Norme & Prassi

Delega al Gverno in materia di riordino degli Eti di Rcerca – LEGGE 27 settembre 2007, n. 165

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LEGGE
27 settembre 2007, n. 165


(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007)
 

DELEGA
AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI DI RICERCA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Riordino degli enti di ricerca

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività
nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza
nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è
autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di
provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di
governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell’università
e della ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati
nell’articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:

a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto
dell’articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi
della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n.
2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, al fine di salvaguardarne
l’indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all’avanzamento della
conoscenza, ferma restando la responsabilità del Governo nell’indicazione della
missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell’ambito del
Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati
dall’Unione europea;

b) formulazione e deliberazione degli statuti da parte degli organi statutari
competenti dei singoli enti interessati e loro successiva emanazione da parte
dei medesimi organi, previo controllo di legittimità e di merito del Ministro
dell’università e della ricerca, nelle forme previste dall’articolo 6, commi 9
e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro dell’università e della
ricerca esercita il controllo di cui alla presente lettera sentite le
Commissioni parlamentari competenti, le quali si esprimono entro trenta giorni
dalla data della richiesta del relativo parere;

c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da
parte dei consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di
alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dal Ministro dell’università e della ricerca. Agli esperti non è
riconosciuto alcun compenso o indennità;

d) affidamento all’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della
ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca
svolta dagli enti, nonchè l’efficacia e l’efficienza delle loro attività
istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti;

e) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base di
criteri che tengano conto della valutazione di cui alla lettera d);

f) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro
componenti, garantendone altresi’ l’alto profilo scientifico e le competenze
tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei
presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di
amministrazione, che sono l’organo di governo degli enti, tramite scelte
effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione
nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati
un’adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica nazionale e
internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in
organismi degli enti, ove esistenti, e comunque escludendone il personale del
Ministero dell’università e della ricerca;

g) composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle
ricerche in modo da assicurare che la metà dei componenti sia di nomina
governativa;

h) adozione di procedure di valutazione comparativa, sulla base del merito
scientifico, per l’individuazione dei direttori degli organi di ricerca;

i) adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e
l’autonomia dei ricercatori, semplificando le procedure amministrative relative
all’attività di ricerca, e valorizzando il ruolo dei consigli scientifici;

l) adozione di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale
della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con
istituzioni ed enti di altri Paesi;

m) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività
delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi;

n) adozione di misure che prevedano norme anti-discriminatorie tra donne e
uomini nella composizione di organi statutari.

2. Il Governo è altresi’ autorizzato, mediante i decreti legislativi di cui al
comma 1:

a) a procedere ad accorpamenti o scorpori, anche parziali, con conseguente
attribuzione di personalità giuridica, di enti o di loro strutture attive nei
settori della fisica della materia, dell’ottica e dell’ingegneria navale;

b) a riordinare l’Istituto italiano di tecnologia.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti,
nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell’ente e alla sua
struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento
o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo
puo’ procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo
puo’ comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente
comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui ai
commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei
medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
1.

7. Dall’attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

Abrogazioni

1. I commi 143, 144 e 145 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
abrogati.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto de1
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al sole fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all’art. 1:

– Il testo dell’art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, è il seguente:

Art. 18. – 1. Nell’attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera
d), il Governo, oltre a quanto previsto dall’art. 14 della presente legge, si
attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della
politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore,
della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del
personale, nell’intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di
promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il
massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonchè una più
agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del
trasferimento e della diffusione della tecnologia nell’industria, in particolare
piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di
evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti,
sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando
gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di
valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall’art. 14 della presente legge,
favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di
partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei
risultati dell’attività di ricerca e dell’impatto dell’innovazione tecnologica
sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che
alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della
produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi
generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l’autonomia dei
ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di
ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell’adeguamento alla vigente normativa
comunitaria in materia, il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le
forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle
disposizioni di cui al n. 41 dell’allegato 1, previsto dall’art. 20, comma 8,
della presente legge, ferma restando l’applicazione dell’art. 11, secondo comma,
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale
carico dello Stato.

3. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette
alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca,
nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da
istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di
governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la
valutazione, nonchè di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità
dei ricercatori.

– Il testo dell’art. 33, sesto comma, della Costituzione, è il seguente:

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

– La Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE
della Commissione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
75 del 22 marzo 2005.

– Il testo dell’art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168
(Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108,
supplemento ordinario, è il seguente:

9. Gli statuti e i regolamenti di Ateneo sono deliberati dagli organi competenti
dell’università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il
controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di
riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro puo’ per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli
statuti e i regolamenti all’università, indicando le norme illegittime e quelle
da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell’università possono non
conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con
deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo’
ricorrere contro l’atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza
qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere
emanate.

Nota all’art. 2:

– Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n.
230.

 

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