Corte Costituzionale

Pubblico Impiego. Il reclutamento non ammette il ‘concorso-corsò riservato. Corte Costituzionale, Sentenza n. 205 del 06/07/2004

Il concorso è la
modalità prioritaria per l’ingresso nella pubblica amministrazione, in quanto
in grado di garantire efficienza e buon andamento senza sacrificare pero’ il
diritto di tutti i cittadini all’accesso agli uffici pubblici. Lo ha ribadito la
Corte di Cassazione con la sentenza in esame che, su ricorso della Presidenza
del Consiglio, ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1 e 2 della Legge della
regione Valle d’Aosta n. 23/2002, rifacendosi ad un orientamento ormai
consolidato presso la sua giurisprudenza (per ultima la sentenza n. 34/2004.

Le norme
contestate, a parere della Consulta, sono illegittime in quanto pur non dando
luogo a progressioni di carriera, tuttavia prevedono una procedura di
corso-concorso totalmente riservata a personale già in servizio e alle
dipendenze dell’amministrrazione regionale e non reclutato, a suo tempo,
mediante pubblico concorso

 


Corte Costituzionale, Sentenza n. 205 del 06/07/2004

 


Presidente                 ZAGREBELSKY 
  Relatore                   MARINI

Udienza
Pubblica del   09/03/2004      Decisione del            05/07/2004


Deposito del               06/07/2004      

 

Ricorsi in via principale   12/2003  

 

 


 

 




REPUBBLICA ITALIANA

 


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

– Gustavo                ZAGREBELSKY Presidente

 

– Valerio                 ONIDA         Giudice

 

– Carlo                   MEZZANOTTE          "

 

– Fernanda              CONTRI                 
"

 

– Guido                   NEPPI MODONA        "

 

– Piero Alberto         CAPOTOSTI             "

 

– Annibale              
MARINI                   "

 

– Franco                
BILE                       "

 

– Giovanni Maria      FLICK                    
"

 

– Francesco   AMIRANTE              "

 


Ugo                            DE SIERVO                    "

 


Romano                     VACCARELLA                 "

 

– Paolo                   MADDALENA           
"

 


– Alfonso                QUARANTA              "


ha pronunciato la
seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle
d’Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del
Dipartimento delle politiche del lavoro dell’Amministrazione regionale),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31
gennaio 2003, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2003 ed iscritto al n. 12
del registro ricorsi 2003.

 


    Visto
l’atto di costituzione della Regione Valle d’Aosta;

 


    udito
nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore
Annibale Marini;

 


    uditi
l’avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle
d’Aosta.

 


Ritenuto in fatto

 

    1.” Con
ricorso notificato alla Regione Valle d’Aosta in data 31 gennaio 2003 e
depositato in data 10 febbraio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 1 e 2 della legge
della Regione Valle d’Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di
personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell’Amministrazione
regionale).

 

    2.” 
L’articolo 1 della citata legge regionale prevede l’inquadramento nel ruolo
unico regionale del personale assunto con contratti di lavoro di natura
privatistica, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento delle politiche del
lavoro dell’Amministrazione regionale.

 

    Il successivo
articolo 2 dispone che il previsto inquadramento avvenga per mezzo di
corsi‑concorso riservati a coloro i quali abbiano in essere il suddetto rapporto
di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni e siano in possesso dei
titoli di studio indicati dalla stessa norma.

 

    Le
disposizioni sopra richiamate sono oggetto di censura proprio in quanto
utilizzano, ai fini dell’immissione in ruolo, una “procedura interna riservata
per il cento per cento a personale già in servizio”.

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