Civile

Intermediazione mobiliare e tutela del cliente. Responsabilità del promotore – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 8229 del 07/04/2006

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La Corte di Cassazione con la sentenza in
rassegna si pronuncia in materia di tutela del cliente nei rapporti  un
promotore finanziario ed, in particolare,  sulla responsabilità solidale a
carico dell’intermediario la per i danni arrecati a terzi nello svolgimento
delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano
conseguenti a responsabilità accertata in sede penale (art. 5, 4o comma, L. 2
gennaio 1991, n. 1).

Afferma la Corte che la mera allegazione del
fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro
con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a
riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte
del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo
svolgimento dell’attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione
dell’illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la
responsabilità solidale dell’intermediario preponente. Neppure tale fatto puo’
essere addotto dall’intermediario come concausa del danno subito
dall’investitore in conseguenza dell’illecito consumato dal promotore al fine di
ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto.

L’intermediario finanziario, avuto rigurdo ai
principi sull’apparenza del diritto, puo’ essere chiamato a rispondere di un
illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere un suo promotore, ed in
tale apparente veste abbia commesso l’illecito, ogni qual volta l’affidamento
del terzo risulti incolpevole ed alla falsa rappresentazione della realtà abbia
invece concorso un comportamento colpevole  dell’intermediario medesimo.

Bel caso di specie la Corte ha sottolineato che
se non puo’ pretendersi che l’intermediario informi della cessazione del
rapporto di preposizione tutti coloro che in passato siano entrati in qualche
modo con lui in contatto per il tramite del promotore cessato, un tale dovere di
informazione, connesso al dovere di protezione dell’altro contraente, è invece
configurabile nei confronti di coloro i quali, essendosi sempre e ripetutamente
avvalsi del promotore poi dimissionario, hanno intrattenuto rapporti con la
società di intermediazione in un arco di tempo che ragionevolmente puo’ far
supporre la loro attitudine ad effettuare ulteriori investimenti per il tramite
di quel medesimo promotore.

 


CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 8229 del 07/04/2006

(Presidente G. Losavio, Relatore R. Rordorf)


 

Il sig. M.V.,
con atti notificati il 13 ed il 25 settembre 1997, cito’ in giudizio dinanzi al
Tribunale di Monza il sig. D.V. e la Ing Group Società Sviluppo Investimenti
Sim s.p.a. (in seguito indicata solo come Sviluppo Investimenti Sim).

L’attore
riferi’ che per diversi anni egli era stato cliente della società convenuta
compiendo investimenti mobiliari per il tramite del sig. D., all’epoca promotore
finanziario della Sviluppo Investimenti Sim; che in due riprese, il 15 luglio ed
il 15 settembre del 1992, egli aveva sottoscritto schede di prenotazione di
certificati di deposito bancari al tasso del 14% annuo, versando a mani del sig.
D., nella prima occasione, assegni bancari al portatore per l’importo di L.
40.000.000 e, nella seconda occasione, altri analoghi assegni per l’ulteriore
importo di L. 30.000.000; che il promotore non aveva pero’ dato corso agli
investimenti concordati, giacchè non aveva trasmesso gli assegni alla Sviluppo
Investimenti Sim, ma se ne era indebitamente appropriato.

Il sig. M.,
pertanto, chiese la condanna in proprio favore del sig. D. al risarcimento dei
danni in misura pari all’importo complessivo degli assegni a suo tempo versati,
maggiorato degli interessi al tasso annuo del 14% di cui avrebbe beneficiato se
gli investimenti fossero stati eseguiti nei termini convenuti; e chiese altresi’
che la medesima condanna fosse pronunciata in solido nei confronti della
Sviluppo Investimenti Sim, quantunque il sig. D. avesse cessato di esserne
promotore a partire dal 31 luglio 1992, in applicazione di quanto disposto dalla
L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, nonchè dei principi sull’apparenza del
diritto.

Il sig. D.
rimase contumace.

Si costitui’
invece la Sviluppo Investimenti Sim, chiedendo il rigetto della domanda proposta
nei propri confronti dall’attore, al quale imputo’ l’esclusiva responsabilità
dell’accaduto per avere egli effettuato i versamenti a mani del promotore
mediante assegni bancari al portatore e, quindi, in violazione delle condizioni
contrattuali che avrebbero invece imposto l’uso di assegni intestati
direttamente alla società d’intermediazione mobiliare. La convenuta nego’,
comunque, di dover rispondere del comportamento posto in essere dal promotore
dopo la cessazione del rapporto di preposizione, avendo essa fatto tutto quanto
necessario per recuperare la modulistica ed ogni altro materiale utilizzato dal
medesimo promotore nella vigenza del mandato. Chiese, in via subordinata, che
venisse accertato il concorso di colpa dell’attore nella produzione del fatto
lesivo, e propose domanda di rivalsa nei confronti del sig. D. per quanto
eventualmente essa fosse condannata a risarcire all’attore.

Il tribunale,
con sentenza emessa il 14 marzo 2000, accolse le domande proposte dal sig. M.
nei confronti di entrambi i convenuti, che condanno’ quindi in solido al
risarcimento dei danni, quantificati in complessive L. 79.800.000 (pari
all’importo di L. 70.000.000, maggiorato del 14%), con interessi legali e
rivalutazione monetaria. Il sig. D. fu anche condannato (oltre che al
risarcimento del danno non patrimoniale subito dall’attore) a rivalere la
Sviluppo Investimenti Sim di quanto quest’ultima avrebbe dovuto corrispondere al
sig. M. per effetto della sentenza.

Chiamata a
pronunciarsi sul gravame proposto dalla Sviluppo Investimenti Sim, nella
perdurante contumacia del sig. D., la Corte d’appello di Milano, con sentenza
depositata il 19 febbraio 2002, confermo’ integralmente la decisione di primo
grado.

Ritenne
innanzitutto la corte milanese che non potesse imputarsi al cliente alcuna
colpa, esclusiva o concorrente, per non aver consegnato al promotore assegni
intestati direttamente alla società d’intermediazione, in quanto siffatta
previsione non figurava in modo chiaro sulle schede di prenotazione
specificamente riferibili alle operazioni di cui si discute e, soprattutto, in
quanto già in occasione di precedenti investimenti, compiuti senza
inconvenienti tramite il medesimo promotore, il sig. M. aveva emesso assegni non
intestati alla Sviluppo Investimenti Sim, la quale tuttavia aveva accettato i
relativi pagamenti senza nulla obiettare. Quanto poi al fatto che, al tempo del
secondo dei due versamenti di cui si tratta, il sig. D. non era più promotore
della Sviluppo Investimenti Sim, la medesima corte osservo’ che, nondimeno, egli
era rimasto in possesso della documentazione precedentemente fornitagli dalla
società mandante ed a questa intestata, della quale si era appunto servito nel
caso di specie: onde a detta società era da imputare l’incolpevole affidamento
del cliente, convinto della permanenza del rapporto di mandato, non avendo la
società d’intermediazione neppure provveduto ad informare il cliente medesimo
della cessazione di quel rapporto nè a ritirare il tesserino di appartenenza
del sig. D. all’albo dei promotori. L’ammontare della condanna fu infine stimata
corretta dalla Corte d’appello, anche per la parte relativa agli interessi che
il cliente avrebbe percepito a seguito degli investimenti commissionati ma non
effettuati.

Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Sviluppo Investimenti Sim,
formulando tre motivi di censura, illustrati con successiva memoria.

Il sig. M. ha
replicato depositando controricorso.

Nessuna
difesa ha svolto invece, neppure in questa sede, il sig. D..


Motivi della
decisione

1. I tre
motivi di ricorso investono, rispettivamente, le tre principali questioni sulle
quali la corte d’appello si è pronunciata con l’impugnata sentenza, e cioè: 1)
se sussistessero, nel caso in esame, di estremi di una colpa esclusiva o
concorrente del cliente danneggiato dall’illegittimo comportamento del promotore
finanziario, del cui illecito la società d’intermediazione preponente è stata
chiamata a rispondere; 2) se sussistesse una situazione di apparenza del
diritto, colpevolmente imputabile alla società d’intermediazione, in forza
della quale quest’ultima debba esser tenuta responsabile anche della condotta
illecita posta in essere dal promotore dopo la cessazione del rapporto tra la
società ed il promotore medesimo; 3) se sia attribuibile al cliente, a titolo
di risarcimento, una somma comprensiva degli interessi convenzionali che lo
stesso cliente avrebbe percepito ove l’investimento da lui disposto fosse stato
eseguito nei termini contrattualmente convenuti.

Conviene
esaminare separatamente le tre questioni.

2. Non è in
discussione il fatto che il denaro affidato dal cliente al promotore della
Sviluppo Investimenti Sim per essere investito in certificati di deposito
bancario fu invece distratto a proprio favore dal promotore medesimo. E’ un
fatto accertato in causa e, comunque, pacifico. Altrettanto certo è che un tal
fatto sia idoneo a generare il diritto del cliente al risarcimento del danno
subito e che la pretesa risarcitoria, ove ricorrano le condizioni previste
(allora vigente) dalla L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, possa esser fatta
valere anche nei confronti della società d’intermediazione per la quale il
promotore operava.

Già nel
corso del giudizio di merito è stata pero’ prospettata dall’odierna ricorrente
la configurabilità di una colpa esclusiva – o quanto meno concorrente – del
cliente; colpa che la ricorrente ricollega al fatto che il sig. M. esegui’ i
versamenti consegnando al promotore assegni bancari al portatore, quantunque le
schede di prenotazione predisposte dalla società Sviluppo Investimenti Sim e
sottoposte alla sottoscrizione del cliente prevedessero espressamente che i
pagamenti avrebbero dovuto esser fatti mediante assegni bancari o circolari
intestati alla società.

Entrambi i
giudici di merito hanno negato che tale circostanza potesse sia escludere il
diritto al risarcimento di un danno che il creditore avrebbe potuto evitare
usando l’ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 2), sia ridurre l’ammontare
del risarcimento per avere il fatto colposo del danneggiato concorso a cagionare
il danno (art. cit., comma 1).

A tal
riguardo, in particolare, la corte d’appello ha osservato che sarebbe dubbia la
sussistenza della pattuizione concernente le suindicate modalità di pagamento,
essendo essa riportata su moduli predisposti per l’investimento in fondi
diversi, ma non anche sugli specifici moduli relativi ai certificati di deposito
di cui si discute nella presenta causa; ed ha aggiunto che sarebbe comunque
decisivo il rilievo per cui, già in diverse precedenti occasioni, lo stesso
cliente, nell’effettuare investimenti tramite il medesimo promotore, aveva
consegnato a costui assegni al portatore che erano stati accettati ed incassati
dalla società d’intermediazione senza formulare alcuna obiezione nè nei
confronti del cliente nè nei confronti del promotore medesimo, ad onta del
fatto che il regolamento emanato dalla Consob espressamente vietasse una simile
prassi e la sanzionasse addirittura con la radiazione del promotore dall’albo.

2.1. La
ricorrente censura tali affermazioni, ravvisando in esse violazioni di diritto
(con riferimento agli artt. 1227, 2697 e 2702 c.c., nonchè artt. 115 e 116
c.p.c.) e difetti di motivazione.

In
particolare essa riferisce di aver prodotto in giudizio, in data 30 settembre
1999, cinque assegni bancali emessi dal sig. M. nel 1991 in relazione ad
operazioni d’investimento mobiliare eseguite per il tramite del promotore sig.
D., non intestati alla Sviluppo Investimenti Sim e posti all’incasso non da
quest’ultima, bensi’ dallo stesso sig. D. o da terze persone. Di tali documenti
non v’è cenno nella motivazione dell’impugnata sentenza, ma da essi invece – a

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