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Il contribuente deve fornire prova della minore capacità reddituale – Cassazione Civile Sentenza 21398/2012

_auto_spesa_fisco_169x126A fronte dell’accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate in applicazione dei parametri (articolo 3, comma 181, legge 549/1995), il contribuente deve far valere la concreta diminuzione (rispetto a quanto presuntivamente indicato sulla base dei parametri stessi) della propria capacità reddituale dovuta anche al contemporaneo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 21398 del 30 novembre 2012.

I fatti
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver rilevato che i compensi dichiarati dal contribuente per l’anno d’imposta 1998 erano inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei parametri previsti dal Dpcm 29/1996, aveva elevato il reddito di lavoro autonomo da 14.534 euro (lire 28.141.000) a euro 50.653 (già lire 98.077.000) e aveva chiesto il pagamento di maggiori imposte (Irpef, addizionale regionale e Irap), oltre sanzioni, interessi e accessori.
Il contribuente aveva impugnato l’avviso, chiedendone l’annullamento e affermando di aver svolto l’attività autonoma di medico chirurgo-otorino in via del tutto residuale rispetto a quella di lavoratore dipendente.
Sia in primo grado sia in appello, le Commissioni tributarie hanno rigettato il ricorso del contribuente, in assenza di alcuna prova contraria idonea a giustificare il conseguimento di un minor reddito.

Anche in Cassazione, la successiva impugnazione non ha avuto sorte migliore. Il medico, infatti, ha presentato ricorso con censure generiche, riunendo distinte fattispecie senza indicare alcuna norma di legge di cui lamentava la violazione, né i capi della sentenza che intendeva impugnare, e soprattutto non ha specificato “quali… prove… la CTR avrebbe omesso di valutare e perché esse avrebbero dovuto condurre ad una differente valutazione … in ordine al minor reddito conseguito…”.

I giudici di legittimità, inoltre, hanno affermato che la modifica della dichiarazione a suo tempo presentata (mediante dichiarazione integrativa, per considerare la Mercedes acquistata nel 1997, un bene di uso strettamente personale e non più di uso promiscuo, con la relativa detrazione della quota di ammortamento), non è “ … sufficiente a dimostrare, secondo la valutazione condivisibile del giudice di appello, che l’esclusione dalla contabilità per l’anno in esame delle relative detrazioni consenta di rientrare nei valori parametrici…”.

Osservazioni
La Cassazione si pronuncia con riferimento alla “prova idonea” che il contribuente non ha fornito, nei gradi di merito, per vincere le presunzioni poste alla base dell’accertamento effettuato dall’ufficio sulla base dei parametri (articolo 3, comma 181 e seguenti, legge 549/1995, poi fissati dal Dpcm 29/1996, modificato dal Dpcm 27/1997).

Secondo un orientamento di legittimità consolidato (Cassazione, sentenze 26458/2008 e 3288/2009), l’ufficio che procede ad accertamento con metodo induttivo, avvalendosi dei parametri previsti dalla legge 549/1995, non deve apportare alcun elemento ulteriore all’accertamento, in quanto gli indici considerati nell’elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente hanno i caratteri richiesti dall’articolo 2728, comma 1, del codice civile, per le presunzioni legali.
Tuttavia, tali presunzioni non rappresentano, in via generale e astratta, valori assoluti di capacità contributiva, ma rilevano per essere connesse, in concreto, alle caratteristiche dell’attività svolta da ciascun contribuente.

Con riferimento all’accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri, la Corte ha chiarito che la stessa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati. Gli standard, infatti, non rilevano in via autonoma, quali meri strumenti di ricostruzione della normale redditività a seguito di elaborazione statistica, ma diventano determinanti in contraddittorio con il contribuente. “In tale sede quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano… la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame…” (Cassazione, sentenza 26635/2009).

E tale prova, in mancanza d’indicazioni normative contrarie, può essere fornita anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cassazione, sentenza 11991/2011). Non può consistere, tuttavia, nelle generiche affermazioni di un medico, relative sia al limitato svolgimento dell’autonoma attività professionale (peraltro, il dato parametrico elaborato tiene conto della “ridotta” attività di lavoro autonomo svolta dal contribuente per effetto del contemporaneo svolgimento dell’attività dipendente) sia all’uso personale (e non più promiscuo) di un bene strumentale (un’autovettura di lusso).

In una fattispecie simile (l’accertamento parametrico riguardava i maggiori redditi per attività autonoma esercitata in misura prevalente rispetto a quella di lavoro dipendente), la Corte ha affermato che il contemporaneo esercizio di due attività non esonera il contribuente dal provare l’effettiva incidenza, sulla capacità reddituale, del minor tempo dedicato allo svolgimento della libera professione (Cassazione, sentenza 19957/2010).
Piuttosto, lo stesso contribuente, per dimostrare che il tempo impiegato nello svolgimento dell’attività di lavoro dipendente incideva sulla redditività dell’attività autonoma, avrebbe dovuto indicare orari, tempi di esecuzione di ogni singola prestazione, impegni professionali rifiutati o impossibili per carenza di tempo disponibile.
Prova che, in chiave inversa, non è stata fornita neanche dal medico nella fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità.

Romina Morrone – nuovofiscooggi.it

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