Penale

Dalla Cassazione uno stop agli omeopati improvvisati – CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 34200 del 06/08/2007

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Anche se i
rimedi omeopatici non sono riconosciuti dallo Stato,  devono
comunque essere prescritti da chi è medico
. Diversamente,
chiunque prescriva medicinali
omeopatici senza essere in possesso del titolo di medico va incontro a una
sicura condanna penale per esercizio abusivo della professione medica

(art. 348 c.p.), anche se i pazienti sono consapevoli che la persona a cui si
sono affidati non ha conseguito alcuna laurea in medicina.


In questo modo, la Suprema Corte
ha annullato l’assoluzione accordata dalla Corte d’Appello di Bologna

a Marcello M., che "aveva esercitato, attraverso visite mediche, diagnosi e
terapie l’attività di medico", dal ’93 al gennaio ’98, "senza aver conseguito
alcuna abilitazione dell’esercizio della professione medica". Per il giudice di
merito, settembre 2005, l’uomo andava assolto perchè prescrivendo medicine di
origine naturale non aveva compiuto atti riconducibili all’attività propria di
un medico. Tanto più che i suoi pazienti sapevano benissimo che non era un
medico.


Di parere contrario la Cassazione
che ha invece accolto il ricorso della Procura di Bologna.  Per gli Ermellini
integra il reato di esercizio della professione medica la condotta di chi
effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti
omeopatici perchè tali attività rientrano nell’esercizio di un’attività
sanitaria che presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un
titolo valido e idoneo. E cio’ anche sei rimedi omeopatici
non sono riconosciuti dallo Stato.
,Non essendo essi vietati, sono
rimessi alla libera scelta del paziente d’accordo con il suo medico curante dal
quale le ricette devono essere redatte. In caso contrario sarebbe paradossale
imporre oneri a chi intende curare pazienti dopo essersi formato su testi della
scienza medica ufficiale e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere un’attività
terapeutica in base a nozioni e metodi alternativi non riconosciuti dalla
comunità scientifica.
Tra le attività di esclusiva competenza dei medici, secondo
la Cassazione,  figurano la chiropratica, l’agopuntura, i messaggi terapeutici,
l’ipnosi curativa, la fitoterapia, l’idrologia
. Possono invece stare
abbastanza tranquilli quanti si rivolgono a ottici per la prescrizione di lenti
a contatto: perchè per questi, sottolinea piazza Cavour, non è prevista la
laurea in medicina. Stesso discorso per l’attivazione di una ginnastica oculare
rieducativa mediante apparecchiatura elettronica, la depilazione con gli aghi,
la misurazione della pressione arteriosa non seguita da giudizio diagnostico, la
gestione in un centro tricologico con finalità di miglioramento estetico, la
consulenza dietetica in un centro di rieducazione alimentare, la vendita di erbe
con indicazione della loro modalità di azione, la realizzazione di tatuaggi.
In tutti questi casi non serve la
laurea del medico
.

 



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