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‘Famolo strano’ non può essere causa di annullamento nozze – Cassazione Civile, Sentenza 3407/2013

Ad avviso della Cassazione, e’ da condividere la decisione con la quale la Corte di Appello di Ascoli Piceno ha negato l’annullamento di questo matrimonio in quanto un simile orientamento sessuale del marito non e’ di ”impedimento” alla ”vita sessuale compartecipata da parte dei due coniugi”. In proposito, i supremi giudici – nella sentenza 3407 – spiegano che i casi di annullamento sono tassativi e legati a fattori ”insuperabili”, come il ”transessualismo” del coniuge o la sua totale impotenza, non bastando – ad esempio – l’infertilita’, ostacolo superabile con l’inseminazione artificiale.

Aggiunge la Cassazione che le norme sulle cause di annullamento si limitano ”a prendere in esame e a dare rilevanza alle ipotesi in cui la qualita’ non conosciuta dell’altro coniuge venga a frapporsi come un impedimento oggettivo e ineludibile”.

”L’impossibilita di pervenire a quell’accordo e rispetto reciproco che costituisce il presupposto di una vita sessuale condivisa non e’ circoscrivibile a tali ipotesi” e non puo’ avere ”alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso”, scrive la Cassazione. Tuttavia, informa l’Alta corte, la moglie che ripudia i rapporti sessuali atipici se non puo’ ottenere la ‘cancellazione’ delle nozze per lei infelici ha, pero’, tutto il diritto di chiedere la separazione ”per la insostenibilita’ del vincolo coniugale” con addebito al marito. E quest’ultimo – rileva la sentenza – puo’ anche essere giudicato responsabile, penalmente e civilmente, ”di un comportamento lesivo della dignita’, della integrita’ fisica e della liberta’ di autodeterminazione del proprio partner”. Nel matrimonio in questione, celebrato nelle Marche nel 1996 – non si sa se con rito concordatario o meno – i coniugi, che hanno richiesto il totale rispetto della privacy, non avevano fatto sesso prematrimoniale e nel fidanzamento tutto era filato liscio. Ma dopo, durante il matrimonio, la moglie e’ rimasta delusa di scoprire, a letto, le preferenze dell’uomo che aveva sposato e che solo raramente praticava rapporti sessuali naturali.

La pretesa del marito di imporre alla moglie rapporti sessuali atipici non e’ causa di annullamento del matrimonio davanti al giudici civili. Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di una donna stanca del ‘menage’ prediletto dal coniuge. Per i supremi giudici, in questi casi, si puo’ chiedere la separazione con addebito al partner prevaricatore – o lo si puo’ denunciare per lesioni – ma non si possono annullare le nozze nelle quali i rapporti si consumano in modo sessualmente atipico.

Fonte: Ansa

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