Tributaria

Responsabilità solidale dei coniugi che presentano la dichiarazione dei redditi congiunta

imCon sentenza 27323 del 23 dicembre 2014, la Corte di cassazione, premesso che è di esclusiva competenza dell’Agenzia delle Entrate l’attività di accertamento in senso lato, restando in capo a essa la competenza a svolgere ogni adempimento istruttorio connesso a tale attività, ha stabilito che, in caso di presentazione di dichiarazione congiunta, consentita a coniugi non separati, la notifica dell’avviso di accertamento solo al marito non fa venire meno l’obbligo dell’altro al pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi.
Il fatto
In seguito a un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’ente impositore notificava a una Snc, soci e loro coniugi, distinti avvisi di accertamento, con i quali rideterminava il reddito di impresa e di partecipazione in base all’articolo 39, comma primo, lettera d), Dpr 600/1973, rettificando anche le dichiarazioni Iva (ex articolo 54, Dpr 633/1972).
In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, la Commissione tributaria provinciale ridimensionava la pretesa impositiva, respingendo le altre doglianze (relative all’accertamento parziale, al merito dei rilievi e alla responsabilità solidale dei coniugi), esito che veniva confermato anche in appello.
La Commissione regionale rilevava, tra l’altro:

  • quanto alla contestazione dell’accertamento parziale, secondo la quale nel caso in esame non ricorrevano i presupposti per farvi luogo, che “risulta essere irragionevolmente restrittiva delle facoltà attribuite all’Agenzia delle Entrate“, che ha l’onere di valutare le segnalazioni in suo possesso al fine di adottarle o meno, in tutto o in parte
  • quanto alla responsabilità solidale dei coniugi, che “non possono che confermarsi le conclusioni e motivazioni dell’appellata sentenza“.

L’insistenza della società, anche in sede di legittimità, è attivata in forza di svariati motivi, tra i quali assume preminenza la deduzione di violazione degli articoli 1 del Dpr 917/1986 e 17 della legge 114/1977, nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto legittima l’estensione della responsabilità solidale del coniuge dichiarante in ordine alle maggiori imposte risultanti dagli accertamenti emessi a suo carico, nonché la denunciata violazione degli articoli 41-bis del Dpr 600/1973 e 54 del Dpr 633/1972, in quanto l’accertamento parziale sarebbe praticabile “esclusivamente nei casi in cui l’atto emanando si fondi sull’attività istruttoria compiuta da altri soggetti rispetto all’ufficio procedente“.

Motivi della decisione
Rafforzando la propria linea interpretativa in materia, con l’articolata sentenza 27323/2014, la Corte di cassazione ha respinto tutte le doglianze dei ricorrenti.

Con particolare riferimento al rilievo concernente la ritenuta illegittimità degli avvisi di rettifica, chiarisce che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, al riguardo, che l’articolo 41-bis del Dpr 600/1973, vigente all’epoca dei fatti, prevedeva, al comma 1, che gli uffici delle imposte, “senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertativa“, possono “limitarsi ad accertare … il reddito o il maggior reddito imponibili” (cosiddetto accertamento parziale) qualora “dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di Finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato“. Per effetto di tale disposizione, l’ufficio è legittimato a procedere ad “accertamento parziale”, anche in base agli “elementi segnalati”, come nel caso concreto, dalla Guardia di finanza, per cui il diverso assunto del contribuente si appalesa del tutto erroneo (Cassazione, sentenze 8253/2006 e 6574/2008).

Analoghe considerazioni in tema di Iva. La Corte suprema, infatti, ha chiarito che, per la formazione dei provvedimenti di rettifica parziale, non è necessario né preclusivo che la segnalazione debba provenire da organi esterni poiché, in ogni caso, nella norma (articolo 54, comma 5, Dpr 633/1972) non è ravvisabile un divieto di carattere assoluto senza possibilità di esenzione dalla sua osservanza (Cassazione, pronuncia 12557/2010).

In secondo luogo, il giudice di legittimità dirime anche l’assunzione avanzata dai contribuenti in materia di dichiarazione congiunta, argomentando che è responsabile in solido per la dichiarazione congiunta dei redditi anche la moglie, in quanto la legge 114/1977, all’articolo 17, concede ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, la facoltà di presentare su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, disponendo, altresì, al comma 3, che, nell’ipotesi prevista dal comma 1, la notifica della cartella dei pagamenti dell’imposta sul reddito, iscritta nei ruoli, è eseguita nei confronti del marito, e, al comma 4, che gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente; infine, al comma 5, che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito (Cassazione, sentenza 7612/2014).

Salvatore Servidio, Fiscooggi.it

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