Norme & Prassi

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53


Il Consiglio dei Ministri del 21 maggio
2004 ha approvato un decreto legislativo sull’alternanza scuola – lavoro, in
attuazione della legge delega n. 53 del 2003.
Possono avvalersi di questo percorso formativo gli studenti che abbiano tra i 15
e i 18 anni di età, che frequentano il sistema dei licei o il sistema
dell’istruzione e formazione professionale. Questi percorsi in alternanza scuola
– lavoro vengono attuati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica
per assicurare ai giovani oltre che le conoscenze di base anche la possibilità
di sperimentare le proprie vocazioni e attitudini per una scelta più
consapevole rispetto ai percorsi successivi. A questo scopo sono previste
apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche formative e le imprese, le
camere di commercio, gli enti pubblici o privati, inclusi quelli del cosiddetto
“terzo settore”. L’organizzazione didattica sarà di conseguenza volta ad
alternare periodi di formazione in aula a periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro. I periodi di apprendistato potranno essere svolti anche in
tempi diversi da quelli fissati dal calendario dei lavori. Previste inoltre due
figure di tutor: un tutor interno alla scuola e un tutor esterno, designato dai
soggetti che ospitano gli studenti per i periodi di esperienza pratica.
L’istituzione scolastica rilascerà una certificazione supplementare che attesti
le competenze acquisite dallo studente e spendibili sul mercato del lavoro.
Il provvedimento deve ora andare all’esame delle Camere e della Conferenza
Unificata.
 

 

Vedi anche:



– Tutti a scuola fino a 18 anni. Approvati oggi in via preliminare altri due
decreti legislativi in attuazione della riforma sulla scuola

 


Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali
relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28
marzo 2003, n.53

 

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;


VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";


VISTA la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione";


VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega al Governo in materia di
occupazione e del mercato del lavoro";


VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;


VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1997, n.297 e successive modificazioni;


VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e, in particolare,
l’articolo 21;


VISTA la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme in materia di promozione
dell’occupazione;


VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;


VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2003;


SENTITE le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;


ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta del ;


ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 2003;


VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2003;

Su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
delle attività produttive, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro per la funzione pubblica;


EMANA

Il seguente decreto
legislativo:

Art. 1


Ambito di applicazione

1.       

Il presente decreto
disciplina l’alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della
formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani,
oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età,
nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno
dodici anni, possono svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di studio e di lavoro.

2.       

I percorsi in alternanza
sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con
le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3.       

Rimane ferma la
possibilità, per gli studenti del secondo ciclo, di acquisire crediti formativi
attraverso la partecipazione ad esperienze formative collegate al mondo del
lavoro, ivi compresi i tirocini di orientamento e formazione.


4.       

Le istituzioni scolastiche o formative definiscono i criteri per offrire al più
ampio numero di studenti la possibilità di frequentare i percorsi in alternanza
nei limiti delle risorse assegnate di cui all’articolo 8
.


5.       

Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione
e istruzione militare.

Art. 2


Finalità
dell’alternanza

1.       

Nell’ambito del sistema
dei licei e del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, la
modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai
bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti
finalità :

a.       

attuare modalità di
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

b.       

arricchire la formazione
acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;

c.       

favorire l’orientamento
dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali;

d.       

realizzare un organico
collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e
la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui
all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi;

e.       

correlare l’offerta
formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

2.       

Ai fini dello sviluppo,
nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all’articolo 1 che
rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del
monitoraggio e della valutazione del sistema dell’alternanza scuola lavoro è
istituito, a livello nazionale, un apposito Comitato, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle attività produttive,
d’intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito assicurando la
rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati e delle Parti sociali,
rapp

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