Penale

La fedelta’ tra fidanzati non riveste un’aspettativa giuridicamente rilevante – Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 40359/2008

Basta attribuire liason, vere e presunte che siano, a chi e’ fidanzato. L’altola’ arriva dalla Cassazione per la quale, anche se “la fedelta’ tra fidanzati” non riveste “un’aspettativa giuridicamente rilevante”, descrivere una persona come “capace di tradire la fiducia del fidanzato costituisce condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo, e conseguentemente a ledere la sua reputazione”.

Si rischia una condanna in sede civile per i danni arrecati. Applicando questo principio, la Quinta sezione penale (sentenza 40359) ha accolto il ricorso di una 37enne di Latina, Consiglia P., che si era vista attribuire da due amiche una liason con un altro uomo in un periodo in cui era fidanzata. Ne era scaturita una denuncia per diffamazione nei confronti di Federica C. e di Giulia L. che venivano pero’ assolte dal giudice di pace di Fondi e dal Tribunale di Latina, lo scorso 5 marzo, in quanto Federica C. aveva attribuito a Consiglia P. “un fatto personalmente lecito, non essendo la fedelta’ tra fidanzati un’aspettativa giuridicamente rilevante”. Quanto all’altra amica, andava assolta avendo parlato con una sola persona.Consiglia si e’ costituita parte civile in Cassazione per chiedere la condanna di Federica, che aveva parlato della liason con piu’ persone, a risarcirla dei danni patiti. Piazza Cavour ha accolto il ricorso e ha annullato, agli effetti civili, la decisione del Tribunale rinviando il caso al giudice civile. In particolare, gli ‘ermellini’ hanno spiegato che “la condotta cosi’ realizzata non puo’ essere considerata lecita solo perche’ il fatto attribuito a Consiglia P. non integra la violazione di un vincolo giuridico”. Scrive la Suprema Corte che “e’ lesiva della reputazione altrui non soltanto l’attribuzione di un fatto illecito, perche’ posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, ma anche la divulgazione di un comportamento che incontri la riprovazione della ‘communis opinio’, alla stregua dei canoni etici condivisi”. Dunque “descrivere la persona come donna capace di tradire la fiducia del fidanzato, allacciando una relazione sentimentale con una ltro uomo, costituisce condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo, e conseguentemente, a ledere la sua reputazione”.

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