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Aggiotaggio manipolativo. Natura giuridica e competenza per territorio – Cassazione Penale, Sentenza 12989/2013

Nella sentenza in rassegna, la Seconda sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il reato di aggiotaggio “manipolativo” (già previsto e punito dall’art. 2637 c.c., ed ora dall’art. 185 TUF) rientra tra i reati eventualmente permanenti, e si consuma nel tempo e nel luogo in cui si concretizza, quale conseguenza della condotta, la rilevante possibilità del verificarsi della sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario (trattandosi di un reato di pericolo concreto, non occorre, infatti, che detto evento naturalistico si verifichi effettivamente).

Ne consegue che, nel caso in cui il reato sia realizzato attraverso operazioni di borsa, la competenza per territorio appartiene al Tribunale del luogo in cui le operazioni di compravendita degli strumenti finanziari si sono perfezionate e sono state rese note, che coincide con quello in cui ha sede la Borsa Italiana s.p.a., gestore del relativo mercato.

Allegato Pdf:
Sentenza n. 12989 udienza del 28 novembre 2011 – depositata il 21 marzo 2013
(Sezione Seconda Penale, Presidente ed estensore A. Esposito, Relatore ed estensore M. Taddei)

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