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Droga, è spaccio dopo 20 spinelli e 5 ‘tirì di coca. Rese note le tabelle in attuazione della legge Bossi-Fini

Venti spinelli e 5
‘tiri’ di cocaina. E’ questo il limite massimo oltre il quale scatta lo spaccio
di sostanze stupefacenti, punibile con sanzioni penali. Le quantità sono
fissate dalle tabelle messe a punto dalla Commissione istituita dal ministero
della Salute lo scorso 11 febbraio, in attuazione delle nuove norme sulle
droghe, e presentate oggi a Palazzo Chigi dal ministro per i Rapporti con il
Parlamento Carlo Giovanardi.

Le quantità massime stabilite per le
diverse sostanze vengono fissate sulla base della dose media singola,
indicato dalla Commissione come parametro supportato da evidenze scientifiche:
”Si tratta della quantità di principio attivo di ogni singola assunzione –
spiega Claudio De Giuli, coordinatore della Commissione – idonea a produrre un
effetto psicotropo in un soggetto tollerante e dipendente, non in una persona
alla sua prima esperienzà’.

Per la cocaina la quantità massima di principio attivo è
di 750 milligrammi
(45%), cioè 1,6 grammi per un totale
di 5 assunzioni. Per la cannabis la quantità massima di principio attivo è
500 milligrammi
(10%), cioè 5 grammi per un totale di
15-20 spinelli. Per l’eroina non si devono superare i 250 milligrammi
(15% di principio attivo): cioè 1,7 grammi per 10 assunzioni.

Lo spaccio scatta anche se si viene trovati con più di 5 compresse di
ecstasy
(750 mg. di principio attivo), 5 compresse di
anfetamina
(500 mg.), 3 francobolli di Lsd
(0,150 mg.). I consumatori, cioè trovati con quantità non superiori a quelle
fissate nelle tabelle – è stato ribadito – non verranno puniti con sanzioni
penali ma amministrative come il ritiro della patente di guida o il divieto di
usare il motorino. La Commissione è stata incaricata di continuare i lavori
fino al 30 luglio, monitorando nel tempo l’evoluzione della situazione.

Per il ministro per i Rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi,
si tratta di ”parametri ragionevoli” che ”mettendo a disposizione degli
operatori di polizia e dei magistrati punti di riferimento chiari per
discriminare il consumo personale e lo spaccio di sostanze stupefacenti”.
”Fino ad oggi – sostiene Giovanardi – si viveva in una situazione di
arbitrarietà assoluta: a seconda del magistrato, un tossicodipendente poteva
essere condannato o assolto a prescindere dalla quantità di droga o di
principio attivo. Oggi sono state fissate soglie per ogni sostanza sulla base
di un parametro scientificamente certo, la dose media singolà’. La sostanza
sequestrata, spiega il ministro, viene sottoposta ad analisi: se la quantità
di principio attivo supera i parametri massimi stabiliti nelle tabelle, è
spaccio e scattano le sanzioni penali. Che saranno pero’ graduali: a rischiare
dai 6 ai 20 anni di carcere saranno i grandi spacciatori, ”i mercanti di morte
– aggiunge Giovanardi – che vanno combattuti. Per i consumatori sono previste
esclusivamente sanzioni amministrativè’. 

Vedi anche:
 testo
aggiornato del d.p.r. 9/10/1990, n. 309, recante t.u. delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti

https://www.litis.it

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