Pubblico Impiego. Il reclutamento non ammette il ‘concorso-corsò riservato. Corte Costituzionale, Sentenza n. 205 del 06/07/2004
Il concorso è la
modalità prioritaria per l’ingresso nella pubblica amministrazione, in quanto
in grado di garantire efficienza e buon andamento senza sacrificare pero’ il
diritto di tutti i cittadini all’accesso agli uffici pubblici. Lo ha ribadito la
Corte di Cassazione con la sentenza in esame che, su ricorso della Presidenza
del Consiglio, ha dichiarato incostituzionali gli artt. 1 e 2 della Legge della
regione Valle d’Aosta n. 23/2002, rifacendosi ad un orientamento ormai
consolidato presso la sua giurisprudenza (per ultima la sentenza n. 34/2004.
Le norme
contestate, a parere della Consulta, sono illegittime in quanto pur non dando
luogo a progressioni di carriera, tuttavia prevedono una procedura di
corso-concorso totalmente riservata a personale già in servizio e alle
dipendenze dell’amministrrazione regionale e non reclutato, a suo tempo,
mediante pubblico concorso
Corte Costituzionale, Sentenza n. 205 del 06/07/2004
Presidente ZAGREBELSKY
Relatore MARINI
Udienza
Pubblica del 09/03/2004 Decisione del 05/07/2004
Deposito del 06/07/2004
Ricorsi in via principale 12/2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
– Valerio ONIDA Giudice
– Carlo MEZZANOTTE "
– Fernanda CONTRI
"
– Guido NEPPI MODONA "
– Piero Alberto CAPOTOSTI "
– Annibale
MARINI "
– Franco
BILE "
– Giovanni Maria FLICK
"
– Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Romano VACCARELLA "
– Paolo MADDALENA
"
– Alfonso QUARANTA "
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Valle
d’Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di personale del
Dipartimento delle politiche del lavoro dell’Amministrazione regionale),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31
gennaio 2003, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2003 ed iscritto al n. 12
del registro ricorsi 2003.
Visto l’atto di costituzione della Regione Valle d’Aosta;
udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore
Annibale Marini;
uditi l’avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle
d’Aosta.
Ritenuto in fatto
1.” Con
ricorso notificato alla Regione Valle d’Aosta in data 31 gennaio 2003 e
depositato in data 10 febbraio 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 1 e 2 della legge
della Regione Valle d’Aosta 14 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di
personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell’Amministrazione
regionale).
2.”
L’articolo 1 della citata legge regionale prevede l’inquadramento nel ruolo
unico regionale del personale assunto con contratti di lavoro di natura
privatistica, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento delle politiche del
lavoro dell’Amministrazione regionale.
Il successivo
articolo 2 dispone che il previsto inquadramento avvenga per mezzo di
corsi‑concorso riservati a coloro i quali abbiano in essere il suddetto rapporto
di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni e siano in possesso dei
titoli di studio indicati dalla stessa norma.
Le
disposizioni sopra richiamate sono oggetto di censura proprio in quanto
utilizzano, ai fini dell’immissione in ruolo, una “procedura interna riservata
per il cento per cento a personale già in servizio”.
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