Norme & Prassi

Pagamento canone RAI tramite trattenuta effettuata dagli enti pensionistici – Circolare Agenzia Entrate 46/2010

Il provvedimento concernente i termini, le modalità di versamento e di certificazione dell’importo trattenuto per il pagamento del canone di abbonamento Rai dai soggetti che corrispondono redditi di pensione ai sensi dell’articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 I titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale. il cui reddito  non superi i 18.000 euro, titolari di abbonamento alla televisione, possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno 2011, tramite ritenuta sulle rate di pensione.

La richiesta ha validità annuale e deve essere effettuata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce.
Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori. In ogni caso la pensione su cui effettuare la trattenuta deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale. Il limite reddituale deve essere riferito al reddito di pensione percepito nell’anno precedente a quello della richiesta. Per i soggetti che non erano titolari di pensione nell’anno precedente a quello della richiesta, la verifica va effettuata rapportando ad anno la rata mensile percepita al momento di presentazione della domanda.

Le trattenute sono effettuate dall’ente pensionistico in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, che possono essere operate a partire dal mese di gennaio dell’anno a cui si riferisce l’abbonamento e devono terminare nel mese di novembre.

 

Circolare Agenzia Entrate n. 46/2010

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Pagamento del canone di abbonamento alla televisione tramite trattenuta effettuata dagli enti pensionistici

1.1. I soggetti il cui reddito di pensione non superi i 18.000 euro, titolari di abbonamento alla televisione, possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno 2011, tramite ritenuta sulle rate di pensione.

1.2. I soggetti interessati sono i titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale.

1.3. La richiesta del pensionato ha validità annuale e deve essere effettuata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce, con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico. L’istanza, che deve recare il numero di abbonamento, costituisce opzione di pagamento annuale del canone e può essere presentata se il soggetto risulta titolare di trattamento pensionistico alla data di scadenza per la presentazione della stessa. Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori. In ogni caso la pensione su cui effettuare la trattenuta deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale. Il limite reddituale deve essere riferito al reddito di pensione percepito nell’anno precedente a quello della richiesta. Per i soggetti che non erano titolari di pensione nell’anno precedente a quello della richiesta, la verifica va effettuata rapportando ad anno la rata mensile percepita al momento di presentazione della domanda.

1.4. Le trattenute sono effettuate dall’ente pensionistico in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, che possono essere operate a partire dal mese di gennaio dell’anno a cui si riferisce l’abbonamento e devono terminare nel mese di novembre.

1.5. La trattenuta da parte dell’ente pensionistico è effettuata per l’importo annuo del canone salvo quanto previsto al punto 3.

2. Adempimenti degli enti pensionistici

2.1. L’ente pensionistico comunica al pensionato, entro il 15 del mese di gennaio, se la richiesta per l’effettuazione del pagamento rateale è stata accolta, sussistendo i requisiti previsti dalla norma, o se la stessa è stata respinta. In tal caso, il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone dell’abbonamento alla televisione secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

2.2. L’ente pensionistico comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate:

– entro il 20 del mese di gennaio, i dati anagrafici dei soggetti per i quali ha predisposto il pagamento rateale;
– ogni due mesi, i dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, l’importo trattenuto, quello residuo e le motivazioni della cessazione. La prima comunicazione deve essere effettuata entro il mese di febbraio;
– entro la fine di dicembre, i dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l’intero importo del canone.

2.3. Le somme trattenute sono versate entro il giorno 16 del mese successivo utilizzando l’apposito codice tributo. Le rate trattenute sulle mensilità di pensione successivamente risultate non dovute sono computate in diminuzione dai versamenti in occasione della prima scadenza utile. L’ente certifica al pensionato che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

3. Casi particolari

3.1. In caso di cessazione di erogazione del trattamento pensionistico, al pensionato o ai suoi eredi viene comunicato dall’ente l’importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l’importo residuo, e dall’Agenzia delle entrate – SAT Sportello abbonamenti TV le modalità di versamento.

3.2. Se l’importo della pensione risulta insufficiente temporaneamente l’ente pensionistico deve suddividere l’importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per le trattenute. In ogni caso l’ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre. Qualora entro il mese di novembre non sia stato possibile trattenere l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale al pensionato viene comunicato dall’ente l’importo delle
rate trattenute e l’importo residuo, e dall’Agenzia delle entrate – SAT Sportello abbonamenti TV le modalità di versamento.

Motivazioni:

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede, tra l’altro, a favore dei pensionati, il pagamento del canone di abbonamento RAI in un massimo di undici rate da prelevare a cura dell’ente pensionistico.
Viene chiarito che tra i soggetti ammessi a fruire della rateazione del canone di abbonamento alla televisione sono compresi anche i titolari di prestazioni pensionistiche di natura assistenziale, come l’assegno sociale e di invalidità civile, erogate dagli stessi enti pensionistici.

Al punto 2, vengono disciplinati gli adempimenti a cui sono tenuti gli enti pensionistici relativi ai termini e alle modalità di versamento all’erario delle somme trattenute sugli importi corrisposti e le modalità di certificazione da rilasciare agli interessati.

Al punto 3 sono disciplinate situazioni particolari di cessazione dell’erogazione della pensione o di incapienza della stessa.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, concernente la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;
Decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1542, che illustra le nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 settembre 2010

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera

Un pensiero su “Pagamento canone RAI tramite trattenuta effettuata dagli enti pensionistici – Circolare Agenzia Entrate 46/2010

  • Per mio conto chi non supera il reddito pensionistico di 18.000 euro, non dovrebbe nemmeno pagare il canone Rai, la quale già dai proventi pubblicitari, come del resto fanno le emittenti private potrebbe essere piu che sufficente, meditate, meditate, che sono soldi prelevati alla povera gente!

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