Attualità

Antiriciclaggio già attivo in studio. Una circolare del Consiglio nazionale ragionieri chiarisce gli adempimenti in vigore


Per i professionisti le norme
antiriciclaggio non sono tutte a impatto ritardato. Ragionieri, dottori
commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai e revisori contabili,
infatti, sono tenuti da subito a comunicare al ministero dell’Economia e delle
finanze le violazioni antiriciclaggio di cui si abbia notizia e a collaborare in
modo attivo con le autorità. Questi obblighi non sono dunque subordinati
all’emanazione di regolamenti attuativi del decreto legislativo 56/2004. Lo
ricorda il Consiglio nazionale dei ragionieri, con la circolare 11/2004. Nella
circolare vengono infatti distinte le incombenze previste all’articolo 3 del
decreto 56 ” identificazione della clientela, registrazione e conservazione dei
dati e segnalazione delle operazioni sospette, che solo in futuro dovranno
essere eseguite ” rispetto agli obblighi previsti dall’articolo 7, commi 1 e 4,
già in vigore. I professionisti sono dunque vincolati a comunicare al ministero
dell’Economia e delle finanze le violazioni alle limitazioni dell’uso del
contante e dei titoli al portatore, sancite dall’articolo • della legge 197/91,
di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Secondo il
Comitato antiriciclaggio ” ricorda la circolare dei ragionieri ” «il termine
"infrazioni", utilizzato nell’articolo 1, non ha un significato meramente
tecnico, ma va inteso "nel senso di ipotesi suscettibili, sulla base degli
elementi conoscitivi in possesso dei soggetti richiamati dalla legge, di dar
luogo ad infrazione"». Inoltre, i professionisti devono prestare collaborazione
attiva nei confronti dell’Uic (articolo 7, comma 4), pena la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 25mila euro. In particolare, i professionisti
devono riferire, entro 30 giorni, le notizie acquisite durante l’attività e
«nei limiti delle loro attribuzioni, circa l’infrazione del divieto di
trasferimento di somme in contanti o titoli al portatore superiori a 12.500 euro
senza l’intervento di intermediari abilitati. I professionisti sono sin d’ora
tenuti, per esempio, a comunicare la mancata indicazione della clausola di non
trasferibilità sugli assegni per importi superiori ai limiti antiriciclaggio o
la mancata indicazione del beneficiario, o la movimentazione di libretti con
saldo superiore al limite. Il differimento degli obblighi previsto all’articolo
8 del decreto legislativo 56/04 sembra infatti riferirsi solo agli obblighi di
identificazione, registrazione e segnalazione, che richiedono modalità
attuative e istruzioni procedurali, mentre non c’è rinvio per gli altri
precetti. L’articolo 3, comma 2, e l’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo si riferiscono, nel prevedere l’esigenza di emanare regolamenti,
rispettivamente, a «contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi di cui al
presente articolo» e alle «norme per l’individuazione delle operazioni di cui
all’articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati alle
lettere S) e T) dell’articolo 2», cioè i professionisti. Non esiste un generale
rinvio dell’applicabilità di tutti gli oneri previsti dal provvedimento a una
data successiva alla sua entrata in vigore, bensi’ un differimento temporale
solo di alcuni specifici obblighi. Dunque, le precisazioni contenute nella
circolare del Consiglio nazionale dei ragionieri ” peraltro avallate dalla
posizione del dipartimento del Tesoro interpellato ad hoc ” appaiono
incontrovertibili. La circolare, tuttavia, non prende posizione sugli obblighi
subordinati ai provvedimenti attuativi, che costituiscono la parte più gravosa
delle norme antiriciclaggio: qual è il ruolo degli Ordini nelle procedure di
segnalazione, chi dovrà tenere l’archivio unico informatico (basterà essere
abilitato all’esercizio della professione oppure occorrerà l’effettivo
esercizio della stessa), l’archivio potrebbe essere affidato a terzi fornitori
di servizio? Temi tutti sui quali le categorie professionali dovranno affrontare
a breve una profonda riflessione per proporre al legislatore spunti per una
ponderata formulazione dei regolamenti.

 


Luigi Ferrajoli

Fonte:

www.ilsole24ore.it

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