Norme & Prassi

Svincolo della cauzione ex art 30 L. 109/1994. Deliberazione Autorità per la viglilanza sui lavori pubblici, n. 117 del 23/06/2004 (GU n. 161 del 12-7-2004 )

L'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici,  intervenendo sullo svincolo della cauzione ex art. 30 della legge 11 febbraio  1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), ha deliberato che la  disciplina  di  cui  l'art.  30,  comma 2-ter, e successive modificazioni  trova applicazione a  tutti  i contratti stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2,  lettera  b)  della legge n. 109/1994 ed in particolare anche dai soggetti   che  operano nei  settori  speciali  di  cui  al  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 
I meccanismi di svincolo della cauzione di cui all'art. 30, comma 2-ter, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, introdotti dalla  legge  n.  166/2002, si applicano anche ai contratti in corso, non   rilevando  la  vigenza  di  differenti  discipline  al  momento dell'aggiudicazione dei lavori;
   

 

 

AUTORITA' PER
LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 23 Giugno 2001

Svincolo  della cauzione di cui all'art. 30, comma 2-ter, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante: «Legge
quadro in materia di lavori pubblici». (Deliberazione n. 117).
                            IL CONSIGLIO
 
  Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;
Considerato in fatto.
  L'ANIA  -  Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ha
sottoposto all'attenzione dell'Autorità alcuni quesiti in materia di
svincolo  della  cauzione  definitiva  ai  sensi  dell'art. 30, comma
2-ter,   della   legge   1° febbraio   1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni, come di seguito illustrati:
    1)   il   primo  quesito  pone  il  problema  dell'applicabilità
dell'art.  30,  comma  2-ter  della  legge  n.  109/1994 e successive
modificazioni,  esclusivamente ai lavori pubblici aggiudicati secondo
le procedure dettate da tale legge;
    2)  il  secondo  quesito  è  relativo  alla data che deve essere
considerata  per  avere  la  certezza che il lavoro pubblico a cui si
riferisce  la  cauzione  definitiva sia stato aggiudicato nel sistema
della legge n. 109/1994 e successive modificazioni (il quesito sembra
avere  ad  oggetto la decorrenza della norma di cui all'art. 30 della
legge quadro);
    3)  il  terzo quesito riguarda l'individuazione in concreto della
«documentazione analoga» agli stati di avanzamento dei lavori che, ai
sensi  dell'art.  30, commi 2 e 2-ter, della legge quadro, consentono
all'appaltatore  di  esigere  lo  svincolo  progressivo  da parte del
garante;
    4)  il  quarto  riguarda,  invece, le modalità di autenticazione
della suddetta «documentazione analoga»;
    5)  infine,  l'ultimo  quesito  è  relativo  alla  misura  dello
svincolo  della  cauzione;  in  particolare,  è  stato chiesto se la
riduzione  proporzionale  della  cauzione  definitiva deve essere, di
volta  in  volta, pari all'importo percentuale del singolo svincolo o
pari   al  75%  di  tale  importo,  fermo  restando  l'intangibilità
dell'ultimo  25%  del  valore  complessivo  iniziale  della  cauzione
definitiva, previsto dalla norma in esame.
  In considerazione del rilievo delle questioni poste, l'Autorità ha
convocato  apposita  audizione, tenutasi in data 21 aprile 2004, alla
quale   hanno  preso  parte  i  rappresentanti  del  Ministero  delle
infrastrutture   e  dei  trasporti,  del  Ministero  delle  attività
produttive,   dell'ABI  (Associazione  bancaria  italiana),  dell'AGI
(Associazione  imprese generali), dell'ANIA, i quali hanno provveduto
all'inoltro di memorie.
  Nelle   suddette   memorie,   sono   state   espresse  le  seguenti
considerazioni.
  Con riferimento al quesito n. 1), il Ministero delle infrastrutture
dei trasporti ritiene che l'art. 30, comma 2-ter, legge n. 109/1994 e
successive  modificazioni  non  trova applicazione nelle procedure di
affidamento  dei  lavori non assoggettate alla disciplina di cui alla
stessa   legge-quadro,   non   ravvisandosi   ragioni  che  impongano
l'estensione   di   tale  disposizione  al  di  fuori  delle  ipotesi
normativamente previste.
  Tuttavia,  le stazioni appaltanti o i soggetti operanti nei settori
di cui al decreto legislativo n. 158/1995 per i lavori non rientranti
nel  campo di applicazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge n.
109/1994,  hanno  la  facoltà  di  recepire  negli  atti  di gara il
contenuto di tale disposizione.
  Il   Ministero   delle   attività  produttive  concorda  con  tale
interpretazione.
  Su posizioni contrarie risultano, invece, attestate ANIA e AGI, che
ritengono  che  la  norma  abbia una portata estensiva anche sotto il
profilo  soggettivo,  in  forza dell'ultima parte dell'ultimo periodo
del  comma  2-ter dell'art. 30 citato per cui «le disposizioni di cui
al  presente  comma si applicano anche ai contratti in corso anche se
affidati  dai  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2, lettera b),
anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.».
  Pertanto,  le  citate  associazioni  ritengono che la previsione in
questione  si  applichi a tutti gli affidamenti operati nel campo dei
c.d. «settori esclusi».
  Relativamente   al   quesito   n.   2,   e  quindi  alla  questione
dell'efficacia  temporale  dell'art.  30  della  legge  n. 109/1994 e
successive    modificazioni,   i   due   Ministeri   concordano   con
l'interpretazione  fornita  dall'Autorità  nella  determinazione  n.
27/2002  al  riguardo  della modifica recata dalla legge n. 166/2002,
mentre,  relativamente  alle  modifiche  recate da ultimo dalla legge
finanziaria  n. 350/2003 all'art. 30, ritengono che esse avrebbero un
carattere   esclusivamente  formale  e  non  sostanziale  per  quanto
concerne  la  quantificazione della cauzione, per cui rispetto a tale
ultima parte non si porrebbe alcun problema di diritto transitorio.
  Sul  punto  sembra  concordare  anche l'AGI, che richiamando l'atto
interpretativo  dell'Autorità  (determinazione  n. 27/2002), afferma
che  l'obbligo per le imprese di costituire cauzioni con le modalità
di  cui  all'attuale  art.  30  della  legge n. 109/1994 e successive
modificazioni,  vige  fin  dall'entrata  in vigore della legge n. 166
(per gli appalti ad essa successivi) senza soluzione di continuità e
senza  sovrapposizione  rispetto  alle  modalità  di  svincolo, che,
quindi, appaiono costituire un profilo autonomo rispetto al regime di
costituzione della garanzia.
  Con  riferimento  ai  quesiti  numeri  3)  e 4), il Ministero delle
infrastrutture  sostiene  che tra i «documenti analoghi», con i quali
puo'  legittimamente ottenersi lo svincolo della cauzione, vi siano i
documenti contabili-amministrativi previsti dall'art. 156 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.   554/1999   e  successive
modificazioni  e  deputati  ad attestare l'avanzamento dei lavori; in
particolare  il  Ministero  ritiene  siano  idonei  a  tale  scopo il
libretto   delle  misure  ed  il  registro  di  contabilità  purchè
sottoscritti  dall'appaltatore e dal direttore dei lavori, mentre per
le  modalità  di autenticazione delle copie occorre fare riferimento
alla  disciplina  contenuta  nel  capo  II  e  III  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni.
  Il  Ministero delle attività produttive (analogamente l'ANIA), nel
concordare  con  tale impostazione, ritiene opportuna una elencazione
precisa di tale documentazione «analoga».
  Con   riferimento   al   quesito   n.  5)  l'ANIA  ha  sottolineato
l'automaticità  dello  svincolo in funzione della mera presentazione
della documentazione, per cui deve essere risolutamente esclusa anche
l'obbligatorietà  della presentazione di «appendici di polizza» alla
stazione  appaltante  ogniqualvolta  si  proceda  ad  effettuare  gli
svincoli  parziali  (il  che implicherebbe un aggravio di costi per i
garanti e conseguenti ricadute anche sui singoli appalti).
Ritenuto in diritto.
  Con   riferimento  al  quesito  n.  1),  si  rileva  che  la  nuova
disposizione  si inserisce nel complessivo sistema della legge-quadro
e  trova,  pertanto,  applicazione  nei confronti di tutti i soggetti
tenuti a rispettarla; e tra i soggetti tenuti al rispetto della legge
n.  109/1994,  ai  sensi del relativo art. 2, comma 2, lettera b), vi
sono  anche coloro che operano nei settori speciali di cui al decreto
legislativo n. 158/1995.
  Nè,  ai  fini  dell'applicazione  della  nuova  disposizione, puo'
rilevare  il  fatto  che  i  soggetti  indicati  possono,  per alcune
tipologie  di  lavori,  fare  applicazione  ai  fini  della  relativa
aggiudicazione di una specifica disciplina di settore dal momento che
dal  dato  testuale  della  norma  « le disposizioni ... si applicano
anche  ai  contratti  in  corso anche se affidati dai soggetti di cui
all'art.  2,  comma 2, lettera b)» si evince chiaramente l'intenzione
del  legislatore  di  prevedere una disciplina unitaria in materia di
cauzione per tutti i contratti di appalto di lavori stipulati da tali
soggetti, senza alcuna limitazione a quelli non specialistici.
  Relativamente   al   quesito   n.   2,   e  quindi  alla  questione
dell'efficacia  temporale  dell'art.  30  della  legge  n. 109/1994 e
successive   modificazioni,  occorre  ribadire  quanto  affermato  in
proposito al punto I) della determinazione n. 27/2002 dell'Autorità,
nella   quale   è   stato   ritenuto  che  non  sussistono  ostacoli
all'immediata applicazione a tutti i contratti in corso di esecuzione
(evidentemente  alla  data  di entrata in vigore della disposizione),
dei  meccanismi  di svincolo della cauzione introdotti dalla legge n.
166/2002,  non  rilevando  la  vigenza  di  differenti  discipline al
momento  dell'aggiudicazione  dei  lavori;  l'Autorità  ha,  invece,
negato  l'applicazione  delle  nuova disciplina sulla quantificazione
della cauzione ai contratti in corso, poichè cio' avrebbe comportato
una   sicura   alterazione  delle  condizioni  contrattuali,  con  il
possibile  instaurarsi  di  controversie  e  l'eventuale  risoluzione
contrattuale.
  In  merito,  si rappresenta che la posizione dell'ANIA e quella del
Ministero  delle  infrastrutture  e trasporti, riportate in premessa,
presentano  un  profilo di apparente contrasto in quanto quest'ultimo
lega,  come  affermato  dalla giurisprudenza amministrativa oltre che
dalle   circolari   ministeriali,  l'applicazione  delle  innovazioni
introdotte  dalla  legge n. 166/2002 in tema di quantificazione della
cauzione  definitiva  alla  data  di pubblicazione del bando di gara,
laddove  l'Associazione  delle imprese assicuratrici, sostiene che la
procedura   di  svincolo  progressivo  della  cauzione  debba  essere
applicata  a  tutti gli appalti di lavori pubblici, indipendentemente
dal  momento della pubblicazione del bando di gara e della disciplina
regolatrice loro applicabile.
  Tuttavia,  si  ritiene  che  la  posizione sostenuta dall'Autorità
nella  citata  determinazione  n.  27/2002  risponda  ad  entrambe le
esigenze  di rispetto del dettato delle disposizioni introdotte dalla
legge  n.  166/2002  che  «si  applicano anche ai contratti in corso»
relativamente  ai  meccanismi  di  svincolo  e di mancata alterazione
dell'equilibrio   contrattuale   ex   post   quale   deriverebbe   da
un'applicazione  generalizzata  della  prevista incrementazione della
cauzione per quanto concerne la quantificazione.
  Con riferimento al quesito n. 3), ed al rilievo del Ministero delle
attività  produttive  e  dell'ANIA in ordine all'opportunità di una
elencazione  precisa  della  documentazione «analoga» di cui all'art.
30,  comma 2-ter, del

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