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Riliquidazione indennità integrativa speciale sulla buonuscita ex L. 87/94 – Consiglio di Stato, Sentenza n. 3552/2011

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 3552 del 13/06/2011

FATTO

La ricorrente è ex dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione. Lamenta l’erroneo computo, da parte dell’INPDAP, dell’indennità integrativa speciale sull’indennità di buonuscita che hanno percepito.

Sostiene, infatti, che il calcolo effettuato dall’I.N.P.D.A.P. sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 1 della L. 29 gennaio 1994, n. 87, giacché le sarebbe stato attribuito soltanto l’80% del 60% dell’indennità integrativa speciale (e cioè il 48%), e non la quota del 60% prevista dal legislatore.

Il suo diritto si desumerebbe dal dato testuale dell’art. 1 della L. n. 87/94 secondo cui la quota del 60% dell’indennità integrativa speciale “viene computata … nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita”; a sua volta la base di calcolo sarebbe costituita dalla base contributiva pari all’80% dello stipendio e degli altri emolumenti utili (art. 38 D.P.R. n. 1032/73): ne conseguirebbe il diritto alla percezione dell’intero 60% dell’indennità integrativa speciale senza altri abbattimenti.

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso.

La ricorrente reitera le richieste formulate in primo grado.

Si è costituito in giudizio l’I.N.P.D.A.P. sostenendo l’infondatezza del ricorso.

All’udienza del 10 maggio 2001 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La sezione non può che confermare quanto di recente riaffermato con la sentenza 18 agosto 2010, n. 5870.

Non può essere condivisa l’argomentazione di parte ricorrente relativa al fatto che l’applicazione della “doppia decurtazione” (l’80% del 60% dell’indennità integrativa speciale e non la quota del 60% prevista dal legislatore) sortirebbe l’effetto di riconoscere al lavoratore interessato una frazione di i.i.s. sul computo dell’indennità di buonuscita di ammontare estremamente esiguo, pari ad appena il 48 per cento dell’indennità integrativa speciale in godimento.

Al riguardo deve osservarsi, anzitutto, che l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla previsione di cui all’art. 1 della legge n. 87 del 1994 ha ritenuto che esso abbia operato un contemperamento normativo sostanzialmente equilibrato e non irragionevole per la parte in cui sancisce la computabilità non integrale dell’i.i.s. ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita (in tal senso, ex plurimis, cfr: Corte Cost., sent. 31 marzo 1995, n. 103).

Si deve osservare inoltre, in proposito, che stessa Corte ha ascritto al “diritto vivente” il principio secondo cui ai dipendenti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 87/1994, sia riconosciuta, in sede di indennità di buonuscita, una frazione pari al 48 per cento (e cioè dell’80 % del 60%) della indennità integrativa speciale, e che una siffatta lettura sistematica non risulti ex se violativa dei precetti di cui agli articoli 3, 36 e 38, Cost. (in tal senso: Corte cost., sent. 27 marzo 2003, n. 87).

Si ritiene di richiamare, infine, anche, il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo cui la valutazione della congruità della retribuzione ai fini dell’art. 36, Cost. (nell’ottica dell’assimilazione fra l’indennità di buonuscita ed una sorta di “retribuzione differita”) deve essere effettuata con riguardo alla globalità della stessa e non alle sue singole componenti, e secondo cui l’indennità di buonuscita e gli altri trattamenti analoghi, avendo anche funzione previdenziale, devono essere disciplinati secondo i criteri della solidarietà sociale e del pubblico interesse a che sia garantita, per far fronte agli eventi indicati nell’art. 38, comma 2, Cost., la corresponsione di un “minimum” la cui determinazione è riservata alla competenza del legislatore, il quale nell’operare le sue scelte discrezionali deve tenere conto anche delle esigenze della finanza pubblica (in tal senso: Corte Cost., sent. 12 marzo 1994, n. 91).

Sotto tale aspetto, il Collegio osserva come l’odierna appellante non abbia addotto alcun elemento concreto onde poter affermare che la richiamata modalità di computo dell’i.i.s. ai fini del computo dell’indennità di buonuscita abbia sortito l’effetto di comportare l’attribuzione di un trattamento nel suo complesso irragionevolmente esiguo e pertanto violativo – nelle sue modalità determinative – dei richiamati canoni costituzionali.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso in appello va, in conclusione, respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Quanto alle spese del presente grado di giudizio, sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità della controversia, per disporne, tra le parti in causa, la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/06/2011

 

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