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Sentenza
n. 3735 del 25 febbraio 2004
(Sezione Prima Civile – Presidente A. Saggio – Relatore F.A. Genovese)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
Il signor L.
M. ricorreva, davanti al Giudice di Pace di Clusone per l’annullamento
dell’ordinanza ingiunzione, emessa dalla Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di Bergamo che, per la contestata violazione dell’art. 21, commi 1,
4 e 5, del codice della strada in quanto, senza il nulla osta dell’ente
proprietario, aveva installato un <trabattello> mobile sulla sede stradale,
al fine di tinteggiare la parte esterna di un immobile, riducendo la
larghezza della carreggiata a meno di metri 5,60 gli aveva inflitto la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 2.224.000.
2.
Il Giudice di
pace accoglieva il ricorso.
3.
La Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo ricorreva per cassazione,
affidando l’impugnazione ad un unico motivo di doglianza. L’intimato non ha
svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con l’unico
motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 21, 203 e 205 del codice della strada e degli artt. 22 e 23
della legge n. 689 del 1991, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ.) la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo
deduce che il ricorso, proposto davanti al Giudice di Pace, doveva essere
dichiarato improcedibile “atteso che il contesto contravvenzionale era stato
già definito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
applicata con l’ordinanza prefettizia poi annullata, come risulta dalla
ricevuta di versamento postale dell’B febbraio 2000” . Dall’art. 203 del
codice stradale si evincerebbe che il contravventore potrebbe, in via
alternativa, o pagare in misura ridotta ovvero proporre ricorso al Prefetto.
Pertanto, avendo l’utente della strada prestato acquiescenza all’operato
della Pubblica Amministrazione, con il dare esecuzione al pagamento della
sanzione, il contravventore non avrebbe potuto proporre ricorso davanti al
Giudice di pace, e la pronuncia di quest’ultimo sarebbe, conseguentemente,
nulla.
2.
Il ricorso è
infondato.
La Prefettura ricorrente, contumace nel giudizio di primo grado, svoltosi
davanti ala Giudice di Pace di Clusone, eccepisce in questa sede, per la
prima volta, e chiede di provare, mercè l’allegazione di documento idoneo,
la circostanza di fatto relativa all’inammissibilità dell’opposizione
proposta dal trasgressore avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto, in
ragione dell’avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento
impugnato; circostanza che non ha formato oggetto di dibattito processuale.
Tale documento, del tutto nuovo, ingresso nel giudizio di Cassazione il
rapporto processuale di primo merito, in ordine al quale questa Corte non
puo’ più statuire. Infatti, l’art. 372 cod. proc. civ. consente l’esame di
nuove prove solo in ordine all’ammissibilità del ricorso e del
controricorso ed “alla nullità della sentenza”, che con formula contratta
non richiama pienamente il motivo di cassazione di cui all’art. 360, primo
comma, n. 4, il quale riguarda la “nullità della sentenza o del
procedimento”.
Da tempo ormai questa Corte si è attestata sulla posizione in base alla
quale “le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372
cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di
legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto, per
mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si
estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi
del procedimento” (in tal senso, solo da ultime, Cassazione nn. 2586 e 18136
del 2002, 1650 del 2001, 486 del 1999) . Tale posizione non è stata neppure
presa in considerazione nel ricorso che, percio’, non ha introdotto alcun
argomento per superarla.
2.
1. Tuttavia,
quand’anche non bisognosa di documentazione perchè autosufficiente,
l’affermazione, contenuta nel ricorso, riguardante l’avvenuto pagamento da
parte del trasgressore della sanzione amministrativa inflitta dal Prefetto
con l’ordinanza ingiunzione, non puo’ dar luogo alla lamentata violazione di
legge e non comporta le conseguenze sollecitate dal ricorrente.
Infatti, la prescrizione dell’art. 203 del codice stradale, la quale impone
che il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della
violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o
dalla notificazione, solo “qualora non sia stato effettuato il pagamento”,
attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e
riguarda il pagamento in misura ridotta, non riguarda cioè la fase
successiva alla adozione dell’ordinanza ingiunzione del Prefetto ed il
conseguente pagamento della sanzione irrogata con tale provvedimento. Tale
disposizione, per essere estranea al piano processuale, quale è stabilito
dal successivo art. 205 cod. strad., non puo’ essere invocata per chiedere
(ed ottenere) la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Peraltro, questa Corte ha già affrontato e risolto il problema
dell’interesse sostanziale del trasgressore ad impugnare la decisione
amministrativa con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa,
nonostante il pagamento cautelativo di’ quanto ingiunto.
Con la sentenza n. 4886 del 1989 si era già stabilito che il pagamento
della somma portata dall’ordinanza ingiunzione, potendo ricollegarsi alla
volontà dell’intimato di sottrarsi all’esecuzione forzata esperibile in
base a detto provvedimento (il quale è titolo esecutivo e la cui efficacia
non è di regola sospesa dalla opposizione) , non comporta di per sè
acquiescenza, nè incide sull’interesse ad insorgere avverso il
provvedimento medesimo, con il rimedio contemplato dall’art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
Tale principio è stato poi ripreso dalla sentenza della Cassazione n. 14845
del 2000, a tenore della quale il pagamento della somma portata
dall’ordinanza ingiunzione tanto se intervenga prima che dopo la notifica di
questa , potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di sottrarsi
all’esecuzione forzata, di evitare la confisca del bene in sequestro o di
ottenerne la restituzione, non comporta di per sè acquiescenza nè incide
sull’interesse a proporre opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge
n. 689 del 1981.
In coerenza con tale parallelo interesse del trasgressore, la Cassazione ha
riconosciuto alla stessa Amministrazione la possibilità di intervenire
sull’ordinanza ingiuntiva anche dopo l’avvenuto pagamento da parte
dell’interessato. Secondo la sentenza n. 2761 del 2003, di questa stessa
Corte, sino a quando non sia intervenuto il giudicato a seguito
dell’opposizione proposta dall’ingiunto avverso l’ordinanza ingiunzione,
l’Amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, puo’ procedere
alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla
correzione degli eventuali errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare
una nuova ordinanza ingiunzione emendata da detti vizi e/o errori, e cio’
puo’ fare anche nel caso in cui l’ingiunto abbia già pagato la somma
indicata con il primo provvedimento.
Il ricorso dell’Amministrazione, pertanto, va rigettato.
3.
Non avendo
l’intimato svolto attività difensiva, non v’è materia per provvedere sulle
spese di questa fase.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso. |
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