Amministrativa

Annullamento dell’autorizzazione a svolgere libera professione di psicoterapeuta intramuraria ed equiparazione alla posizione di psichiatra – Consiglio di Stato sentenza n. 5956/2012

sul ricorso numero di registro generale 4996 del 2003, proposto da:
XX, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Fanelli, Antonio P. Nichil, con domicilio eletto presso Pierfrancesco Frascella in Roma, via di Villa Emiliani 21;
contro
Regione Puglia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01447/2002, resa tra le parti, concernente l’annullamento dell’autorizzazione a svolgere libera professione di psicoterapeuta intramuraria e l’equiparazione alla posizione di psichiatra.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n.5956/2012 del 24.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato Pappalepore su delega di Fanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, laureato in psicologia, è stato assunto nel 1981 dal Comune di Francavilla Fontana (Brindisi) quale psicologo presso il locale Consultorio familiare in posizione di “incaricato”. Con le stesse mansioni egli è quindi passato alle dipendenze della U.S.L. BR/3 di Francavilla Fontana e nel 1986 è stato inquadrato in ruolo nella posizione funzionale di “psicologo collaboratore” in applicazione dell’art. 1 della legge n. 207/1985.
Con istanza in data 7 luglio 1989 egli ha chiesto alla U.S.L., fra l’altro, la equiparazione ai medici psichiatri, prevista dall’art. 14, comma terzo, della legge n. 207/1985.
Con delibera 12 gennaio 1990, n. 2, il comitato di gestione della U.S.L. ha deliberato in conformità alla richiesta. Ma la delibera è stata annullata dall’organo di controllo (co.re.co.) con atto 23 febbraio 1990.
2. L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, impugnando l’atto dell’organo di controllo.
Il T.A.R., con sentenza n. 1447/2002 ha respinto il ricorso, per quanto riguarda la pretesa relativa all’applicazione dell’art. 14, terzo comma, della legge n. 207/1985 (un altro capo del ricorso è stato accolto, ma riguarda altra questione della quale non si discute in questa sede).
3. L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio. La Regione, pur intimata, non si è costituita.
4. Il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.
L’art. 14, comma terzo, della legge n. 207/1985 – che ai fini del rapporto d’impiego (trattamento giuridico ed economico) dispone l’equiparazione degli psicologi agli psichiatri – è norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione.
La giurisprudenza è consolidata nel senso che i requisiti debbono essere interpretati tassativamente e restrittivamente. In particolare, stante il richiamo fatto dalla norma alle leggi n. 431/1968 e 515/1971, si deve intendere che il beneficio riguardi solo gli psicologi adibiti a mansioni psicoterapeutiche presso le strutture previste dalle leggi suddette, e cioè gli ospedali psichiatrici, gli istituti medico-psico-pedagogici dipendenti dalle Province, e i centri o servizi di igiene mentale; e sempreché i suddetti enti avessero concesso l’equiparazione, e le mansioni psicoterapeutiche fossero rese in via esclusiva e non solo occasionalmente o di fatto.
Ora, come detto dal T.A.R. nella sentenza appellata, questo non è il caso del ricorrente, perché prestava servizio in un Consultorio familiare (struttura diversa da quelle sopra indicate, anche per il tipo di servizi resi) e comunque, se pure vi svolgeva anche attività psicoterapeutica, si trattava di prestazioni occasionali e non esclusive.
5. Ma vi è di più.
La disposizione dell’art. 14, terzo comma, della legge n. 207/1985 (vale a dire quella che il ricorrente chiede sia applicata nel suo caso) è, per giurisprudenza pacifica, una norma transitoria che concerne solo il personale che fosse già in servizio (con le funzioni in discorso) all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 761/1979 (ordinamento del personale del servizio sanitario pubblico). Quindi, a prescindere da ogni altra questione, non si può applicare a chi, come il ricorrente, abbia iniziato a prestare servizio (in posizione di incaricato) nel 1981.
Il carattere transitorio della norma, e la delimitazione cronologica del suo campo di applicazione, sono stati riaffermati, fra l’altro, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 23 luglio 2004, che per questa ragione ha dichiarato manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità sollevate dal T.A.R. Sicilia con ordinanze del 21 febbraio 2002.
6. In conclusione, l’appello va respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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