Norme & Prassi

Istruzioni ed indicazioni finalizzate all’adeguamento, per l’anno scolastico 2004/2005, degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Circolare Istruzione 54/2004


I docenti che insegnano su cattedre
articolate su più sedi (cattedre orario esterne) potranno essere riassorbiti
nella sede di titolarità. A patto che in sede di adeguamento alla situazione di
fatto vengano fuori delle ore residue. E’ uno dei chiarimenti contenuti in una
circolare, emanata dal Ministero dell’istruzione il 6 luglio scorso. Il
provvedimento riguarda l’adeguamento dell’organici di diritto alla situazione di
fatto. In altre parole, spiega come fare per distribuire le ore i posti che si
vengono a formare a fine giugno. Dopo che le scuole abbiano effettuato una
ricognizione sui dati reali, che riguardano le iscrizioni e le cattedre,
confrontandoli con i dati acquisiti su base previsionale. Le operazioni
termineranno entro il 10 luglio. E dal quadro delle disponibilità che ne verrà
fuori, l’amministrazione centrale attingerà le cattedre per la mobilità
annuale e per le assunzioni dei supplenti annuali e fino al termine delle
lezioni. L’amministrazione scolastica ha ribadito la necessità di usare la
massima cautela nella costituzione di nuovi posti, perchè le necessità di
bilancio impongono forti restrizioni. A questo proposito, il Ministero ha
chiarito che le cattedre dei docenti in organico aggiuntivo, una volta che
questi ultimi abbiano ottenuto il trasferimento, sono da considerarsi
indisponibili per trasferimenti e supplenze. E il relativo monte ore dovrà
essere riassorbito nelle cattedre rimaste, mediante la riconduzione a 18 ore
delle stesse.


 


Ministero dell’Istruzione Dipartimento per l’Istruzione. Uffici di supporto e
collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio IV Circolare ministeriale n. 54
Prot. n. 1432/DIP/U04 Roma, 6 luglio 2004. Oggetto: Anno scolastico 2004/2005 –
adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.

 Con
la presente circolare si forniscono istruzioni ed indicazioni finalizzate
all’adeguamento, per l’anno scolastico 2004/2005, degli organici di diritto alle
situazioni di fatto.


Si segnala l’esigenza di provvedere con ogni
possibile sollecitudine all’attivazione degli adempimenti previsti dalla
circolare in questione, in considerazione del fatto che gli stessi sono
propedeutici allo svolgimento delle operazioni di avvio dell’anno scolastico
(sistemazioni, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, assunzioni a tempo
indeterminato e a tempo determinato).


Anche ai fini dell’adeguamento delle
consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, va ribadita
l’esigenza di attualizzare e rendere coerenti gli interventi da porre in essere
col nuovo impianto ordinamentale delineato dal

decreto legislativo 19
febbraio 2004, n.59 [1]
, che ha definito le norme generali relative
alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione. Del pari sono fatte
salve le eventuali modifiche e variazioni conseguenti agli esiti della
contrattazione ex


art. 43 del
CCNL del 24 luglio 2003 [2] .


Perchè le SS.LL. possano disporre di un quadro
sistematico ed organico delle disposizioni emanate in funzione dell’avvio
dell’anno scolastico 2004/2005 – disposizioni rispetto alle quali gli
adempimenti qui indicati si pongono in una linea di continuità – e per ogni
utile riferimento, si richiamano i seguenti atti :


Circolare n. 2 del 13.1.2004, avente ad oggetto
"iscrizioni nella scuola dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado
nell’a.s. 2004/2005 – Domande di ammissione agli esami per l’a.s. 2003/2004;


Circolare n. 29 del 5.3.2004, recante indicazioni e
istruzioni in ordine all’applicazione di taluni punti e profili rilevanti
delDecreto legislativo n.59/2004;


Circolare n. 37 del 24.3.2004, concernente le
"dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2004/2005 –
trasmissione schema di decreto interministeriale";


Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
sottoscritto il 25 giugno 2004, relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie per l’a.s. 2004/2005;


Circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004,
concernente lo studio delle due lingue comunitarie nella prima classe della
scuola secondaria di I grado.


1. Formazione delle classi


Come si è avuto modo di far presente in altre
occasioni, la puntuale e corretta determinazione e formazione delle classi e dei
posti assume un’importanza fondamentale nella gestione dell’ampio e articolato
quadro delle attività finalizzate all’avvio del nuovo anno scolastico.


Da quanto sopra consegue l’esigenza di costituire
le classi e i posti con l’apporto e la collaborazione di tutti i soggetti, gli
organi e i livelli istituzionali a vario titolo competenti e coinvolti, e nel
rispetto di criteri che rispondano a requisiti di stabilità dei corsi di studio
sia nell’immediato che in prospettiva.


Giova premettere che la normativa vigente
stabilisce che si deve procedere all’esatta definizione del numero delle classi
e dei posti e della relativa articolazione nella fase di predisposizione degli
organici di diritto.


Da cio’ discende che eventuali interventi di
modifica degli organici di diritto configurano operazioni intese a di
realizzare, nel rispetto della normativa vigente, un effettivo adeguamento alle
esigenze reali della scuola, assicurandone la funzionalità. In tale ottica, in
sede di elaborazione degli organici di diritto questo Ministero si è adoperato
perchè le relative consistenze fossero conformate alle effettive necessità ed
avessero carattere di definitività; a tal fine sono stati contenuti al massimo
gli interventi di dimensionamento previsti dalla relazione tecnica allegata alla

legge n. 448/2001 [3]
.


Fermo restando quanto sopra, nell’ipotesi in cui in
sede di determinazione dell’organico di diritto siano state costituite classi
con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/98 (come
modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal D.I. sulla formazione
degli organici dei docenti per l’anno scolastico 2004/2005), le SS.LL., su
segnalazione ampiamente motivata da parte dei dirigenti scolastici, nonchè
effettuati gli opportuni riscontri, potranno autorizzare i predetti dirigenti a
rideterminare le classi in base ai requisiti previsti dalle citate disposizioni.
Analogamente, le SS.LL. medesime, sempre a seguito di puntuali riscontri,
autorizzeranno i citati dirigenti scolastici a conformare le classi secondo
quanto previsto dal D.I. n. 141/99 (concernente le classi con alunni
diversamente abili).


In ossequio a tale logica, anche la possibilità
concessa ai dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell’art. 3
della legge n. 333/2001, non configura un’operazione di ordinaria gestione, ma
un adempimento necessario per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le
quantità previste per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad
incrementi di alunni non previsti all’atto della determinazione dell’organico di
diritto e non iscritti presso altra istituzione scolastica statale. Si richiama
la particolare attenzione sull’esigenza che tale operazione sia formalizzata con
provvedimento motivato, da comunicare alle SS.LL. col mezzo più celere per
l’esame e le verifiche di competenza.


L’autorizzazione da parte delle SS.LL. al
funzionamento di nuove classi, nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui
al DM 331/98, e l’ attivazione da parte dei dirigenti scolastici di nuove
classi, ai sensi della legge 333/2001, non possono comunque prescindere da una
attenta analisi, per ciascuna istituzione scolastica, della serie storica degli
scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni
effettivamente frequentanti: cio’ al fine di non incorrere in quantificazioni
erronee o imprecise e di evitare che, con l’inizio delle lezioni, la consistenza
effettiva degli alunni non corrisponda alla previsione e determini aggravi per
l’erario; aggravi dei quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo
competenti sono chiamati a rendere conto, a norma delle vigenti disposizioni.


A tale ultimo riguardo, si richiama il disposto
dell’articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che prevede l’obbligo, per
i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento
dell’organico alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi
allorchè il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione
degli organici di diritto risulti inferiore alle previsioni e non giustifichi,
pertanto, tutte le classi autorizzate. Nonostante i ripetuti inviti di questo
Ufficio ad una vigilanza attenta e puntuale, si è avuto modo di rilevare che
nell’anno scolastico 2003/04 tale fenomeno si è verificato in maniera diffusa,
con evidente pregiudizio oltre che per l’erario anche per la stabilità delle
posizioni di servizio del personale docente.


In conformità di quanto previsto dall’art. 6,
comma 1 del decreto interministeriale concernente gli organici del personale
docente per l’anno scolastico 2004/2005, le prime classi di sezioni staccate,
sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche
sperimentali, funzionanti con un solo corso, qualora ricorrano situazioni
debitamente motivate, possono essere mantenute, in via eccezionale, anche se il
numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20.


Anche l’eventuale istituzione di nuove classi dei
corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, si intende
subordinata alla formale autorizzazione da parte delle SS.LL., da rilasciare
previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di
abbandono degli alunni e semprechè ricorrano le condizioni e risultino
applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98.


Si ribadisce quanto già rappresentato con la C.M.
n.37/2004, in ordine alla necessità che i nulla osta all’eventuale
trasferimento degli alunni vengano concessi solo in presenza di situazioni
particolari, adeguatamente motivate. Appare evidente che anche ai sensi
dell’art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione del nulla osta non potrà
comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno
rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva
competenza.


Perchè gli interventi di adeguamento dell’organico
di diritto alle situazioni di fatto rispondano ad effettive, inderogabili
necessità e non determinino ingiustificati aggravi all’erario, le SS.LL.
disporranno l’attivazione di ogni utile iniziativa (riunioni di servizio,
verifiche mirate, dirette interlocuzioni con i responsabili delle istituzioni
scolastiche interessate, ecc…) finalizzata ad un puntuale e meticoloso esame dei
singoli casi e verificheranno che l’aggiornamento dei dati da trasmettere al
Sistema Informativo avvenga in maniera puntuale e costante.


In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 –
comma 3 – della legge n. 333/2001, i dirigenti scolastici, una volta effettuato
il riscontro da parte delle SS.LL., comunicheranno, entro il 10 luglio p.v., ai
competenti CSA le variazioni del numero delle classi, nonchè il numero dei
posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con
personale a disposizione all’interno della stessa istituzione scolastica.
L’eventuale formazione di nuove classi, successivamente alla predetta data del
10 luglio, configura ipotesi del tutto eccezionale.


Per effetto del citato articolo 2 della legge n.
268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi dopo il
31 agosto.


E’ appena il caso di far presente che il numero
delle classi autorizzate ai sensi del D.M. 331/98, le variazioni in aumento del
numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli accorpamenti
disposti in conformità di quanto previsto dalla legge 268/2002 devono essere
tempestivamente e comunque entro il 31 agosto p.v., comunicati oltre che al
Sistema Informativo, anche a questo Ufficio, utilizzando l’allegato modello A,
da restituire, debitamente compilato, via e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it o
al fax 06 58492848.

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