Norme & Prassi

I tassi di riferimento ai fini della legge sull’usura. (Dm Tesoro 22.3.2002 Gu 76 30.3.2002)

Salgono all’8,34%, dall’8,26% del trimestre precedente, i
tassi considerati usurari sui mutui casa. àˆ quanto risulta dai dati relativi
alla rilevazione dei tassi di interesse globali medi ai sensi della legge
sull’usura per il periodo di applicazione 1 aprile-30 giugno 2002, e pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30-3-2002 In salita, dal 14,95% al 15,63%,
anche i tassi considerati usurari per i crediti personali ed altri finanziamenti
alle famiglie effettuati dalle banche; e così per le aperture di credito nel
conto corrente i tassi passano dal 18,06 al 18,59% fino a 5.000 euro

 

DECRETO 22 marzo 2002
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell’applicazione
della legge sull’usura.

 

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, in base al quale "il
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei
cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai
sensi degli articoli 106 e107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa
natura";

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2001, recante la
"classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli
intermediari finanziari";

Visto da ultimo il proprio decreto del 14 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2001 e, in particolare,
l’articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia e all’Ufficio
italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1 ottobre
2001-31 dicembre 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura" emanate
dalla Banca d’Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del
decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.
195 del 23 agosto 2001) e dall’Ufficio italiano dei cambi nei confronti
degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui
all’articolo 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in
base al quale "a decorrere dal 1 gennaio 1999 […] la Banca d’Italia
determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della
cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) […] al
fine dell’applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio
quale parametro di riferimento"; Vista la rilevazione dei valori medi
dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari
finanziari con riferimento al periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001 e
tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura
sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso
ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l’attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni
e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilità 
del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell’articolo 2
della legge n. 108/1996 rientra nell’ambito di responsabilità  del vertice
amministrativo; Sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Articolo 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo
2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1
ottobre 2001-31 dicembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in
allegato (allegato A). 2. I tassi non sono comprensivi della commissione
di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è
riportata separatamente in nota alla tabella.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione degli interessi
usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo

1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all’articolo 1
del presente decreto devono essere aumentati della metà .

Articolo 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in
ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile
la tabella riportata in allegato (allegato A). 2. Le banche e gli
intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di
cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai
criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura" emanate
dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi. 3. La Banca
d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1
gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del
Ministero del tesoro del 20 settembre 2001. Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

OPERAZIONI

CLASSI DI IMPORTO
in unità di euro

TASSI MEDI
(su base annua)

– APERTURA CREDITO
IN CC
Fino a 5.000
Oltre 5.000

12,39%
9,70%

– ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DA BANCHE
Fino a 5.000
Oltre 5.000

8,06%
6,80%

FACTORING Fino a 5.000
Oltre 5.000

7,65%
6,75%

CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI
ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE
 

10,42%

– ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI
PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON
BANCARI
Fino a 5.000
Oltre 5.000

20,03%
16,18%

– PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO
DELLO STIPENDIO
Fino a 5.000
Oltre 5.000

19,45%
12,43%

LEASING FINO A 5.000
FINO A 25.000
FINO A 50.000
OLTRE 50.000

14,67%
10,23%
8,71%
6,64%

– CREDITO FINALIZZATO ALL’ ACQUISTO
RATEALE
FINO A 1.500
FINO A 5.000
OLTRE 5.000

20,88%
15,57%
11,71%

MUTUI  

5,56%

 
   

 

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