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Configurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 472 del 14/01/2015

Per giurisprudenza costante di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, il controllo sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato all’apprezzamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte dei massimo organo di giustizia amministrativa, al quale non è consentito invadere arbitrariamente il campo dell’attività riservata alla pubblica amministrazione attraverso l’esercizio di poteri di cognizione e di decisione a questa sola spettanti (confr. Cass. civ. sez un. 9 novembre 2011, n. 23302; Cass. civ. sez. un. 15 marzo 1999, n. 137).

In tale prospettiva si è perciò affermato che l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, della Costituzione, è configurabile quando l’indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, sia stata strumentale a una diretta e concreta rivalutazione dell’opportunità e della convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’ente, procedendo a un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa (cfr., Cass. civ. sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19664).

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