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Incarico per la progettazione esecutiva di opere di urbanizzazione nell’area P.I.P. – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3519/2011

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 3519 del 10/06/2011

FATTO

Con ricorso notificato il 30.09.2004 l’ing. [OMISSIS] appella la sentenza n. 217/2004 con la quale il Tribunale amministrativo del Molise ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto l’impugnazione dal medesimo proposta avverso provvedimenti con i quali il Comune di Cerro al Volturno aveva bandito, indi attribuito (determina dirigenziale n. 70 del 1.4.2003) alla A.P.T. ing. Testa, l’incarico per la progettazione esecutiva di opere di urbanizzazione nell’area P.I.P. e del recupero del rudere dell’ex convento francescano, nonché (con motivi aggiunti) le deliberazioni G.M. nn. 78 e 159 del 2000, rispettivamente di invalidazione precedenti incarichi professionali privi di stipula di convenzione e dichiarativa della nullità di contratti in essere con professionisti non convenzionati, e G.M. n. 126 del 2002, di attribuzione al Sindaco della responsabilità di uffici e servizi comunali.

Egli riferisce che l’illegittimità contestata si riassume, in buona sostanza, nel fatto che il Comune abbia attribuito all’A.T.P. le medesime prestazioni già richieste all’attuale appellante, senza la benché minima motivazione in ordine alla necessità di dotarsi di una nuova progettazione, menzionando le delibere nn. 78 e 159 del 2000 che dichiaravano invalidi gli incarichi precedentemente affidati a tecnici privi della necessaria convenzione.

Più specificamente, l’appellante riferisce che il Comune gli aveva conferito: con delibera n. 316/92 un incarico per la progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione delle aree ricadenti nel P.I.P. da realizzare con un primo finanziamento che consentiva di realizzare solo un primo stralcio; con delibera 14.10.97 n. 231, l’incarico per la progettazione esecutiva del recupero dell’ex convento francescano (ricadente nell’area P.I.P.); con deliberazione n. 69 del 4.5.2001 l’incarico per il progetto definitivo, esecutivo avente ad oggetto la captazione della sorgente “Canarella” a servizio del P.I.P. (ossia, egli puntualizza, la principale opera di urbanizzazione); con deliberazione n. 197 del 27.9.2002 le progettazioni esecutive delle rimanenti opere di urbanizzazione. Sottolinea, inoltre, la sostanziale coincidenza degli incarichi attribuiti con la determina n. 70 del 1.4.2003, impugnata col ricorso originario, ossia l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva delle opere necessarie al completamento delle opere di urbanizzazione del P.I.P. nonché la progettazione esecutiva del recupero del rudere ex convento francescano, ed evidenzia che tale nuovo incarico sarebbe stato affidato presupponendo la nullità di quello precedentemente conferito, affermata con gli atti impugnati coi motivi aggiunti.

Riferisce i motivi proposti in primo grado, che possono condensarsi nei seguenti assunti: l’impugnato atto di incarico violerebbe il principio di necessità della prestazione, dal momento che trattasi delle stesse prestazioni già affidate e ricevute; difetterebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 17 legge n. 109/1994, del quale è inoltre denunciata la violazione, dovendo l’amministrazione affidare ai professionisti già incaricati della progettazione definitiva anche l’incarico della progettazione esecutiva e della direzione lavori; difetterebbe ogni motivazione circa le ragioni di interesse pubblico a richiedere le prestazioni, senza che siano neppure stati revocati i precedenti atti di conferimento di incarico al ricorrente; violazione degli artt. 107 D.Lgs. 8.8.2000 n. 267 e 4 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dovendosi tener distinte le cariche di sindaco, responsabile del procedimento e responsabile tecnico, viceversa nella specie assommate nel sindaco; violazione dell’art. 3 legge n. 241/90, nullità per mancata copertura della spesa.

L’appellante sostiene l’erroneità della sentenza impugnata per esser stato disatteso il ricorso nonostante: a) gli atti necessariamente presupposti della delibera di affidamento siano stati annullati in altro giudizio dallo stesso TAR Molise; b) l’attività istruttoria disposta in primo grado avesse confermato che il Comune, con la deliberazione n. 197/2002, aveva già affidato all’appellante le stesse prestazioni oggetto del provvedimento impugnato; c) non fossero state revocate le delibere n. 197/2002 e n. 231/97; d) non possa dubitarsi dell’interesse del [OMISSIS] all’accoglimento del ricorso, laddove l’annullamento del provvedimento impugnato consentirebbe l’approvazione da parte della Regione Molise delle progettazioni esecutive dal medesimo già rese al Comune, nonché l’affidamento della direzione dei lavori progettati. Il Tar sarebbe incorso in travisamento dei fatti nel rilevare che non vi era perfetta coincidenza tra gli incarichi svolti dal ricorrente e quelli messi a concorso con gli atti impugnati, così come erronea sarebbe l’affermazione che l’art. 17 della legge n. 109/1994 non prescrive la sussistenza del presupposto della necessità della prestazione professionale, mentre palese risulterebbe la violazione dell’art 17, comma 14 e 14 sexties, legge 109/94 essendo stata affidata la progettazione esecutiva ad un soggetto diverso dal ricorrente che aveva elaborato la progettazione definitiva; il Tar avrebbe, poi, nel dichiarare inammissibili e comunque improcedibili i motivi aggiunti, mancato di considerare che l’intervenuto annullamento giurisdizionale, in un distinto giudizio concluso col la sentenza n. 894/03, delle delibere nn. 78 e 159 del 2000 eliminava il presupposto giuridico del provvedimento di attribuzione del nuovo incarico, onde il [OMISSIS] aveva interesse a far valere l’illegittimità degli atti presupposti; vi sarbbe, inoltre, omissione di pronuncia su molte delle censure sollevate in primo grado, che vengono riproposte (violazione art. 3 legge n. 241/90 in quanto il provvedimento non dà conto del ricorso amministrativo proposto dal [OMISSIS] né della sua richiesta di chiarimenti all’autorità di vigilanza sui lavori pubblici; nullità per mancata copertura della spese; divieto di cumulo di funzioni di Sindaco, responsabile del servizio tecnico e responsabile del procedimento).

Resiste il Comune di Cerro al Volturno, che sostiene l’inammissibilità dell’impugnazione, e, quanto all’impugnazione delle delibere nn. 78 e 159 del 2000 e 126/2002, anche la relativa irricevibilità, nonché, comunque, l’infondatezza della pretesa.

Con ordinanza n. 5569/2004 è stata accolta l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 1.03.2011.

DIRITTO

L’appello si rivela infondato.

Il [OMISSIS] non fornisce, limitandosi, al riguardo, a notazioni eminentemente assertive, elementi che convincano della pretesa erroneità del rilievo centrale della sentenza – sminuito dall’appellante col dedicarvi marginale considerazione nel contesto di un appello tutto incentrato sul merito della pretesa – circa l’insussistenza dell’interesse a contestare gli atti impugnati.

Egli sostiene che “non può dubitarsi” del suo interesse “laddove l’annullamento del provvedimento impugnato consentirebbe l’approvazione da parte della Regione Molise delle progettazioni esecutive dal medesimo già rese al Comune, nonché l’affidamento della direzione dei lavori progettati”; lamenta l’insussistenza del presupposto della necessità/giustificazione della prestazione affidata alla a.t.p. controinteressata, mera duplicazione di prestazione che egli aveva già svolto sulla base di precedenti incarichi, nonchè una chiara violazione dell’art. 17 commi 14 e 14sexties della legge n. 109/94 per aver il Comune affidato la progettazione esecutiva ad un soggetto diverso da quello che ha elaborato la progettazione definitiva, puntualizzando, al riguardo, che l’unico temperamento all’obbligo per l’amministrazione di affidare allo stesso soggetto la progettazione definitiva e quella esecutiva è dato dalla eventualità, cui, peraltro, l’immotivato provvedimento non fa cenno, che sussistano particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento.

Il Tar, che pure si sofferma a rilevare come quanto affermato sia, altresì, infondato, ben evidenzia – quanto all’atto introduttivo del ricorso e dopo aver segnalato l’assenza di interesse a una pronuncia di merito riguardo alle delibere G.M. nn. 78 e 159 del 2000 impugnate coi motivi aggiunti, medio tempore annullate con sentenza pronunciata su altri ricorsi, – “una vera e propria carenza di interesse del ricorrente al ricorso, atteso che i provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo non implicano alcuna revoca degli incarichi conferiti al ricorrente, ma semplicemente attribuiscono – peraltro con una procedura di evidenza pubblica alla quale il ricorrente non ha partecipato – nuovi incarichi per la progettazione di opere che, in certa misura, coincidono con le opere già progettate dal ricorrente. Quest’ultimo può avere un interesse ad ottenere i rimborsi o i compensi per le prestazioni di progettazione rese, ma non ha un interesse tutelato a veder realizzate le opere da lui progettate, soprattutto quando, come nel caso di specie, non vi è stata da parte dell’Amministrazione alcuna approvazione dei progetti redatti. Benché l’Amministrazione, nelle sue difese, faccia cenno a una presunta nullità degli incarichi conferiti al ricorrente, tale nullità – che è tutta da dimostrare – non viene espressamente posta a fondamento degli atti impugnati, di guisa che il ricorrente progettista che desideri ottenere i compensi e i rimborsi a lui spettanti per le prestazioni rese non ha che da chiederle e, solo in caso di diniego o ritardo nei pagamenti dell’Amministrazione, potrà azionare le tutele di legge.”

Tale impostazione è pienamente condivisibile; la posizione soggettiva del ricorrente riguardo all’attribuzione di un incarico di direzione lavori relativo alla realizzazione delle opere per le quali aveva (come riferisce) ricevuto l’incarico delle progettazioni esecutive è di mera aspettativa, non tutelata giuridicamente, essendo facoltà dell’amministrazione attuare o meno quei progetti.

Il rilievo, di carattere preliminare ed assorbente, di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, con il quale il Collegio concorda, è di per sé sufficiente a sorreggere la sentenza, anche a prescindere dall’aggiuntiva valutazione di (“altresì”) infondatezza, riferita al secondo motivo.

L’appello va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Cerro al Volturno le spese del giudizio che liquida in € 3000, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/06/2011

 

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