizia sportiva.

Il Garante ha osservato
innanzitutto che il materiale probatorio, contenente anche le trascrizioni di
alcune intercettazioni telefoniche ed ambientali, poteva essere lecitamente
richiesto dalla FIGC alla Procura di Genova, la quale ha trasmesso alla
Federazione stralci delle trascrizioni e dei brogliacci relativi ai fatti
oggetto d’indagine dai quali sono state omesse le parti di conversazioni di
natura strettamente privata.

In merito poi al materiale
probatorio acquisito e in particolare alla trascrizione della intercettazione
ambientale di cui si è specificamente contestata l’utilizzazione, la
Federazione ha dichiarato di aver preso in esame solo la parte riguardante
l’evento sportivo e di aver cassato e non utilizzato le parti di natura privata.
Mentre risulta già integralmente espunto ogni riferimento ritenuto privato
nella relazione conclusiva e negli allegati che l’Ufficio indagini ha trasmesso
il 12 luglio 2005 alla Procura federale della Federazione.

Giustizia
sportiva: utilizzazione del materiale istruttorio di un procedimento penale – 3
agosto 2005

 


IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna,
in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe
Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione
presentata da Massimo Borgobello in data 5 luglio 2005 e le memorie integrative
ed istanze presentate il 9 e il 20 luglio e il 2 agosto 2005 dal suo difensore
avv. Maurizio S. Mascia;

Rilevato che tale
segnalazione ha per oggetto unicamente la contestata comunicazione di alcuni
atti che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha inviato
alla Federazione italiana giuoco calcio-Ufficio indagini per presunti episodi di
illecito sportivo autorizzando l’acquisizione di copia di alcune trascrizioni di
intercettazioni telefoniche e ambientali, effettuate in relazione ad un
procedimento penale in corso, nelle quali sono riportati brani di conversazioni
che il segnalante ritiene attinenti esclusivamente alla propria sfera privata e,
quindi, non pertinenti rispetto ai fatti esaminati dagli organi di giustizia
sportiva;

Visti gli atti acquisiti
dall’Ufficio e, in particolare, le informazioni e i documenti trasmessi dalla
predetta Federazione e dalla menzionata Procura;

Rilevato, da concordanti
attestazioni di queste ultime, che i dati personali di Massimo Borgobello
riportati nelle predette trascrizioni sono stati formalmente richiesti dalla
Federazione, e da questa acquisiti presso la Procura in attuazione della
disposizione di legge sulla correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive che permette agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia
degli atti di un procedimento penale ai fini esclusivi della propria competenza
funzionale (art. 2, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 in riferimento a
quanto previsto dall’art. 116 del codice di procedura penale e fermo restando il
divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 del medesimo codice)
;

Rilevato che la
Federazione ha dichiarato di aver acquisito in tale forma il materiale
probatorio senza pregiudizio dei diritti di cui essa puo’ avvalersi nel
procedimento penale in qualità di persona offesa dal reato, in riferimento ai
medesimi documenti che risultano già messi a disposizione delle parti del
medesimo procedimento penale mediante deposito;

Rilevato che la predetta
Procura ha precisato che, accogliendo la richiesta della Federazione, ha
trasmesso "stralci delle trascrizioni e dei brogliacci inerenti i fatti
oggetto d’indagine
", in relazione ad intercettazioni autorizzate o
convalidate dal giudice delle indagini preliminari; rilevato che nella relazione
dell’Ufficio indagini della Federazione "si da atto (…) che, in accordo con
il P.M. (…), alcune delle trascrizioni delle conversazioni del calciatore
Borgobello operate dalla p.g., e riportate sul brogliaccio delle intercettazioni
allegato alla presente, vengono stralciate perchè di natura prettamente privata
"
(p. 43);

Rilevato, anche
dall’attestazione del capo dell’Ufficio indagini della Federazione, che "per
quanto riguarda la trascrizione della intercettazione ambientale (all. 3), la
stessa è stata utilizzata esclusivamente per la parte riguardante l’evento
sportivo, mentre le parti di natura privata sono state interamente cassate e non
sono state utilizzate";

Constatato che il brano
di conversazione intercettata ambientalmente il 10 giugno 2005, di cui è
contestata la pertinenza rispetto ai fatti all’esame della giustizia sportiva e
che figurava nel brogliaccio acquisito delle operazioni di ascolto (all. 3
predetto
), risulta già integralmente espunto nella relazione conclusiva e
nei relativi allegati che l’Ufficio indagini ha trasmesso il 12 luglio 2005 alla
Procura federale della Federazione;

Constatato, dal
comunicato ufficiale del 25 luglio 2005 della Lega nazionale professionisti
calcio, che nelle decisioni della commissione disciplinare del 21-24 luglio 2005
non figurano brani di conversazione di natura esclusivamente privata relativi al
segnalante, considerato anche l’obbligo generale di rispettare il menzionato
divieto di pubblicazione, nonchè i diritti del segnalante in ordine a possibili
articoli di cronaca che devono rispettare la sua riservatezza;

Preso altresi’ atto,
dalle attestazioni del segretario della Federazione, che secondo le norme
organizzative federali l’attività degli organi di giustizia sportiva non
prevede alcuna forma di pubblicità degli atti e che la partecipazione al
procedimento è consentita ai soli soggetti interessati;

Ritenuto, allo stato
degli atti e sulla base delle attestazioni acquisite di cui la legge sanziona la
non veridicità (art. 168 del Codice), che non emergono gli estremi per
adottare un provvedimento inibitorio dell’ulteriore trattamento dei dati
personali relativi al segnalante;

Viste le osservazioni
formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del
Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro
Paissan;


TUTTO CIà“ PREMESSO, IL
GARANTE:

dichiara non luogo a
provvedere sulla segnalazione.

 

Roma, 3 agosto 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

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