Amministrativa

Non è possibile assentire la costruzione di infrastrutture di trasformazione mineraria in zona agricola – Consiglio di Stato sentenza 14/05/2013

Le strutture di prima lavorazione possono essere autorizzate in zona agricola in quanto strutture accessorie della cava; di conseguenza, la loro realizzazione può essere autorizzata in quanto sussista il suddetto vincolo di accessorietà, e devono essere rimosse una volta che il vincolo venga meno.
Alla luce di tale presupposto appare legittimo l’operato del Comune il quale, prendendo atto dell’autorizzazione all’attività estrattiva, da un lato ha assentito la realizzazione dei manufatti di cui si tratta, ma a termine, dall’altro, ha rilasciato nuove autorizzazioni, ugualmente a termine, sul presupposto della perdurante operatività della cava.

Infatti il Comune ha autorizzato la realizzazione delle strutture di cui si tratta, apponendo ai relativi provvedimenti un termine finale di efficacia, spirato il quale le stesse dovevano essere rimosse.

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Consiglio di Stato Sezione Quinta Sentenza 14/05/2013
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