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Avvocato. Il rimborso forfettario è sempre dovuto anche se non menzionato in dispositivo – Cassazione Civile, Sentenza 21513/2012

Con la sentenza n. 21513/2012 la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in materia di onorari di avvocato stabilendo che la liquidazione del rimborso forfetario per le spese generali, dovuto a norma dell’articolo 14 della tariffa professionale forense, spetta al professionista in via automatica e con determinazione ex lege, cosicché deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura del 10% – oggi 12,5% – di tali importi, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza.

Inoltre la Corte, ha sottolineato che in difetto di atti e verbali nei quali si appalesi l’ora di apertura e di chiusura, il diritto di vacazione è dovuto una sola volta, trattandosi di una voce afferente ad attività diversa dalla partecipazione alle udienze, per le quali vi è sempre riscontro

– Cassazione Civile, Sentenza 21513/2012

Un pensiero su “Avvocato. Il rimborso forfettario è sempre dovuto anche se non menzionato in dispositivo – Cassazione Civile, Sentenza 21513/2012

  • VORREMMO SAPERE SE SIA LECITO CHE UN AVVOCATO DEL GRATUITO PATROCINIO, PRETENDA ACCONTI E PARCELLE ANTICIPATE FACENDOLE SPEDIRE A NOME DI PARENTI. DOPO AVERLI OTTENUTI, TALI ANTICIPI, NON IN BASE A TABELLE DEL GRATUTIO PATROCINIO, MA SECONDO IL VALORE DELLA CAUSA, ED OTTENUTO GIA’ PARZIALE RIMBORSO DAL GRATUTITO PATROCINIO , SEQUESTRI IL QUINTO DELLO STIPENDIO DI BABYPENSIONATO, PERCHE’ NEL FRATTEMPO LA PENSIONE , AUMENTATA DI 20 EURO FA DECADERE IL DIRITTO AL GRATUTITO PATROCINIO.COSA SI POSSA FARE SE LA PENSIONE E’ DI 500 EURO E CONDANNA L’EX ASSISTITO ALLA FAME PER 12 ANNI.

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