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La relazione extraconiugale non è di per sé causa di addebito della separazione di coniugi – Cassazione Civile, Sentenza n. 25560/2010

L’esistenza di una relazione extraconiugale non è di per sé causa di addebito della separazione di coniugi. Lo afferma – e conferma – la sentenza n. 25560 della Prima Sezione Civile dalla Cassazione, ove tra l’altro si precisa che va sempre provato il nesso tra violazione dei doveri e crisi  coniugale. Chi ha tradito il partner può evitare l’addebito della separazione se non viene dimostrato che la crisi matrimoniale é da ascrivere proprio alla relazione clandestina.

Sul punto la Cassazione sottolinea che il presupposto dell’addebito é rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, dal momento che può intervenire in un menage ormai già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.

Allegato Pdf: Cassazione Civile, Sentenza n. 25560 del 17/12/2010
(Sezione Prima, Presidente: Luccioli, Relatore: Cultrera)

 

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