Corte Costituzionale

Se l’imputato è irreperibile niente gratuito patrocino per il difensore di ufficio – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 160 del 14/04/2006

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PROCESSO PENALE ” SPESE PROCESSUALI ” DIFENSORE
D’UFFICIO DI IRREPERIBILE ” ESTENSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

E’ manifestamente infondata, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.
117, c. 1, del Testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del
2002), nella parte in cui non estende gli effetti dell’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato previsti dall’art. 107 in favore del difensore di ufficio di
persona irreperibile. La Corte sottolinea in primo luogo che il rimettente pone
in comparazione situazioni disomogenee tra loro, quali l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato (e gli effetti che ad essa conseguono) e la
difesa d’ufficio dell’imputato irreperibile, atteso che la prima ” rispondendo
ad un preciso vincolo costituzionale posto dall’art. 24, comma terzo, cost. ” si
radica sul presupposto della non abbienza. Quindi, mette in evidenza che la
norma impugnata si pone proprio nel solco della garanzia della difesa,
rendendone effettivo l’esercizio tramite l’anticipazione, da parte dello Stato,
degli onorari e delle spese del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile,
al pari di quanto avviene nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, secondo quanto previsto dalla lettera f), c. 3, dell’art. 107 del d.P.R.
n. 115 del 2002.

 


CORTE
COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 160 del 14/04/2006

 (Presidente A.
Marini, Relatore P. Maddalena)


 

RITENUTO CHE

con ordinanza del 23 aprile 2004 (pervenuta alla Corte l’11 marzo 2005), il
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia), “in quanto non estende gli effetti dell’ammissione al gratuito
patrocinio quali previsti e specificati dall’art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 anche in favore del difensore di ufficio di persona irreperibile”;

che il rimettente ” chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di
taluni imputati in ordine ai reati di detenzione illecita di ingenti
quantitativi di sostanze stupefacenti ” rammenta che, all’udienza preliminare
del 30 gennaio 2004, il difensore d’ufficio di un imputato, che “risulta agli
atti come persona irreperibile”, ha eccepito l’incostituzionalità dell’art. 117
del d.P.R. n. 115 del 2002;

che, evidenzia ancora il giudice a quo, l’eccezione muove dalla constatazione
che la disposizione denunciata, inserita nel Titolo III, della Parte III del
citato d.P.R. riguardante la “Estensione a limitati effetti, della disciplina
del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale”, nello
stabilire che l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio di persona
irreperibile siano liquidati nella misura e con le modalità previste dagli
articoli 82 e 84 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, “costringerebbe il
difensore d’ufficio di persona irreperibile alla anticipazione di spese anche
rilevanti, come nella specie, nella quale gli atti del procedimento sono
raccolti in ben quindici volumi”;

che diversa sarebbe invece la posizione dei difensori “degli altri imputati,
ammessi al gratuito patrocinio, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 107 del
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per effetto dell’ammissione al patrocinio alcune
spese sono gratuite ” quali le copie degli atti processuali necessarie per
l’esercizio della difesa ” mentre altre sono anticipate dall’erario”, come
“l’onorario e le spese agli avvocati”;

che, prosegue il rimettente nel dar conto dell’eccezione della parte, il
procedimento penale in corso “costituisce il frutto di attività di ricerca
della prova di notevole spessore e complessità, che ha comportato
l’acquisizione di un ingente quantitativo di atti di indagine, la conoscenza e
il possesso, in copia, dei quali costituisce un evidente diritto della difesa al
fine di consentirle di esplicare pienamente le proprie prerogative”;

che, pertanto, “una lettura costituzionalmente orientata della normativa in
esame dovrebbe consentire di estendere anche al difensore di ufficio di
indagato/imputato irreperibile la disciplina, con relativi benefici, prevista
dall’art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”, evitandosi in tal modo di
equiparare ingiustamente “due situazioni del tutto differenti: l’impossibilità
di presentare istanza da parte del soggetto irreperibile (in quanto, come tale,
non a conoscenza della pendenza a suo carico di procedimento penale) e del suo
difensore (come nel nostro caso) e l’inerzia del soggetto difeso d’ufficio”,
sicchè il “limitato effetto” di cui al Titolo III, della Parte III del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, “dovrebbe anzitutto riguardare non tanto chi,
impossibilitato, non presenti l’istanza, ma chi, pur informato dei benefici,
coscientemente se ne sia disinteressato, almeno fino al momento di pagare il
proprio legale”;

che ” si afferma ancora nell’ordinanza di rimessione ” un’istanza presentata in
questa fase “da difensore di ufficio di persona irreperibile non deve comunque
essere considerata inammissibile ovvero improcedibile, atteso che,
nell’incertezza della disciplina, anche come emergente dall’art. 32 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pare opportuno che il
difensore di indagato/imputato irreperibile presenti richiesta al fine di
ottenere la liquidazione”;

che, evidenzia altresi’ il giudice a quo, il difensore dell’imputato sostiene,
in ordine alla “dubbia costituzionalità dell’art. 117”, che sarebbe violato, in
primo luogo, l’art. 3 Cost., giacchè “la disposizione, irragionevolmente,
darebbe luogo ad una disparità di trattamento, qualora gli assistiti versino in
una condizione di non abbienza, tra il difensore d’ufficio di persona
irreperibile e il difensore d’ufficio di persona reperibile; solo questo ultimo,
infatti, verrebbe a godere del più ampio regime della gratuità e
dell’anticipazione delle spese, differendo la sua posizione, rispetto
all’ammesso al solo rimborso e liquidazione, esclusivamente sulla base di una
situazione di fatto, quale è la reperibilità del proprio assistito, che
dovrebbe essere irrilevante, visti i fini, sopra evidenziati, della legge in
esame”;

che sussisterebbe, inoltre, la lesione dell’art. 24 Cost., poichè “il diritto
di difesa, garantito a tutti [ ] e, in particolare ai non abbienti, con appositi
istituti, dallo stesso articolo al suo terzo comma, risulta leso nella sua
effettività in quanto il difensore della persona irreperibile è costretto a
sopportare anticipatamente le spese processuali; anticipazione che puo’
richiedere, al fine di ricorrere a taluni strumenti difensivi (quali, ad
esempio, una consulenza tecnica, un’indagine investigativa, un numero
consistente di copie) un onere rilevante, talvolta difficilmente sostenibile,
limitativo dell’agire del difensore”;

che cio’ troverebbe conferma anche in quanto sostenuto dalla giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 194 del 1992), secondo cui “ove sia riconosciuta
dall’ordinamento una situazione soggettiva azionabile in giudizio od uno
strumento processuale di tutela, il soggetto non abbiente non puo’ di fatto
esserne escluso perchè sprovvisto dei mezzi per agire e difendersi”, dovendosi
annoverare, fra tali mezzi, “quelli di natura finanziaria”. Nè, peraltro,
potrebbe addursi che l’anticipazione delle spese al difensore d’ufficio di
persona irreperibile comporti un aumento degli oneri a carico dello Stato; anzi,
tali oneri verrebbero a diminuire “qualora vengano utilizzati servizi resi
direttamente da uffici pubblici invece di servizi forniti da privati (si pensi,
ad esempio, alle fotocopie di atti processuali)”;

che, infine, vi sarebbe la violazione dell’art. 111 Cost., in base alle stesse
“argomentazioni sin qui esposte” e, segnatamente, in forza di quelle che fanno
“riferimento alla impossibilità, di fatto, per la difesa, soprattutto in
procedimenti penali, quali quello in esame, particolarmente complessi e corposi,
di accedere ai necessari mezzi per approntare una difesa tecnicamente adeguata”;

che, cosi’ richiamata l’eccezione sollevata dal difensore d’ufficio
dell’imputato irreperibile, il giudice a quo sostiene che il procedimento
dinanzi ad esso pendente non possa “essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale sopra prospettata”,
non potendo essere accolta l’istanza del difensore dell’imputato di essere
ammesso al patrocinio a spese dello Stato per conto del proprio assistito, “in
quanto l’art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevede soltanto, in favore
dell’imputato, l’estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio
a spese dello Stato prevista per il processo penale, e non anche l’ammissione al
detto patrocinio”;

che tuttavia ” osserva il rimettente ” cio’ comporterebbe “la gravosa
conseguenza che al difensore dell’imputato irreperibile vengono liquidati
l’onorario e le spese del procedimento da esso anticipati, soltanto a
conclusione del procedimento, mentre il difensore di imputato reperibile
usufruisce per contro gratuitamente delle copie degli atti processuali
necessarie per l’esercizio del diritto di difesa, e allo stesso vengono
anticipate dall’erario anche l’onorario e le altre spese ” non gratuite ” da
quest’ultimo sostenute”;

che, dunque, la questione ” si argomenta infine nell’ordinanza di rimessione ”
sarebbe non manifestamente infondata, in quanto “non si giustifica il diverso e
peggiore trattamento dell’imputato irreperibile rispetto all’imputato
reperibile, atteso che l’irreperibilità, considerata dall’art. 159 c.p.p., ha
natura processuale, e si verifica tutte le volte in cui l’autorità procedente,
dopo avere eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta alla individuazione
della residenza o della dimora effettiva dell’imputato; impossibilità che
quindi non puo’ imputarsi tout court all’imputato, o ad una volontà subdola di
lui, ragion per cui non si giustifica il trattamento in peius previsto dall’art.
117 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nei confronti del detto imputato irreperibile
rispetto all’imputato reperibile”;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità
ovvero per la non fondatezza della sollevata questione;

che, ad avviso della difesa erariale, il rimettente sembrerebbe prospettare una
questione “in via astratta e preventiva”, giacchè non risulterebbe che il
difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile “abbia chiesto il rilascio
gratuito delle copie degli atti vedendosi opporre un rifiuto”;

che, in ogni caso, l’Avvocatura sostiene che la prospettazione del giudice a quo
sovrapporrebbe “istituti diversi (volti a soddisfare esigenze diverse)” e cioè
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la difesa d’ufficio,
confondendo cosi’ “situazioni differenti quali la non abbienza e l’irreperibilità”;

che, peraltro, sarebbe incongrua la stessa comparazione che viene operata non
già tra le situazioni, comunque disomogenee, della “persona non abbiente” e
della “persona irreperibile”, ma tra il “difensore di imputato ammesso al
patrocinio a spese dello Stato” e il “difensore di imputato irreperibile”, non
essendo il difensore “il destinatario della tutela di cui all’art. 24 Cost.”;

che, infine, quanto alla dedotta violazione dell’art. 111 Cost., essa non
sarebbe “minimamente” argomentata.

Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), “in quanto non estende gli effetti
dell’ammissione al gratuito patrocinio quali previsti e specificati dall’art.
107, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 anche in favore del difensore di ufficio di
persona irreperibile”;

che, ad avviso del rimettente, non troverebbe giustificazione “il diverso e
peggiore trattamento dell’imputato irreperibile rispetto all’imputato
reperibile, atteso che l’irreperibilità, considerata dall’art. 159 c.p.p., ha
natura processuale” e “non puo’ imputarsi tout court all’imputato, o ad una
volontà subdola di lui”;

che, peraltro, il giudice a quo, nell’aderire alle ragioni che sorreggono
l’eccezione di incostituzionalità proposta, nel corso dell’udienza preliminare,
dal difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile che è chiamato a giudicare,
precisa che:

– sarebbe violato l’art. 3 Cost., giacchè “la disposizione, irragionevolmente,
darebbe luogo ad una disparità di trattamento, qualora gli assistiti versino in
una condizione di non abbienza, tra il difensore d’ufficio di persona
irreperibile e il difensore d’ufficio di persona reperibile; solo quest’ultimo,
infatti, verrebbe a godere del più ampio regime della gratuità e
dell’anticipazione delle spese, differendo la sua posizione, rispetto
all’ammesso al solo rimborso e liquidazione, esclusivamente sulla base di una
situazione di fatto, quale è la reperibilità del proprio assistito, che
dovrebbe essere irrilevante, visti i fini, sopra evidenziati, della legge in
esame”;

– sussisterebbe contrasto con l’art. 24 Cost., poichè “il diritto di difesa,
garantito a tutti [ ] e, in particolare ai non abbienti, con appositi istituti,
dallo stesso articolo al suo terzo comma, risulta leso nella sua effettività in
quanto il difensore della persona irreperibile è costretto a sopportare
anticipatamente le spese processuali; anticipazione che puo’ richiedere, al fine
di ricorrere a taluni strumenti difensivi (quali, ad esempio, una consulenza
tecnica, un’indagine investigativa, un numero consistente di copie) un onere
rilevante, talvolta difficilmente sostenibile, limitativo dell’agire del
difensore”;

– sarebbe, infine, leso l’art. 111 Cost., per le stesse “argomentazioni sin qui
esposte” e, segnatamente, alla luce di quelle che fan

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