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Comunicazione dati Iva: un addio con “post scriptum” nelle istruzioni

L’adempimento esce di scena nel 2016, quando la presentazione della dichiarazione annuale si sgancerà definitivamente da Unico e andrà effettuata entro il mese di febbraio

comunicazione_annualeCambiano le istruzioni della comunicazione dati Iva: le nuove, approvate con provvedimento del 15 gennaio 2015, sono on line sul sito dell’Agenzia. L’avvicendamento è stato necessario dopo il definitivo abbandono del riferimento a un decreto del 2004, sostituito da un altro, del 17 giugno 2014, che detta regole aggiornate in tema di conservazione e “di modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”.

Con l’occasione, ricordiamo che il 2015, per la comunicazione, è l’ultimo anno di vita. Il comma 641 della Stabilità per il 2015 (legge 190/2014), infatti, nell’anticipare all’ultimo giorno di febbraio il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva, ha, di fatto, calato il sipario sull’adempimento comunicativo, necessario solo a quantificare le “risorse proprie” che ogni Paese membro deve versare alla Ue.
È questo il motivo per cui la comunicazione dati Iva ha effetti sostanzialmente diversi da quelli della dichiarazione, ad esempio, non si applicano le sanzioni previste nelle ipotesi di violazione degli obblighi dichiarativi né si può ricorrere al ravvedimento operoso. Resta valida, però, la sanzione amministrativa, da 258 a 2.065 euro, per omessa comunicazione ovvero per invio della stessa con dati incompleti o inesatti. Considerato che non è possibile correggere una comunicazione già presentata, i dati esatti andranno indicati nella dichiarazione annuale.

Quest’anno, dunque, la comunicazione va presentata per l’ultima volta. Deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, da tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nel 2014 non hanno registrato operazioni imponibili o non hanno dovuto effettuare liquidazioni periodiche.
Questo in linea generale, naturalmente con le dovute eccezioni, ad esempio, i contribuenti che, entro il 28 febbraio, presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal modello Unico. A ogni modo, il dettaglio degli esonerati è elencato nelle istruzioni. Nelle stesse si legge, poi, che l’adempimento può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati. In tale ipotesi, questi ultimi, oltre al fatto di dover consegnare al dichiarante, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della comunicazione e l’attestazione di ricevimento dell’Agenzia, devono conservare “copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto” per l’accertamento, cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione (articolo 43, Dpr 600/1973).
Le modalità di conservazione dei documenti informatici, prima regolate dal decreto Mef del 23 gennaio 2004, sono ora disciplinate da un altro decreto, quello del 17 giugno 2014.

Invariati, invece, modello e specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica.

Paola Pullella Lucano, Fiscooggi.it

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