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La piena conoscenza del provvedimento censurato è legata alla cognizione dei suoi elementi essenziali – Consiglio di Stato, Sentenza 7247/2010

La piena conoscenza del provvedimento censurato è legata alla cognizione dei suoi elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica, avendo egli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione di motivi aggiunti.

 Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 7247 del 01/10/2010

FATTO

Con bando del 26 marzo 2005, il comune di Salerno indiceva una licitazione privata per l’affidamento dell’appalto per la realizzazione del “Palasalerno”.

La XXXX spa impugnava l’aggiudicazione fatta in favore dell’ATI YYYY, sostenendo che quest’ultima non aveva dimostrato di possedere il requisito, previsto dal bando, di aver conseguito, nell’ultimo quinquennio, una cifra d’affari pari ad almeno tre volte l’importo complessivo dell’appalto; con ulteriore ricorso, impugnava, poi, il provvedimento di valutazione positiva del giudizio di anomalia espresso dall’amministrazione nei riguardi della stessa “YYYY Costruzioni srl “.

Il Tar, dopo aver riunito i due gravami, respingeva il primo e dichiarava l’irricevibilità del secondo.

Con l’appello in esame la XXXX spa, con riferimento al primo ricorso, ha dedotto l’erroneità della pronuncia di primo grado, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il comune di Salerno, costituitosi in giudizio, ha sostenuto, in via incidentale, l’irricevibilità anche di questo ricorso introduttivo, perché notificato il 9/12/05, ossia, oltre il termine di decadenza, che va riferito alla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione in favore della “YYYY” (19/9/05) e non al successivo accesso agli atti; ha sostenuto anche l’inammissibilità del gravame, perché proposto dalla sola mandataria dell’ATI e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di appello.

DIRITTO

L’appello deve essere respinto, dovendo ritenersi fondata l’eccezione di irricevibilita del ricorso introduttivo, proposta dal comune di Salerno.

Al riguardo, il collegio condivide l’orientamento prevalente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo il quale la piena conoscenza del provvedimento è legata alla cognizione dei suoi elementi essenziali.

E’ stato, infatti, ritenuto che “ la piena conoscenza dell’atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali, quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, essendo tali elementi sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica, avendo egli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione di motivi aggiunti ” (C.S. n. 292/10; cfr. anche C.S. n. 2540/08).

Infatti, “ i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale iniziano a decorrere, per l’interessato, dalla conoscenza del provvedimento lesivo e dalla conseguente lesione della sfera dei suoi personali interessi e non dalla puntuale conoscenza e/o consapevolezza soggettiva dei vizi che lo inficiano” (C. S. n. 1853/08; cfr. anche C.S. 3649/10; C.S. n.4334/10).

Tali motivazioni sono pienamente condivise dal collegio.

L’accoglimento del primo motivo, proposto in via incidentale dal comune di Salerno, preclude l’esame dei motivi e delle domande proposte dall’appellante.

Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 2763/09, accoglie l’appello incidentale proposto dal comune e, per l’effetto, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; pone le spese di entrambi i gradi del giudizio, per complessivi € 6.000,00 (euro seimila/00), a carico dell’appellante principale ed in favore del comune.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2010, con l’intervento dei Signori:

 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Nicola Russo, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/10/2010

 

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