Civile

Incidenti in gita, la scuola e’ responsabile – Cassazione Civile, Sentenza n. 1769/2011

Un istituto scolastico deve sempre garantire la massima sicurezza per gli alunni, anche quando questi sono in gita scolastica. Lo si evince da una sentenza con cui la Terza Sezione Civile ha accolto in parte il ricorso di una ragazza rimasta totalmente invalida a seguito di lesioni riportate in un incidente avvenuto durante una gita scolastica a Firenze. La giovane, all’epoca dei fatti (marzo 1998) sedicenne, frequentava un istituto tecnico a Udine, e, mentre era in gita nel capoluogo toscano, era caduta da una terrazza non protetta da parapetti, che aveva raggiunto con un compagno, con il quale aveva prima fumato uno spinello: la ragazza era dunque precipitata nel vuoto da un’altezza di 12 metri. Dopo il fatto aveva chiesto un risarcimento danni al Ministero della Pubblica Istruzione, alla scuola stessa, alla societa’ che gestiva l’albergo e ai genitori del compagno che, a suo dire, le aveva passato lo spinello: sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Trieste avevano rigettato i ricorsi, ma ora, dopo la pronuncia della Cassazione, i giudici triestini dovranno riesaminare il caso in sede di appello bis. La Suprema Corte, infatti, con la sentenza 1769 ha rilevato che esiste per la scuola “l’obbligazione contrattuale di garantire l’incolumita’ dell’alunno dinanzi alla scelta di una struttura alberghiera e, dunque, il personale accompagnatore avrebbe dovuto rilevare, “con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilita’” alla terrazza non protetta, “per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze.

Infatti, “poiche’ l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumita’ dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni – si legge nel principio di diritto sancito dalla Corte – all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilita’ dell’evento lesivo ad una sequenza casuale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche”. Anche per quanto riguarda la struttura alberghiera, la Corte d’Appello di Trieste dovra’ riesaminare la questione, poiche’ la Cassazione ha ritenuto “non corretta l’esclusione di responsabilita’ dell’albergatore gestore dell’edificio”, poiche’ la terrazza dava direttamente sul vuoto, senza protezione e illuminazione “ed anzi con una vera e propria insidia verso il margine esterno”. Per quanto riguarda infine la chiamata in causa dei genitori del compagno di classe della ragazza ferita, gli ‘ermellini’ hanno escluso la loro responsabilita’, “nonostante la confessione del loro figlio” sul passaggio dello spinello “per carenza di prova adeguata sulle circostanze di fatto”, dato anche “l’esito negativo degli esami tossicologici”.

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