Civile

Al Tribunale ordinario la competenza per le opposizioni alle sanzioni amministrative in tema di antiriciclaggio – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 11408 del 16/05/2006

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La Corte di Cassazione si è pronunciata
relativamente alla competenza in materia di opposizione avverso l’ordinanza
ingiunzione. La Corte richiama l’art.22 bis della legge n° 689 del 1981, che
stabilisce la competenza esclusiva del tribunale per le opposizioni in materia
tributaria e valutaria. A giudizio della Corte, la materia dell’antiriciclaggio
è assimilata alla materia valutaria ed ha quindi ritenuto applicabile l’art. 22
bis.  

La vicenda –
Il signore X
proponeva dinanzi al Giudice di Pace opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione
con la quale gli era stata irrogata la sanzione di L.. 300.000, per aver
acquisito il trasferimento della somma di L.. 33.000.000 a mezzo di assegno
bancario, privo della clausola di non trasferibilità, eccependo la tardività
della contestazione della violazione, poichè effettuata oltre il termine di
novanta giorni dal verà­ficarsi della violazione. Si costituiva il Ministero
dell’economia e delle finanze, eccependo l’incompetenza per materia del giudice
adito, sussistendo nella fattispecie quella del tribunale. Il Giudice di pace,
pero’, affermava la propria competenza e accoglieva l’opposizione.
 L’amministrazione proponeva ricorso in cassazione.


La soluzione della Corte

–  S
e la legge 374/91, istitutiva del
giudice di pace,  ha attribuito a quest’ultimo, col limite di L. 30.000.000, le
opposizioni di cui alla legge 689/81, col successivo d. lgs. 30.12.1999, n° 507,
avente ad oggetto la "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25.5. 1999, n° 205", con cui  si
è disposto l’inserimento dell’art. 22 bis dopo l’art. 22 della legge n° 689 dei
1981,  viene stabilita la competenza esclusiva del tribunale per le opposizioni
in materia tributaria e valutaria. Poichè, la materia dell’antiriciclaggio è
assimilata alla materia valutaria, deve ritenersi applicabile l’art. 22 bis, 
che prevede la competenza per materia del tribunale.

 

(Anna Sabia, © Litis.it, 5 Luglio 2006)

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n.
11408 del 16/05/2006
(Presidente A.
Elefante, Relatore U. Goldoni)

 


Svolgimento del processo


 

Con ricorso del 10.1.2002, GC proponeva
opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui gli era stata irrogata la
sanzione di L.. 300.000, per aver acquisito il trasferimento della somma di L..
33.000.000 a mezzo di assegno bancario, privo della clausola di non
trasferibilità.

Di fronte all’adito Giudice di pace di Siracusa,
l’opponente eccepiva, tra l’altro, la tardività della contestazione della
violazione, siccome effettuata oltre il termine di novanta giorni dal
verà­ficarsi della violazione. Si costituiva il Ministero dell’economia e delle
finanze, eccependo l’incompetenza per materia del giudice adito, sussistendo
nella specie quella del tribunale, e sostenendo, nel merito, che la
contestazione era stataa tempestiva.

Il Giudice di pace, con sentenza del 7.5.2002,
affermata la propria competenza, accoglieva l’opposizione, recependo la tesi
della tardività della contestazi’one.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre,
sulla base di due motivi, l’Amministrazione;l’intimato non ha svolto attività
difensiva.

 


Motivi della decisione

 

Con il primo motivo, il Ministero dell’Economà­a
e delle Finanze ha lamentato violazione falsa applicazione dell’art. 98, punto
g) del d lgs. 30.12.1999, n° 507, e dell’art. 5, punto 8), del d.l. 3.5.1991, n°
143, convertito nella legge 5.7.1991, n° 197, in relazione all’art. 360, n° 3
cpc, sostenendo che nella materia de qua la competenza sia del tribunale e non
del giudice di pace.

L’evoluzione legislativa avutasi al riguardo,
dopo un primo intervento (legge n° 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace)
che ha attribuito alla competenza del detto Organo, con il limite di L._
30.000.000, le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n° 689
del 1981, ed un successivo avviso, tradotto nella legge 20.12.1995, n° 534, che
ha restituito per intero la competenza per la materia de qua al Pretore, ha
visto l’avvento del d. lgs. 30.12.1999, n° 507, avente ad oggetto la
"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell’art. 1 della legge 25.5. 1999, n° 205", con cui (art. 98) si è disposto
l’inserimento dell’art. 22 bis dopo l’art. 22 della legge n° 689 dei 1981, ove
(punto g) viene stabilita la competenza esclusiva del tribunale per le
opposizioni in materia tributaria e valutaria.

Cio’ posto, stante che la materia
antiriciclaggio viene pacificamente assimilata alla materia valutaria, in
ragione del dato normativo (d.l. 3.5.1991, n° 143, convertito nella legge
5.7.1991, n° 197) che, all’art. 5, punto 8), prevede come all’irrogazione delle
sanzioni in subiecta materia debba provvedere (d.P.R. 31.3. 1988, n° 148), con
proprio decreto, il Ministro del Tesoro, udito il parere della Commissione
prevista dall’art. 32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria,
e stante l’applicabilità nella specie della normativa di cui alla legge n° 689
del 1981, deve concludersi nel senso dell’applicabilità dell’art. 22 bis, ivi
contenuto, che prevede la competenza per materia del tribunale.

Il motivo in esame deve essere pertanto
accolto: l’impugnata sentenza va cassata e deve essere affermata la competenza
del tribunale di Siracusa,ratione materiae ed anche per territorio.

L’accoglimento di tale preliminare motivo
comporta l’assorbimento del secondo, attinente a profili di merito della
controversia.

 

La                         
obiettiva, seppure relativa incertezza interpretativa sussistente sul punto,
giustifica  la  integrale compensazione delle spese relative all’intero
procedimento.

 


P.Q.M

P

La Corte accoglie il primo motivo di
ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e dichiara
la competenza del tribunale di Siracusa. Compensa le spese.

 

Cosi’ deciso in Roma, i121 marzo 2006

Depositata il  16 maggio 2006

 

 

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