Amministrativa

Non ammissione all’esame di licenza media – Consiglio di stato sentenza 6057/2012

sul ricorso r.g.n. 9134/2008, proposto dal Ministero della pubblica istruzione, in persona del ministro in carica, e dalla Scuola statale secondaria “A. Massazza”, in persona del preside in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la signora XX, per la figlia minore G .G, non costituita nel secondo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sezione IV, n. 5830/2007, resa tra le parti e concernente la non ammissione all’esame di licenza media.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n.6057/2012 del 29.11.2012

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati.
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed udito, per l’amministrazione appellante, l’avvocato dello Stato Fedeli.
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO
L’originaria ricorrente impugnava il provvedimento di scrutinio datato 9 giugno 2007 ed il connesso atto di esclusione dalla sessione di esami di licenza media, per carenza del necessario monte ore annuo di presenze.
L’amministrazione scolastica intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, poi accolto dai primi giudici con sentenza semplificata (previo rigetto di ogni preliminare eccezione prospettata dall’Avvocatura dello Stato ed a nulla rilevando i mai comunicati problemi di salute dell’alunna, rimasti incontestatamente ignoti alla scuola), alla luce di uno scrutinio iniziale di quasi sufficienza datato 1° giugno 2007, peraltro con il rilievo di un numero di assenze (285 ore), ipotizzabilmente ostativo alla valutabilità dell’anno scolastico dell’interessata, in conclusione risultante con un aggravio di 13 ore di assenza in eccesso rispetto al consentito, ex art. 11, comma I, prima parte, d.lgs. di riferimento, la cui seconda parte avrebbe permesso motivate deroghe alla p.a. scolastica, contrariamente a quanto prospettato pure in appello dalla difesa (erariale) del M.i.u.r. e della Scuola secondaria “Massazza”.
Con l’ordinanza n. 6611/2008 questa sezione sospendeva l’efficacia della citata sentenza breve, in presenza di rilevanti e consistenti motivi di fumus.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni dell’amministrazione appellante, non essendosi costituita in giudizio la parte appellata.
DIRITTO
L’appello è fondato e va accolto, dovendosi condividere le argomentazioni della p.a. appellante.
Ritiene la Sezione che del tutto legittimamente il collegio scolastico si sia ritenuto non vincolato ad alcun peculiare obbligo motivazionale, nel non ammettere deroghe riguardo al numero di assenze da ritenersi consentito o meno, trattandosi con ogni evidenza di circostanza il cui rilievo non richiedeva e non richiede altra motivazione se non quella costituita dal richiamo alla normativa di riferimento, che non permetteva e non consente apprezzamenti discrezionali.
D’altra parte, dette assenze non avevano impedito al consiglio di classe di valutare adeguatamente la preparazione dell’alunna G .G, risultata sufficiente in italiano, francese, storia, geografia, tecnologia, musica, arte ed immagine, scienze motorie e sportive, nonché in tre delle quattro attività di laboratorio, ma insufficiente in inglese, scienze, informatica e convivenza civile, nonché laboratorio “Promessi Sposi”, oltre che gravemente insufficiente in matematica.
Tali risultanze non potevano che indurre alle conclusioni raggiunte dal consiglio di classe, una volta riscontrate le numerose insufficienze (di cui una anche grave, in matematica), in rapporto alle quali non sarebbe stato possibile ipotizzare un esito diverso circa l’andamento dell’anno scolastico dell’alunna in questione, nel doveroso rispetto del dettato legislativo che – incontrovertibilmente – postula come necessario un certo numero di giorni di frequenza, da parte di ciascun allievo, come fondamento di ogni possibile valutazione positiva del suo profitto, in una prospettiva razionale e pertanto condivisibile.
In definitiva, l’appello dell’amministrazione scolastica va dunque accolto, con contestuale riforma dell’impugnata sentenza, correlativo rigetto del ricorso di prima istanza e reviviscenza degli atti ivi impugnati, mentre gli oneri del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti in causa, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali e della natura della vertenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, accoglie l’appello (r.g.n. 9134/2008), riforma l’impugnata sentenza, respinge il ricorso di prima istanza e compensa interamente gli oneri del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012, con l’intervento dei giudici:
Luigi Maruotti, Presidente
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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