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Riconoscimento della cittadinanza italiana ad uno straniero e condotte violente nell’ultimo decennio – Consiglio di Stato, Sentenza 52/2011

Quando è presentata una istanza di concessione della cittadinanza, il Ministero ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte a base violenta, così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni, ove le condotte siano ragionevolmente qualificabili come particolarmente gravi. In ogni caso, quando l’istanza è formulata dopo il decorso di dieci anni dei fatti oggettivamente rilevanti, la valutazione del Ministero per risultare immune da profili di eccesso di potere deve anche tenere conto del superamento di tale limite, considerato rilevante dal legislatore quale ‘periodo di osservazione’ dell’interessato (salve, beninteso, le situazioni di particolare gravità).

(Litis.it, 24 gennaio 2011)

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 52 del 10/01/2011

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per la Lombardia, Sezione di Brescia), il signor Al. Ab. Mo., di nazionalità marocchina, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’interno, in data 6 ottobre 2004, ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana,

Il diniego ha richiamato un rapporto informativo della Questura di Bergamo del 17. marzo 2003, dal quale venivano tratti argomenti negativi, circa la “sussistenza di una raggiunta piena idoneità dell’aspirante ad essere inserito nell’ambito della comunità italiana”.

Con la sentenza n. 902 del 2009, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che:

– il Ministero abbia una lata discrezionalità nell’accoglimento della istanza, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, che ha consentito ll’Amministrazione di valutare se il richiedente si sia integrato in Italia;

– nel caso di specie, il richiamo al parere della Questura di Bergamo costituirebbe sufficiente motivazione del diniego, in quanto basato su un episodio verificatosi il 12.8.1996 (il rifiuto di lasciare libero il tavolo dopo oltre un’ora dalla consumazione presso un bar, seguito dal rovesciamento del tavolo e da insulti sia al gestore, qualificato fra l’altro come “razzista”, sia al Paese ospitante, definito ‘in modo triviale’).

2. Con l’appello in esame, notificato il 3.5.2010, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto..

Egli ha chiesto che siano ravvisati profili di eccesso di potere e di violazione della normativa di riferimento, per la risalenza nel tempo e la lieve entità della condotta contestata, mentre sussisterebbero tutti i requisiti per il rilascio del provvedimento richiesto.

3. Così ricostruite le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, la Sezione ritiene che il gravame non possa trovare accoglimento.

3.1. La legge 5 febbraio 1992, n. 91, pone nell’art. 9 i presupposti per la richiesta di rilascio della cittadinanza italiana (fra cui al comma 1, lettera f), la residenza da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica); nell’art. 6 della medesima legge, poi, sono indicate cause preclusive per tale rilascio,, in connessione a condanne penali o comprovati motivi, inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Anche in presenza dei requisiti di cui al citato art. 9, ed in assenza delle ragioni ostative enunciate nel precedente art. 6, tuttavia, la cittadinanza italiana “può” essere concessa (art. 9 cit., comma 1), sulla base di valutazioni che la giurisprudenza ha definito “altamente discrezionali” e, proprio in quanto tali, riferibili ad un potere autoritativo incidente su un interesse legittimo, la cui tutela rientra nella cognizione del Giudice Amministrativo (Cons. St., sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5680; 8 agosto 2008, n. 3907; 26 gennaio 2010, n. 282).

La discrezionalità in questione, d’altra parte, non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, connesso allo stabile inserimento, o meno, dello straniero nella comunità nazionale e nell’assimilazione dei relativi valori: la relativa valutazione del Ministero si deve basare su un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità di condotta.

I limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità sulla valutazione in questione, d’altra parte, non possono che essere quelli generalmente riconosciuti da una consolidata giurisprudenza in tema di esercizio di poteri discrezionali, necessariamente orientati all’effettuazione delle migliori possibili scelte, per l’attuazione dell’interesse pubblico nel caso concreto.

In base ai principi generali, inoltre, la valutazione del Ministero si deve basare su dati oggettivi e su una ragionevole valutazione delle risultanze emerse nel corso del procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2006, n.3456).

3.2. Nella situazione in esame, il Collegio ritiene che i vizi in questione non siano configurabili, in quanto l’episodio contestato all’appellante non viene smentito in punto di fatto e, anche se privo di seguito sul piano penale, può essere stato ragionevolmente inteso – alla data di emanazione del provvedimento impugnato – come espressivo di una non ancora avvenuta piena assimilazione dei valori costituzionali.

Sotto tale profilo, è del tutto ragionevole che il Ministero attribuisca rilevanza a condotte, effettivamente commesse, in qualsiasi modo violente o espressive di opinioni denigratorie, espresse con parole ingiuriose, nei confronti dello Stato italiano e dei suoi cittadini.

3.3. Ovviamente, tali condotte col tempo non possono che perdere rilievo, nel senso che il perdurare della permanenza nel territorio dello Stato senza commettere reati ed atti di violenza va considerato dal Ministero come indice di un adeguato inserimento nella società e di condivisione dei suoi valori fondanti.

3.4. Nella specie, la Questura di Bergamo ha desunto elementi di carattere negativo, per la concessione della cittadinanza, da fatti commessi circa sette anni prima.

Tale valutazione non risulta di per sé anomala, per la decisiva considerazione per cui alla data di emissione del parere risultava trascorso un periodo inferiore a quello di dieci anni, considerato rilevante dall’art. 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 per la valutazione della condotta dell’interessato (sia pure per determinare il presupposto stesso della proponibilità dell’istanza, vale a dire la residenza da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

3.5. Sotto tale profilo, osserva la Sezione che, quando è presentata una istanza di concessione della cittadinanza, il Ministero ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte a base violenta, così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni, ove le condotte siano ragionevolmente qualificabili come particolarmente gravi.

In ogni caso, quando l’istanza è formulata dopo il decorso di dieci anni dei fatti oggettivamente rilevanti, la valutazione del Ministero per risultare immune da profili di eccesso di potere deve anche tenere conto del superamento di tale limite, considerato rilevante dal legislatore quale ‘periodo di osservazione’ dell’interessato (salve, beninteso, le situazioni di particolare gravità).

3.6. Tenuto conto della data di proposizione della originaria istanza, non possono avere peso decisivo considerazioni riferite agli aspetti ‘psicologici’, o di ordine culturale, che hanno presumibilmente caratterizzato l’episodio accaduto 12 agosto 1996 (l’abitudine della comunità di cui fa parte l’appellante di soffermarsi molto a lungo nei bar; il fraintendimento della normale richiesta del gestore del locale di rinnovare, eventualmente, la consumazione).: tali considerazioni saranno da ritenere, eventualmente, significative in caso di riproposizione dell’istanza di concessione della cittadinanza, ma non possono far risultare viziato il provvedimento impugnato in primo grado, emesso nel 2004.

4. Per le ragioni esposte, l’appello va respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura di €. 800,00 (euro ottocento/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando, respinge l’appello specificato in epigrafe n. 4648 del 2010 e condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali del secondo grado del giudizio, nella misura di €. 800,00 (euro ottocento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/01/2011

 

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